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27-07-2024 07:42

 

La vicenda che sottopongo alla lettura è un ulteriore prosieguo delle precedenti e

rappresenta un ulteriore tipico esempio dell'uso distorto dello strumento

giudiziario.

Viene portato all’esame del Tribunale di Castrovillari un ricorso avverso un errore

ad un atto di precetto, regolamentato dall'art. 156 – 3° comma – c.p.c., il quale

recita: La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo

scopo a cui è destinato.

 

Chiar.mo Sig. Presidente

Tribunale di Castrovillari

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e, per quanto di competenza

 

S. E. Primo Presidente

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour, 00193 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour, 00193 Roma

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e, per quanto di competenza

 

On.le Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia

Via Silvestri 243, 00164 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore della Repubblica

Direzione Nazionale Antimafia

Via Giulia 52, 00186 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Corte d'Appello Catanzaro

Piazza G. Matteotti 1, 88100 Catanzaro

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Oggetto: sentenza n. 854/2019 resa dal Dott. Laviola Gaetano - Giudice del

Tribunale di Castrovillari in data 13-11-2019 (all 1)SENTENZA).

PREMETTO CHE

  • ho patrocinato una causa presso la Corte d'Appello di Salerno a favore di

  • Romio Luigi, con liquidazione della somma di € 16.250,00;

  • ho chiesto il pagamento delle mie spese e competenze legali, senza

  • apprezzabile risultato;

  • ho compulsato l'azione civile presso l'Ufficio del Giudice di pace di Rossano;

  • veniva emessa sentenza di condanna nei confronti di Romio Luigi;

  • nelle more il Romio mi ha denunciato, al fine di non onorare la sentenza

  • relativa alla mia prestazione professionale;

  • le denunce venivano archiviate.

Tanto premesso, rilevo che il difensore di fiducia di Romio Luigi è l'Avv.

Sammarro Francesco, del Foro di Castrovillari.

Su tali premesse vanno fatte alcune considerazioni.

- I -

Non ho mai avuto rapporti personali o professionali con l'Avv. Sammarro

Francesco.

L'accanimento ingiustificato, deontologicamente censurabile, nei miei confronti

non è dato sapere, all'attualità.

Le indagini difensive mi hanno portato a scoprire un intreccio di fatti gravissimi

addebitabili al Sammarro Francesco.

Tale aspetto ha rilevanza per le vicende appresso riportate, poiché “stranamente

il Sammarro, utilizzando i propri assistiti, mi ha reiteratamente denunciato per

reati inesistenti, che hanno costretto l'Ufficio Inquirente alle iscrizioni nel registro

degli indagati, nonché alla trattazione davanti al Giudicante.

Le denunce correlate a quelle del Romio Luigi sono state tutte definitivamente

archiviate.

L'attività difensiva, costituzionalmente garantita, mi ha portato ad espletare

approfondimenti investigativi, emergendo fatti non condivisibili di inaudita

gravità.

- II -

Ho segnalato all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia dell'esistenza di

una 'talpa' presso l'Ufficio Giudiziario di Castrovillari.

Apprendo dalla stampa l'esistenza di più 'talpe'.

Le 'talpe' individuate hanno una valenza limitata, rispetto alle riservatissime

informative dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari, a conoscenza dell'Avv.

Sammarro Francesco.

E' stato da me denunciato per avere divulgato gli atti riservatissimi dell'Ufficio

Giudiziario di Castrovillari (rectius: Procura della Repubblica di Castrovillari).

Non è dato sapere, allo stato, il destinatario o destinatari delle informative

riservate, nonché finalità ed utilizzo delle stesse.

- III -

Il Giudice del Tribunale di Castrovillari Dott. Laviola Gaetano emette sentenze

pregiudizievoli nei miei confronti.

In particolare, nella motivazione della sentenza individuata in oggetto, sono stato

offeso quale parte processuale e quale Avvocato, perchè avrei 'candidamente

dichiarato e provato …' di aver notificato il titolo esecutivo.

All'uopo osservo che vi è discordanza fra il verbale trascritto sul computer dal

Dott. Laviola Gaetano e la registrazione dell'udienza, la quale sarà pubblicata sul

mio sito internet www.avvocatopinto.it, in uno con gli atti e documenti del

presente procedimento.

L'aspetto punitivo della sentenza emerge anche dalla spropositata liquidazione

delle spese e competenze di lite a favore dell'Avv. Sammarro Francesco.

Dall'esame degli atti processuali e dalla registrazione dell'udienza, si ripete,

emerge un trattamento eccessivamente favorevole nei confronti dell'Avv.

Sammarro Francesco.

Gli aspetti penalistici correlati, documentalmente depositati, sono stati ignorati dal

Dott. Laviola Gaetano – Giudice del Tribunale di Castrovillari..

Non ha voluto sentire ragioni.

Ad abuntantiam osservo e rilevo che l'art. 156 – 3° comma – c.p.c., recita: La

nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è

destinato.

L'opposizione agli atti esecutivi, proposta dal Romio Luigi (con l'Avv.

Sammarro Francesco), sana il lamentato vizio.

Inoltre, avverso la sentenza notificata (oggetto dell'opposizione) è stato

proposto appello dal Romio Luigi, con il ministero dell'Avv. Sammarro

Francesco, depositato nel fascicolo di parte opposta (Avv. Pinto), volutamente

ignorato dal Dott. Laviola Gaetano.

Ho depositato telematicamente un altro precetto in rinnovazione, con finale

liquidazione della creditoria, per cui era cessata la materia del contendere,

con contestuale richiesta di compensazione delle competenze di lite.

Richiesto inutilmente !!!!!!!

Per mera completezza evidenzio, altresì, un ingiustificato ritardo dell'Avv.

Sammarro Francesco (all'ora fissata) e, sebbene maturatasi l'ora tarda, il Dott.

Laviola Gaetano è andato alla ricerca spasmodica dell'Avv. Sammarro nel

corridoio, gridando a gran voce il suo nome.

Mi chiedeva di attendere, perchè l'Avv. Sammarro Francesco sarebbe

sopraggiunto, probabilmente glielo aveva riferito informalmente.

Evidenzio, inoltre, emergendo dalla registrazione dell'udienza, la violenza

perpetrata nei miei confronti nella trattazione della causa.

Era inutile discutere, la sentenza di condanna era già pronta per essere

pubblicata !!!!!!!

In ogni caso è stato redatto dal Dott. Laviola Gaetano un verbale d'udienza

lacunoso ed incompleto, in riferimento alla registrazione dell'udienza.

Infine, si ripete, la liquidazione all'Avv. Sammarro Francesco mira, all'evidenza,

alla mia programmata eliminazione con l'uso distorto dello strumento giudiziario

e viene portata a più gravi, finali e terminative conclusioni, al fine di indurmi a

quei colpevoli “silenzi”, tipici dei cittadini omertosi.

<<>>

Alla stregua di quanto sopra, dal tenore della motivazione della sentenza

traspare una carica di offensività disciplinarmente rilevante.

Emerge l'abuso dello strumento giudiziario a favore dell'Avv. Sammarro

Francsco.

Pertanto chiedo che il Sig. Presidente del Tribunale di Castrovillari,

utilizzando i poteri di vigilanza sui subordinati, responsabili di

comportamenti non condivisibili, sotto il profilo deontologico e penale, voglia

annullare e porre nel nulla il provvedimento reso, palesenmente infondato in

fatto e diritto.

Evidenzio che l'impugnativa dell'illegittimo provvedimento reso dal Dott.

Laviola Gaetano – Giudice del Tribunale di Castrovillari, è gravatoria,

onerosa ed ingiusta.

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano Rossano 25-11-2019.

 

<<>>

Al momento non aggiungo altro perchè ho paura.

E la paura corre sul filo della Giustizia.