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27-07-2024 07:43

 

Per mero errore materiale il GIP del Tribunale di Castrovillari dichiarava inammissibile l'opposizione.

Ho proposto reclamo, nei seguenti termini:



On. le Tribunale di Castrovillari

Reclamo ex art. 410-bis c.p.p. in opposizione all'ordinanza di archiviazione

MEMORIA ILLUSTRATIVA

Proc. Pen. N° 5191/2017 R.G.N.R.

N° 1525/2018 Reg. GIP

RECLAMO 7/2019

Udienza: 24-10-2019.

Giudice: Dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci

Indagato: Avv. Sammarro Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il

18/08/1976 e ivi residente alla via G. Leopardi 1;

Persona offesa: Avv. Francesco Antonio Pinto, nato a Corigliano Calabro (CS) il

01/05/1949, rappresentato e difeso da sè medesimo.

<<>>

Presa cognizione degli atti processuali va rilevato ed evidenziato quanto segue.

In data 22-06-2019 mi è stata notificata, a mezzo PEC, l'ordinanza di archiviazione

del GIP Dott.ssa Carmen M.R. Ciarcia, relativamente al procedimento penale

individuato in epigrafe a carico di Sammarro Francesco, indagato del reato p. e p.

dall’art. 110 – 326 – 622 c.p.

<<>>

Il PM Dott. Giovanni Tedeschi ha depositato istanza di archiviazione.

Avverso la stessa è stata proposta opposizione.

La prospettazione di finale archiviazione del GIP si articolava su due aspetti.

A) Inammissibilità dell'opposizione inviata tramite pec e, pertanto, deve ritenersi irricevibile.

La motivazione della inammissibilità è infondata in fatto e diritto.

Infatti, è stata preannunciata a mezzo pec, per consentire al Giudice una

conoscenza tempestiva dei contenuti dell'opposizione e degli allegati.

La stessa è stata depositata in formato cartaceo, nei termini regolamentati dal

codice di rito, per cui la nullità motivazionale è di palmare evidenza.

B) Il Gip ha rigettato l'opposizione inaudita altera parte, in violazione di legge,

del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente garantiti.

La motivazione di rigetto del Gip non è condivisibile, alla luce dei contenuti

dell'atto di opposizione e dei documenti prodotti, che, irritualmente, sono stati

ritenuti di scarsa rilevanza per un approfondimento investigativo.

L'archiviazione prospettata dal PM e dal Gip non troverebbe, quindi, un riscontro

correlato a fatti e comportamenti non condivisibili dell'Avv. Sammarro Francesco,

non potendosi ritenere la prospettata archiviazione esaustiva nella sola escussione

del Giudice di pace Dott.ssa Annamaria Salerno.

Veniva evidenziato che nel fascicolo del PM non risulta notificata

l'informazione di garanzia e nomina di un difensore all'indagato Avv.

Sammarro Francesco, comportando una nullità assoluta rilevabile d'ufficio in

ogni stato e grado del procedimento.

E' stata comunicata (soltanto) all'Avv. Sammarro, a mezzo pec, l'istanza di proroga

delle indagini del PM.

Nessuna memoria difensiva risulta prodotta o depositata dall'indagato.

<<>>

Per mera completezza va evidenziato che la rilevanza dei contenuti della denuncia

– querela e dell'opposizione all'archiviazione formulata dal PM, fanno emergere,

all'evidenza, fatti rilevanti ai fini processuali, nonché fatti ed atti correlati di

rilevante gravità.

Il reclamo proposto avverso il provvedimento del GIP è fondato in fatto e diritto, e

va accolto con l'emissione dei conseguenziali provvedimenti.

Castrovillari 18-10-2019.

<<>>

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della giustizia.