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27-07-2024 03:13

 

Il comportamento vessatorio tenuto nei miei confronti da parte dell'Avv. Sammarro Francesco, mi ha portato a proporre altra querela, nei seguenti termini:

 

Al Sig. Procuratore della Repubblica

Tribunale di Castrovillari

 

e, per quanto di competenza

Al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

e, per quanto di competenza

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Oggetto: denuncia – querela contro Sammarro Francesco, Avvocato del Foro di Castrovillari, responsabile del reato previsto e punito dall'Art. 595 c.p., nei confronti di Francesco Antonio Pinto, Avvocato del Foro di Castrovillari.

Fatto avvenuto in data 19/04/2018 durante l'udienza civile tenuta dalla Dott.ssa Cecilia Rinaldi – Giudice di Pace di Rossano.

 

Io sottoscritto Avv. Francesco Antonio Pinto, nato a Corigliano Calabro il 01-05-1949 ed ivi residente in c.da Thurio, espongo quanto segue.

Premetto

che è pendente presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Rossano giudizio civile, per pagamento di prestazione professionale, recante il n. 1934/2016 R.G.A.C. (attore opponente: Capalbo Angelo = convenuto opposto: Avv. Francesco Antonio Pinto, avente ad oggetto: pagamento di prestazione professionale), Giudice di Pace di Rossano Dott.ssa Cecilia Rinaldi;

che all'udienza fissata per giorno 19/04/2018 l'attore opponente doveva rendere il giuramento decisorio;

che era presente il convenuto opposto Avv. Francesco Antonio Pinto, del Foro di Castrovillari, anche in sostituzione dell'Avv. Alessandra Pinto, assente;

che, davanti al Giudice di Pace, Dott.ssa Cecilia Rinaldi, l’Avv. Francesco Antonio Pinto è stato interrotto dall’Avv. Francesco Sammarro (difensore di Capalbo Angelo), con la seguente frase: “lei sig. Pinto Francesco Antonio non puoi stare in giudizio e neppure sostituire altro avvocato”;

che l’affermazione diffamatoria veniva fatta in aula d’udienza avanti al Giudice di Pace Dott.ssa Rinaldi;

che vi erano presenti una miriade di Avvocati e Cittadini.

La carica di offensività perpetrata nei miei confronti dall’Avv. Sammarro Francesco, del Foro di Castrovillari, ravvisa i presupposti della diffamazione p.p. dall’art. 595 c.p., per cui sporgo formale denuncia – querela nei confronti di Sammarro Francesco (C.F. SMMFNC76M18D005R), nato a Corigliano Calabro (CS) il 18/08/1976, chiedendone la punizione nei termini di legge.

Mi riservo la costituzione di parte civile.

Chiedo di essere avvisato di una eventuale archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p.

Inoltre la carica di offensività perpetrata nei miei confronti dall’Avv. Sammarro Francesco viola l'articolo 52 del codice deontologico che impone all'avvocato di comportarsi sempre in maniera dignitosa e decorosa, in qualsiasi situazione egli si trovi.

Indico a testi:

1) Dott.ssa Roberta Elena Pinto, Corigliano Calabro.

2) tutti gli Avvocati presenti il cui nominativo emerge dalla trattazione del ruolo d’udienza.

Per mera completezza conoscitiva, nel verbale d'udienza (relativa allo stesso procedimento) del 23/10/2017 l'Avv. Sammarro Francesco “offendeva l'onore e la reputazione” del Giudice di Pace Dott.ssa Cecilia Rinaldi, tacciandola di parzialità, per come emerge dal contenuto del verbale, che si allega, nonché del motivato rigetto Presidenziale.

Corigliano-Rossano, 23-05-2018.

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della giustizia.