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27-07-2024 07:02

La vicenda che sottopongo alla lettura rappresenta un tipico esempio di uso distorto dello strumento giudiziario.

Viene portata all’esame della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA un ricorso avverso la richiesta di somme di denaro da parte della SOGET S.p.A.

Veniva emessa una sentenza non condivisibile, per cui ho chiesto il risarcimento del danno, con una missiva del seguente tenore:

Spett.le Soget – in persona del legale rappresentante pro-tempore

Via Venezia, 49 - 65121 - PESCARA

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e, per quanto di competenza

 

S. E. Primo Presidente

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour - 00193 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Suprema Corte di Cassazione

Palazzo di Giustizia, piazza Cavour, 00193 Roma

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e, per quanto di competenza

 

On.le Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia

Via Silvestri, 243 - 00164 Roma

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore della Repubblica

Direzione Nazionale Antimafia

Via Giulia, 52, 00186 Roma RM

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e, per quanto di competenza

 

S.E. Procuratore Generale della Repubblica

Corte d'Appello Catanzaro

Piazza G. Matteotti, 1, 88100 Catanzaro CZ

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Oggetto: proc. n. 6794/18 = sentenza n. 4488/2015 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sez. V^ = Cosenza.

PREMETTO CHE

  • la Soget S.p.A., Società privata di recupero crediti, ha chiesto il pagamento di somme di denaro per conto del Comune di Corigliano Calabro (ora Corigliano – Rossano), relativamente ad un immobile sito in via Lucania di Corigliano Calabro Stazione, dove il ricorrente non ha mai avuto né la proprietà, né il possesso od altro;

  • a dire della Soget S.p.A. le notifiche effettuate dal “notificatore della Soget (all 1 NOTIFICATORE SOGET), sarebbero regolari;

  • il “notificatore (all'epoca) era un giovane disoccupato, promosso “notificatore” dalla Soget S.p.A., con documento di riconoscimento formato dalla stessa società privata !!!! (vedasi all 1);

  • le attività “notificatorie” della Soget Spa sarebbero state eseguite nel periodo di interdizione, giusta sentenza del Tribunale di Taranto (all 2 SENTENZA TRIBUNALE TARANTO);

  • il Collegio ha precluso la querela di falso, poiché, a seguito del tempestivo e rituale disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta, ha ritenuto idonee le fotocopie depositate dalla Soget, comprese le notifiche del “notificatore;

  • la stessa Soget dichiara di avere un contratto con il Comune di Corigliano Calabro, stipulato da una funzionaria, con aggi e provvigioni stabiliti dalla funzionaria e dalla Soget Spa, per un importo di 400.000.000 (quattrocento milioni di euro) (all 3 CONTRATTO COMUNE SOGET);

  • dopo la stipula del contratto sarebbe stato assunto direttamente personale qualificato, fra cui il figlio ed un nipote della funzionaria sottoscrittice del contratto;

  • gli accadimenti avvenivano in un momento storico in cui il Comune di Corigliano Calabro era amministrato, come dal seguente prospetto:

    dal 30/04/2008 al 23/06/2009

    Galeone Paola

    Commissario Straordinario

    dal 23/06/2009 al 09/06/2011 (sciolto per infiltrazione mafiosa)

    Straface Pasqualina

    Sindaco

    dal 11/06/2011 al 11/06/2013

    Scialla Rosalba

    Buda Emilio Saverio

    Tarsia Eufemia

    Commissario Straordinario

    Sub Commissario Straordinario

    Sub Commissario Straordinario

    dal 12/06/2013 fino al 2018 (sciolto per fusione con Rossano)

    Geraci Giuseppe

    Sindaco

  • detto contratto non è stato depositato dalla Soget Spa nel presente rapporto processuale, per cui era stata eccepita ab origine e reiterata la carenza di legittimazione attiva;

  • il difensore della Soget Spa ha dichiarato, in sede di discussione, che tale contratto non è stato mai depositato nei vari procedimenti di opposizione e neppure nel procedimento de quo;

La dichiarazione del difensore della Soget, attentamente ascoltata dal Collegio e stata disattesa dallo stesso, per come emerge chiaramente dalla registrazione;

  • in altro procedimento, Giudice di Pace di Rossano, Rg n. 2109/2016 del 23/10/2017 (all 4 VERBALE DI CAUSA DEL 23-07-17) il difensore della Soget Spa ha dichiarato a verbale: “[...] attività svolta dalla Soget Spa, per conto del Comune di Corigliano, è cessata in data 31-12-2016.[...] Pertanto, oltre la data del 31-12-2016 la Soget Spa non avrebbe potuto svolgere più la propria attività finalizzata al recupero coattivo dei crediti per conto del Comune di Corigliano, ed infatti, per tale motivazione, alla data di scadenza contrattuale ha provveduto ad inibire l'efficacia esecutiva di tutti i propri atti, compreso quello per cui è causa [...]

Pertanto l'eccepito difetto di legittimazione attiva, era operativo anteriormente alla data della discussione del presente procedimento (10/09/2018);

  • il Presidente Dott. Iannini Giovanni ha fatto, comunque, discutere l'opposizione al difensore della Soget, ed ha fatto concludere, irritualmente, la stessa Soget.

Inoltre, il Collegio ha disatteso ed ignorato l'ulteriore eccezione che l'opponente (Pinto) è convenuto sostanziale nel rapporto processuale, per cui doveva concludere per ultimo, mentre l'opposta (Soget) è attrice;

  • veniva evidenziato inutilmente che il contratto abilitativo della Soget ad agire per conto del Comune di Corigliano Calabro poteva e doveva essere oggetto di esame della Magistratura Inquirente;

  • il Collegio, per come composto, ha disatteso la richiesta;

  • veniva resa dalla Commissione Tributaria Provinciale, Sez. V, la sentenza n. 6794/18 (all 5 SENTENZA COMMISS TRIB COSENZA), la quale, per un importo opposto, infondato e indimostrato, di € 1.249,92=, ha condannato il ricorrente alle spese legali in favore della Soget per € 870,00= (oltre accessori) !!!!!!!!!;

  • l'iniquità della sentenza, all'evidenza, favorisce la Soget S.p.A., anche perchè utilizzabile dalla stessa come precedente giurisprudenziale;

  • il gravame è oneroso e costoso e riveste, all'evidenza, carattere punitivo, per come emerge principalmente anche dal mancato esame dell'atto di autotutela, per il decorso del termine comportamentale omissivo, in violazione di legge, della Soget Spa, con carattere estintivo della presunta creditoria (all 6 ISTANZA AUTOTUTELA).

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Nel merito, la Soget Spa chiede il pagamento di somme riferite ad un immobile mai entrato nella disponibilità del ricorrente, a qualsiasi titolo (proprietario, possessore, conduttore od altro), né vi è prova alcuna negli atti del procedimento.

Infine, è stata disattesa l'irritualità, illegittimità ed illegalità della formazione del titolo della Soget: firma sulla richiesta di pagamento di un privato, notifica da parte di un disoccupato con documento di riconoscimento (vedasi all. 1) formato dalla Soget (società privata), importi quantificati a proprio piacimento dalla stessa Soget Spa, senza alcun controllo, nonchè illegittimo ed illegale utilizzo della legge 639/1910, tipica degli enti pubblici, per cui, non essendosi mai formato alcun titolo o giudicato, non è applicabile l'art. 21 decr. leg. 546/92, riportato in sentenza, il quale recita:

 

1. Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione (nel caso di specie con “notificatore” nominato dalla Soget !!!!!) dell'atto impugnato.

La notificazione della cartella (la Soget, società privata, non può applicare la legge 639/1910, tipica solo e soltanto degli enti Pubblici) di pagamento vale anche come notificazione del ruolo (nel caso di specie, quale ruolo ??????).

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I comportamenti non condivisibili della Soget S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, hanno provocato ansia e stress al ricorrente, per cui si chiede il risarcimento nella misura di € 1.000,00=.

La presente è da intendersi quale invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 132/2014, con l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o l'eventuale rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 c. 1 c.p.c..

Corigliano-Rossano, 17-12-2018.

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Al momento non aggiungo altro perchè ho paura.

E la paura corre sul filo della Giustizia.