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18-04-2024 19:30

 

L'Avv. Sammarro Francesco ha pubblicamente enunciato la conoscenza di atti riservatissimi della Procura della Repubblica di Castrovillari, per cui ho proposto formale denuncia, nei seguenti termini:

 

Al Sig. Procuratore Capo della Repubblica

Tribunale di Castrovillari

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e, per quanto di competenza

Al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro

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e, per quanto di competenza

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari

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Oggetto: denuncia – querela contro Sammarro Francesco, Avvocato del Foro di Castrovillari, responsabile del reato previsto e punito dagli artt. 110 – 326 c.p., in concorso con persona da individuare, e dall'art. 622 c.p., in danno di Pinto Francesco Antonio, Avvocato del Foro di Castrovillari.

 

Io sottoscritto Francesco Antonio Pinto, nato a Corigliano Calabro il 01-05-1949 ed ivi residente in C.da Thurio, espongo quanto segue.

Premetto

  • che è pendente presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Rossano giudizio civile, per pagamento di prestazione professionale, recante il n. 1449/2016 R.G.A.C. (attore opponente: Romio Luigi = convenuto opposto: Avv. Francesco Antonio Pinto), Giudice di Pace Dott.ssa Anna Maria Salerno;

  • che all'udienza fissata per il giorno 06-07-2017 si doveva escutere un teste, Malvasi Isabella, moglie dell'opponente, assente per motivi di salute;

  • che veniva evidenziato che la creditoria professionale è fondata su una sentenza della Corte d’Appello di Salerno, per cui la prova testimoniale è inammissibile, superflua ed allunga i tempi processuali, non essendo stata spiegata alcuna domanda riconvenzionale;

  • che, davanti al Giudice di Pace Dott.ssa Anna Maria Salerno, l’Avv. Francesco Antonio Pinto, nel suo intervento difensivo, è stato interrotto dall’Avv. Francesco Sammarro (difensore di Romio Luigi), con la seguente frase: “non puoi parlare perché sei indagato nel presente procedimento”;

  • che querelavo Sammarro Francesco ex art. 595 c. 2 c.p. e risulta iscritto al n. 578/2017 R.G.N.R. del Tribunale di Castrovillari – P.M. Dott.ssa Giuliana Rana (all.1);

  • che in data 26-10-2017, il Sammarro Francesco ha affermato in pubblica udienza (n. 1449/2016 R.G.A.C., Giudice di Pace di Rossano, Dott.ssa Anna Maria Salerno) che, a seguito della denuncia sporta nei miei confronti da Romio Luigi, le indagini sono state completate e presto ci sarà un mio rinvio a giudizio;

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Preciso che in data 12-10-2017 mi è stato consegnato modello ex art. 335 c.p.p. (all.2) dal quale emerge:

a) Proc. n. 1269/2017, fatti criminosi 01/07/2012 - art. 640 c.p., P.M. Dott. Iannotta Antonino;

b) Proc. n. 2007/2017, fatti criminosi 24/11/2016 – art. 640 c.p., P.M. Dott.ssa Continisio Angela;

c) Proc. n. 3848/2017, fatti criminosi 26/01/2017 - art. 380 c.p., P.M. Dott. Iannotta Antonino.

All'attualità non mi è stata notificata alcuna informazione di garanzia.

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Relativamente ai punti a), b) e c) rilevo che in data 20-03-2017 (la data ha rilevanza) mi è stato rilasciato modello ex art. 335 c.p.p. (all.3), dal quale non emerge alcun procedimento penale a mio carico.

In data 19-06-2017 (la data ha rilevanza) mi è stato rilasciato il certificato generale del casellario giudiziale (all.4), dal quale non emerge alcun procedimento penale a mio carico.

Ebbene, in data 06-07-2017, Sammarro Francesco, per come affermato in pubblica udienza, era a conoscenza della mia futura iscrizione nel registro degli indagati, per come era stato informato da persona da individuare.

Ma i Magistrati Inquirenti (Dott. Iannotta per i procedimenti n. 1269/2017 e n. 3848/2017 e Dott.ssa Continisio per il procedimento n. 2007/2017) hanno disposto in tempi successivi la mia iscrizione nel registro degli indagati.

In data 26-10-2017, Sammarro Francesco, in pubblica udienza (n. 1449/2016 R.G.A.C., Giudice di Pace di Rossano, Dott.ssa Anna Maria Salerno) ha affermato che le indagini sono state espletate e presto ci sarà il mio rinvio a giudizio, per cui chiedeva la sospensione del procedimento civile in corso n. 1449/2016 R.G.A.C. e faceva trascrivere nel verbale d'udienza: “... che per i fatti di causa il Sig. Romio si è dovuto rivolgere anche alla Procura della Repubblica contro parte opposta e per come risulta da annotazioni di Cancelleria, in documento allegato al presente fascicolo di cui si prende visione, i documenti del presente fascicolo sono stati richiesti dal Tribunale di Castrovillari, nella persona della Dr.ssa Benigno, in carico alla Sezione penale. Pertanto chiede che il presente procedimento venga sospeso in attesa di conoscere gli esiti di quanto sopra o in subordine che il presente procedimento venga rinviato per verificare gli sviluppi presso il Tribunale di Castrovillari.” (all.5)

<<>>

Per mera completezza, rilevo che il sottoscritto, diretto interessato, è venuto a conoscenza dell'iscrizione solo dopo il rilascio documentale ex art. 335 c.p.p. in data 12-10-2017, mentre l'Avv. Sammarro Francesco ne era a conoscenza fin dalla data (certa) del 06-07-2017 ed è a conoscenza anche del mio rinvio a giudizio (udienza del 26-10-2017) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Alla stregua di quanto sopra, l'Avv. Sammarro Francesco ha concorso, con persona da individuare, a divulgare fatti che dovevano essere coperti dal segreto d'ufficio e portate a conoscenza di terze persone in pubblica udienza (06/07/2017 e 26/10/2017).

La violazione di legge perpetrata dall’Avv. Sammarro Francesco, in concorso con una persona da individuare, ravvisa i presupposti dei reati p. p. dagli artt. 110 e 326 c.p., nonché, per la posizione del solo Sammarro Francesco, vi sono i presupposti del reato p. e p. dall'art. 622 c.p., per cui sporgo formale denuncia – querela nei confronti di Sammarro Francesco (C.F. SMMFNC76M18D005R), nato a Corigliano Calabro (CS) il 18/08/1976, per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 326 c.p., perpetrato in mio danno in concorso con altra persona da individuare, nonché, per il solo Sammarro Francesco, per il reato p. e p. dall'art 622 c.p., chiedendone la punizione a termini di legge.

Mi riservo la costituzione di parte civile.

Chiedo di essere avvisato di una eventuale archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p..

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Inoltre, il comportamento non condivisibile posto in essere dall’Avv. Sammarro Francesco viola:

  • art. 19 (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi);

  • art. 28 (Riserbo e segreto professionale): “È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.”;

  • art. 42 (Notizie riguardanti il collega): “L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, né utilizzare notizie relative alla sua persona.”;

  • art. 52 del codice deontologico che impone all'Avvocato di comportarsi sempre in maniera dignitosa, decorosa e nel rispetto del segreto professionale, in qualsiasi situazione egli si trovi;

per cui la presente viene inviata anche al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, per quanto di Loro competenza.

Allego:

  1. comunicazione di iscrizione a registro in qualità di parte offesa ai sensi dell'art. 335 c.p. Del 12/10/2017;

  2. comunicazione di iscrizione a registro in qualità di indagato ai sensi dell'art. 335 c.p. Del 12/10/2017;

  3. comunicazione di iscrizione a registro in qualità di indagato ai sensi dell'art. 335 c.p. Del 20/03/2017;

  4. certificato generale del casellario giudiziale;

  5. verbale di udienza del 26/10/2017, R.G.A.C. n. 1449/2016, Giudice di Pace di Rossano, Dott.ssa Salerno Anna Maria.

    <<>>

    Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

    E la paura corre sul filo della giustizia.