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27-07-2024 06:30

 

Alla richiesta di archiviazione del PM ho proposto opposizione nei seguenti termini:

 

Al Sig. G.I.P.

Ufficio del Giudice di Pace – Castrovillari

 

Al Sig. Procuratore della Repubblica

c/o Tribunale di Castrovillari

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e, per quanto di competenza

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Corte d'Appello – Catanzaro

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e, per quanto di competenza

Al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro

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e, per quanto di competenza

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari

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Proc. Pen. N° 578/2017 R.N.R. Giudice di Pace – n. 16/2018 R.G.G.P. Circ.

indagato: Sammarro Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 18/08/1976 e ivi residente alla via G. Leopardi 1;

persona offesa: Francesco Antonio Pinto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1949.

OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE

In data 25/06/2018 mi è stata notificata, a mezzo PEC, la richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico di Sammarro Francesco, indagato del reato p. e p. dall’art. 595 c.p. ad istanza della Dott.ssa Cristina Minasi.

Il procedimento veniva iscritto per la frase profferita dall'Avv. Sammarro Francesco contro l'Avv. Francesco Antonio Pinto, del seguente tenore: “non puoi parlare perché sei indagato nel presente procedimento”.

La carica di offensività assumeva il ruolo di una inenarrabile gravità per la conoscenza di atti riservatissimi dell'Ufficio Giudiziario da parte dell'Avv. Sammarro Francesco e dell'esistenza di una “talpa” informativa, le cui circostanze sono state analiticamente denunciate alla Procura della Repubblica di Castrovillari.

CRONISTORIA DELL'ODIERNA VICENDA

Dopo la proposizione della querela, il procedimento veniva caricato al n. 578/2017 R.N.R. ed assegnato al PM Dott.ssa Giuliana Rana.

In data 10-11-2017 la Dott.ssa Raffaella Mancini ha chiesto al Sottufficiale dei Carabinieri Spanò l'identificazione dell'Avv. Sammarro Francesco e contestuale invito allo stesso della nomina di un difensore di fiducia.

In data 14-12-2017 l'adempimento veniva espletato.

In data 03-01-2018 il PM Dott. Luca Primicerio delega “il Vice Procuratore Onorario” Dott.ssa Cristina Minasi “all'espletamento delle attività sopra specificate”.

In data 05-01-2018 la Dott.ssa Cristina Minasi, per come delegata, “visti gli atti del procedimento a carico di Sammarro Francesco … chiede l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al suo ufficio”.

Tale statuizione palesemente infondata in fatto e diritto, per gravissimi comportamenti omissivi, si impugna e contesta tenacemente.

Inoltre, emerge un falso ideologico dalle affermazioni motivazionali: … la notizia di reato è infondata, in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ….

Dalla lettura del fascicolo, dalla data della delega del 03-01-2018 alla Dott.ssa Cristina Minasi, fino alla data della richiesta di archiviazione del 05-01-2018, non è riscontrabile alcun atto o attività.

In conclusione, nel fascicolo del PM vi è il NULLA investigativo.

Pertanto, la richiesta di archiviazione, formulata dalla Dott.ssa Cristina Minasi, è insufficiente, superficiale ed incompleta, per i seguenti ordini di motivi.

I

La frase pronunciata dall’Avv. Sammarro Francesco nei confronti dell’Avv. Francesco Antonio Pinto è: “non puoi parlare perché sei indagato nel presente procedimento”.

Il significato lessicale è chiaro ed inequivocabile.

L’impunità di cui gode l’Avv. Sammarro Francesco è riscontrabile anche nella violenta carica offensiva rivolta al Giudice di Pace di Rossano Dott.ssa Cecilia Rinaldi, in altro procedimento correlato.

Non vi è stato mai alcun pentimento operoso dell'Avv. Sammarro Francesco giustificativo della incomprensibile ed immotivata richiesta di archiviazione della Dott.ssa Cristina Minasi.

II

Le omesse indagini hanno precluso di accertare ed individuare il soggetto (operante nell’Ufficio Giudiziario) che ha reso edotto l’Avv. Sammarro Francesco, ancor prima di un qualsivoglia iscrizione sul registro degli indagati, di un procedimento a carico dell’Avv. Francesco Antonio Pinto.

L’irrituale, illegittima ed illegale conoscenza di atti riservati viene elusa dalle carenti ed inesistenti indagini che, di fatto, favoriscono gli autori di gravissimi comportamenti non condivisibili.

La divulgazione di atti ed attività riservate dell'Ufficio Giudiziario può creare situazioni di pericolo all'incolumità personale dei soggetti, per come appresso analizzato ed evidenziato.

III

Le recenti vicende criminali hanno creato un allarme sociale senza precedenti.

Le indagini giornalistiche attributive al fattore economico tangentistico dei fatti è, all'evidenza, fuorviante.

Il giornalista segue una logica comune, ignorando incolpevolmente i dirompenti effetti negativi che il clamore omicidiario provoca ed è confliggente con l’espletando “lavoro” (rectius: “appalto”).

L'eclatante soppressione di un soggetto può avere una diversa chiave di lettura, correlata significativamente alle anticipatorie e divulgative informative riservate dell’Avv. Sammarro Francesco, da parte di soggetto da individuare.

Il programma criminoso dell'eliminazione fisica di un soggetto “scomodo” nominativamente individuabile, può essere portato a termine, all'attualità, da persona con ottime capacità intellettive e disponibilità di idonei strumenti.

***

Alla stregua delle suestese finali considerazioni, si appalesa indispensabile un approfondimento investigativo, con concorrente finalità punitiva anche del comportamento diffamatorio posto in essere in pubblica udienza dall'Avv. Sammarro Francesco.

Pertanto, si chiede che siano espletate ulteriori indagini.

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano Rossano, 02-07-2018.

<<>>

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della giustizia.