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27-07-2024 13:42

 

La vicenda che sottopongo alla lettura è un prosieguo della precedente e rappresenta un ulteriore tipico esempio di uso distorto dello strumento giudiziario.

Viene portata all’esame del Tribunale di Castrovillari un ricorso avverso la richiesta di somme di denaro da parte della SOGET S.p.A.

Veniva emessa una sentenza non condivisibile, per cui il mio assistito ha chiesto il risarcimento del danno, con una missiva del seguente tenore:



Spett.le So.g.e.t. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore

Via Venezia 49 - 65121 Pescara

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e, per quanto di competenza

 

S. E. Primo Presidente

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour - 00193 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour - 00193 Roma

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e, per quanto di competenza

 

On.le Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia

Via Silvestri 243 - 00164 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore della Repubblica

Direzione Nazionale Antimafia

Via Giulia 52 - 00186 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Corte d'Appello Catanzaro

Piazza G. Matteotti 1 - 88100 Catanzaro CZ

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Oggetto: Proc. n. 399/2017 R.G.A.C. - Tribunale di Castrovillari

Tra: Taranto Pasquale

Contro: So.g.e.t. S.p.A.

Sentenza n. 511/2019 resa dal Giudice Dott.ssa Rosamaria Pugliese.

 

SI PREMETTE CHE

  • la So.g.e.t. S.p.A., Società privata di recupero crediti, ha chiesto il pagamento di somme di denaro per conto del Comune di Corigliano Calabro (ora Corigliano – Rossano), relativamente al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati – atto n. 2016/0000279185 del 21-07-2016 dell'importo di complessivi € 1.572,70 e pervenuto in data 28-08-2016;

  • il Giudice Dott.ssa Pugliese ha precluso la querela di falso, poiché, a seguito del tempestivo e rituale disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta, ha ritenuto idonee le fotocopie depositate dalla So.g.e.t. S.p.A.;

  • la stessa So.g.e.t. S.p.A. dichiara di avere un contratto con il Comune di Corigliano Calabro, stipulato da una funzionaria, con aggi e provvigioni stabiliti dalla funzionaria e dalla So.g.e.t. S.p.A. (all. 1-CONTRATTO SOGET-COMUNE);

  • dopo la stipula del contratto sarebbe stato assunto direttamente personale qualificato, fra cui il figlio ed un nipote della funzionaria sottoscrittice del contratto;

  • gli accadimenti avvenivano in un momento storico in cui il Comune di Corigliano Calabro era amministrato, come dal seguente prospetto:

    dal 30/04/2008 al 23/06/2009

    Galeone Paola

    Commissario Straordinario

    dal 23/06/2009 al 09/06/2011 (sciolto per infiltrazione mafiosa)

    Straface Pasqualina

    Sindaco

    dal 11/06/2011 al 11/06/2013

    Scialla Rosalba

    Buda Emilio Saverio

    Tarsia Eufemia

    Commissario Straordinario

    Sub Commissario Straordinario

    Sub Commissario Straordinario

    dal 12/06/2013 fino al 2018 (sciolto per fusione con Rossano)

    Geraci Giuseppe

    Sindaco

  • detto contratto non è stato depositato dalla So.g.e.t. S.p.A. nel presente rapporto processuale, per cui era stata eccepita ab origine e reiterata la carenza di legittimazione attiva;

  • il difensore della So.g.e.t. S.p.A. ha dichiarato che tale contratto non è stato mai depositato nei vari procedimenti di opposizione e neppure nel procedimento de quo;

  • in altro procedimento, Giudice di Pace di Rossano, RG n. 2109/2016 del 23/10/2017 (all. 2-VERBALE GIUDICE PACE ROSSANO) il difensore della So.g.e.t. S.p.A. ha dichiarato a verbale: [...] attività svolta dalla Soget Spa, per conto del Comune di Corigliano, è cessata in data 31-12-2016.[...] Pertanto, oltre la data del 31-12-2016 la Soget Spa non avrebbe potuto svolgere più la propria attività finalizzata al recupero coattivo dei crediti per conto del Comune di Corigliano, ed infatti, per tale motivazione, alla data di scadenza contrattuale ha provveduto ad inibire l'efficacia esecutiva di tutti i propri atti, compreso quello per cui è causa [...].

    Pertanto, l'eccepito difetto di legittimazione attiva era operativo anteriormente alla trattazione del presente procedimento.

  • il contratto abilitativo della So.g.e.t. S.p.A. ad agire per conto del Comune di Corigliano Calabro, se depositato, poteva e doveva essere oggetto di esame della Magistratura Inquirente;

    Veniva resa la sentenza n. 511/2019 (all. 3-SENTENZA TRIBUNALE), la quale, per un importo infondato ed indimostrato, di € 1.572,70, ha condannato il ricorrente alle spese legali in favore del difensore (distrattario) della Soget per € 972,00 (oltre accessori) !!!!!!!!!;

  • l'iniquità della sentenza, all'evidenza, favorisce la So.g.e.t. S.p.A., anche perchè utilizzabile dalla stessa come precedente giurisprudenziale;

  • il gravame è oneroso e costoso e riveste, all'evidenza, carattere punitivo, per come emerge principalmente anche dal mancato esame dell'atto di autotutela, per il decorso del termine comportamentale omissivo della So.g.e.t. S.p.A., con carattere estintivo della presunta creditoria (all. 4-AUTOTUTELA).

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Nel merito, la So.g.e.t. S.p.A. chiede il pagamento di somme riferite al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati – atto n. 2016/0000279185 del 21-07-2016 dell'importo di complessivi € 1.572,70 e pervenuto in data 28-08-2016.

Infine, è stata disattesa l'irritualità, illegittimità ed illegalità della formazione del titolo della So.g.e.t. S.p.A.: firma sulla richiesta di pagamento di un privato, notifica di un Pubblico Ufficiale inesistente, importi quantificati a proprio piacimento dalla stessa So.g.e.t. S.p.A., senza alcun controllo, nonchè illegittimo ed illegale utilizzo della legge 639/1910, tipica degli Enti pubblici, per cui non si è mai formato alcun titolo o giudicato.

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I comportamenti non condivisibili della Soget S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, hanno provocato ansia e stress al ricorrente, per cui si chiede il risarcimento nella misura di € 1.000,00=.

La presente è da intendersi quale invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 132/2014, con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o l'eventuale rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 c. 1 c.p.c..

Corigliano-Rossano, 22-07-2019.

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Al momento non aggiungo altro perchè ho paura.

E la paura corre sul filo della Giustizia.