27 Jul 2024

Menu Principale

Cerca nel sito ...

Vinaora Visitors Counter

095930
Oggi
Ieri
Questa settimana
Settimana precedente
Questo mese
Mese precedente
Tutto
73
101
559
94840
1742
1506
95930

Il tuo IP: 3.145.51.166
27-07-2024 13:45

IL RUOLO DELL'AVVOCATO “SCONOSCIUTO” E LA PREANNUNCIATA E PROGRAMMATA ELIMINAZIONE

DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO CON L'USO DELLO STRUMENTO GIUDIZIARIO.

La mia attività difensiva passa anche attraverso la movimentazione di ingenti somme di denaro. Il mio rifiuto ad entrare in questi circuiti criminali dietro cospicui emolumenti e corrispettivi, ha comportato una programmata eliminazione fisica, a seguito di una sentenza di morte nei miei confronti, emessa in Germania dal “tribunale della mafia”, in itinere.

La mia programmata eliminazione con lo strumento giudiziario viene portata caparbiamente ad ulteriori più gravi conseguenze, poiché promana da quegli Organismi Istituzionali che sono o dovrebbero essere il mio punto di riferimento.

Le omesse indagini sul referente della "famiglia" Cuntrera, associato alla NCO (Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo), nonchè "GRAN MAESTRO" della più potente loggia massonica mondiale con sede a Toronto (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – attualmente Sindaco di Montalto Uffugo), evidenziano il macroscopico favoreggiamento nei suoi confronti.

In particolare, dopo formale denuncia ho chiesto inutilmente di conoscere lo stato del procedimento a carico dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per l'ipotizzato voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con “don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”, al fine di collaborare con la Giustizia per l'accertamento dei fatti, nonché per la eventuale costituzione di parte civile. Corigliano Rossano, 18-03-2021.

Senza apprezzabile risultato (all aall b). Addirittura la mia denuncia nei confronti dell'Avv. Caracciolo Pietro non è stata neppure iscritta nel Registro delle Notizie di Reato !!!!!!!!!!!.

La risposta è stata del seguente tenore: In risposta a quanto richiesto si comunica che il proc. n. 1970/17/21 sarà trattato all’udienza del 06/02/24 Prima Sez. Penale. (all c).

La mia attività difensiva è apparsa inutile, sebbene riportata analiticamente nella ulteriore ed ennesima memoria, riferita all'udienza del 07-05-2024, del seguente tenore:

Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio

I^ Sez. Pen.

Tribunale di Salerno

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RDIB a carico di Pinto Francesco Antonio, nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti), contemporanemente nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Marco Argentano (all'epoca dei fatti), contemporanemente nella qualità di Giudice di Pace Supplente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Acri (all'epoca dei fatti), nella qualità di Giudice di Pace di Roma (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet www.avvocatopinto.it:

non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

  1. non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;

  2. non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;

  3. non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;

  4. non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);

  5. non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.

Presunta parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

PREMESSO

Che l'imputato è stato indagato per il reato p. e p. dall’art. 595 c.p., perché avrebbe diffamato l'Avv. Caracciolo Pietro, identificatosi in quell'”avvocato sconosciuto” riportato nella rubrica d'incolpazione, attraverso proprie “argomentazioni logiche”.

All'uopo si è reso necessario un'accurata e articolata attività difensiva, da cui sono emersi fatti di una gravità inaudita nei confronti del Caracciolo Pietro, estranei al presente procedimento, nonché reiterato favoreggiamento nei suoi confronti, per come sarà riportato in forma riassuntiva.

I

  • OMESSA PRONUNCIA SULLA PREGIUDIZIALE DI RITO - VIOLAZIONE DELL’ART. 9 C.P.P. (COMPETENZA TERRITORIALE), IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (INCOMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI SALERNO A FAVORE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI PERUGIA). OMESSO ESAME ED OMESSA MOTIVAZIONE.

La violazione del codice di rito è di palmare evidenza, poiché è stata ignorata la pregiudiziale di rito (incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno a favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia), motivazione mancante.

In data 11-04-2024 il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ha comunicato il riconoscimento della posizione dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, evidenziando la fondatezza dell'esposto nei confronti degli Uffici Giudiziari di Salerno.

Ha evidenziato, conseguentemente, la competenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Perugia (rectius: Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia).

In particolare, l'omesso esame degli omicidi di mafia irrisolti, ai quali l'Avv. Francesco Antonio Pinto aveva dato la propria disponibilità collaborativa.

II

  • VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ARTICOLO 24 DELLA COSTITUZIONE

E' stata notificata una citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.

Reiteratamente ed inutilmente è stata chiesta la correzione. Il procedimento ha avuto un iter con difensori d'ufficio.

III

  • OMESSO ESPLETAMENTO DELLE INCOMBENZE EX ART. 415BIS C.P.P. - NULLITA' ASSOLUTA DEGLI ATTI

Il PM d'udienza Dott.ssa Katia Bisogno ha esibito un foglietto estraneo al presente procedimento per dimostrare l'avvenuto adempimento.

Il Giudice non ha fatto transitare il foglietto del PM nel fascicolo del dibattimento, per cui è provato che tali incombenze non sono state espletate.

Conseguentemente la nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa, avrebbe dovuto far recedere il procedimento.

Si è proseguito, comunque, in palese violazione di legge e del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

IV

  • VIOLAZIONE DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA – VIOLAZIONE DELL'ART. 124 C.P.

Il fatto – reato da cui è scaturito il presente procedimento nasce una memoria difensiva diretta al Consiglio Giudiziario di Catanzaro in data 07-07-2015 (all 1), a seguito di una calunniosa denuncia nei confronti del Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo Avv. Francesco Antonio Pinto, a firma dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

La rubrica d'incolpazione è stata estrapolata dalla suestesa memoria difensiva (vedasi all 1 – pagina 15).

Pertanto è documentalmente provato che la querela è stata proposta dopo il termine trimestrale, per cui l'improcedibilità è di palmare evidenza per violazione dei termini per la proposizione della querela.

V

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 49 C.P. APPLICABILITÀ IMMEDIATA DELL’ART. 129 C.P.P. – 469 C.P.P. - REATO IMPOSSIBILE ART. 49 C.P. - MANCATO RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., DATATA 19-06-2019 (PERVENUTA IN FORMATO CARTACEO IN DATA 01-07-2019) E REITERATA IN DATA 22-07-2019.

Perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l’effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria.

Ne consegue che andava applicata l’immediata applicazione dell’ex art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, sia per l’economicità processuale, vista la manifesta infondatezza del fatto - reato, emergente dalla lettura del capo d’imputazione, come nel caso di specie, e dall’insussistenza della rilevanza penale del fatto.

VI

  • VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER MANCATA NOTIFICA AL DIFENSORE DI FIDUCIA – NULLITA' ASSOLUTA.

La mancata rituale notifica dell’informazione di garanzia e la partecipazione del proprio difensore di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis) ha comportato una violazione del diritto difesa, il quale è stato eccepito preliminarmente e pregiudizialmente.

In particolare, in data 17-03-2021 veniva chiesto di autorizzare il rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.

In data 09-04-2021 veniva reiterata la richiesta di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.

In data 11-06-2021 veniva reiterata la richiesta di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe. INUTILMENTE ED IN PALESE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

VII

  • VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER OMESSO ESAME DEI CONTENUTI DELLA MEMORIA DIFENSIVA DIRETTA AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO (vedasi all 1).

E' stato chiesto alla Procura della Repubblica di Salerno di sentire, quale persona informata dei fatti, la collaboratrice di giustizia Rende Lucia, sulle circostanze:

Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell’appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.

Tale affermazione non ha avuto alcun seguito, favorendo, di fatto, i soggetti interessati a quell’azione criminosa.

L’omesso approfondimento delle indagini ha pregiudicato l’attività difensiva del Giudice di Pace Pinto.

E’ ben vero che la Suprema Corte di Cassazione, nelle sue pronunce, non ritiene sanzionabile il comportamento omissivo del PM nello svolgere indagini a favore dell’indagato - imputato, ma nel caso di specie potrebbero emergere elementi di contestazione di un concorso in associazione mafiosa a carico di “ignoti”, nominativamente individuabili.

Inoltre, le risultanze del Dott. Catalano Fabio: “Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o 'ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni viciniori siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana”, non sono condivisibili, poichè nessuna indagine investigativa lo ha portato a quelle finali terminative conclusioni (all 2).

Non sono condivisibili neppure le s.i.t. rese da Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo al Sovrintendente Capo Dott. Franco Adduca in data 23-07-2018 (vedasi all 2) e alla Dott.ssa De Napoli Rosina (vedasi all 2).

L'indagato è stato completamente ignorato.

VIII

  • OMESSE INDAGINI SUL VOTO DI SCAMBIO ELETTORALE FRA L'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO E LA “FAMIGLIA” DI “DON” GASPARE CUNTRERA. CONCORSO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA (RAPPORTI AMICALI DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO CON “DON” GASPARE CUNTRERA, CONDANNATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA). CONCORSO IN FATTI CONSIDERATI DAL CODICE DI RITO IMPRESCRITTIBILI, DI CUI SI È AUTO-ACCUSATO, CON AUTO-DENUNCIA CONFESSORIA, IN QUELL' “AVVOCATO SCONOSCIUTO”, A CARICO DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO.

IX

  • OMESSO ESAME SU CINQUE OMICIDI DI MAFIA IRRISOLTI. FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DI INTERESSE OPERATIVO RESPONSABILI DI QUEI FATTI – REATO IMPRESCRITTIBILI.

All’udienza del 17-12-2019, nella trattazione dell’odierno processo (diffamazione nei confronti di quell’ ”avvocato sconosciuto”, nel quale si è identificato l’Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo), il PM d’udienza aveva nel proprio fascicolo gli atti del precedente processo, sorto ad impulso del commensale abituale dell’ ”avvocato sconosciuto”, Maresciallo del ROS dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per cui ero stato assolto.

Non mi soffermo sull’ ”errore” del PM, ma devo fortemente rilevare che in quel processo avevo dato la mia disponibilità collaborativa per la soluzione di cinque omicidi di mafia irrisolti: quegli atti sono rimasti inevasi.

X

  • OMESSA AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE, PER COME CAPITOLATA E CON I TESTI INDICATI. SOTTRAZIONE DOCUMENTALE AD OPERA DI “IGNOTI”. “RINVENIMENTO” DELLA LISTA TESTI. INAMMISSIBILITA' NON CONDIVISIBILE.

All'udienza del 05-10-2021 il Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio prende atto del “rinvenimento” della lista testi, emettendo un provvedimento di inmmissibilità, in palese violazione del codice di rito essendo stato nominato, all'uopo, un secondo difensore per tale incombenza (deposito della lista testi).

L'esame della prova negata, per come capitolata, potrebbe far emergere quella scia di sangue (omicidi di mafia irrisolti, alla cui soluzione avevo dato la mia disponibilità collaborativa), inutilmente denunciata.

Inoltre, è stato prodotto dal PM, in violazione dell'art. 468 c.p.p., un CD fornitogli informalmente da persona “sconosciuta” (rectius: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo).

Però, dal contenuto di quel CD, conosciuto nei contenuti dal solo PM e dal Giudice (è stato ammesso al fascicolo del dibattimento), potrebbe contenere quel riferimento a quegli omicidi di mafia irrisolti, a cui è stata negata una mia collaborazione e che sarà utilizzato per la mia preannunciata sentenza di condanna.

XI

  • OMESSO ESAME DEL CAPO D'IMPUTAZIONE RELATIVO ALL'OMICIDIO DI LANZILLOTTA LUIGI E CORRELATO AGLI ATTI DEL FALLIMENTO L'EDIL ARP.

E' stata ignorata la circostanza, nella mia qualità di curatore del fallimento L'Edil Arp e della denunciata correlazione fra il fallimento e l'omicidio di Lanzillotta Luigi.

Tale aspetto ha importanza, poiché è riportato nel capo d'imputazione (all 3).

XII

  • FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO. OMESSA ISCRIZIONE NEL RGNR DELLA DENUNCIA PER VOTO DI SCAMBIO ELETTORALE CARACCIOLO PIETRO E LA “FAMIGLIA” DI “DON” GASPARE CUNTRERA; CONCORSO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA (RAPPORTI AMICALI CON “DON” GASPARE CUNTRERA, CONDANNATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA); CONCORSO IN FATTI CONSIDERATI DAL CODICE DI RITO IMPRESCRITTIBILI, DI CUI SI È AUTO-ACCUSATO, CON IDENTIFICAZIONE CONFESSORIA, IN QUELL' “AVVOCATO SCONOSCIUTO”.

In data 09-01-2020, inoltravo una memoria difensiva all'Ufficio Giudiziario di Salerno, relativamente al procedimento individuato in epigrafe, dove riportavo tra l'altro:

rimessione degli atti del presente procedimento, per competenza per materia, all'Ufficio Giudiziario di Perugia oppure ad altro Ufficio Giudiziario competente per materia e per territorio (voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con “don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”.

In data 18-03-2021, ho reiterato la richiesta per conoscere lo stato del procedimento a carico dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per l'ipotizzato “voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con “don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”, al fine di collaborare con la Giustizia per l'accertamento dei fatti, nonché per la eventuale costituzione di parte civile.

Non ho avuto risposta o riscontro alcuno.

In particolare, si ripete, nella rubrica d'incolpazione si fa riferimento all'omicidio di Lanzillotta Luigi (trattasi di uno dei tanti omicidi di mafia irrisolti, a cui ho dato la mia disponibilità collaborativa), di cui avevo denunciato la correlazione con gli atti del fallimento l'EDIL ARP, nella mia qualità di CURATORE – PUBBLICO UFFICIALE.

Non è condivisibile l'iscrizione al Mod.45 della Procura della Repubblica di Salerno (all 4).

XIII

  • CONOSCENZA DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO DELLA PROGRAMMATA- E 
    PREANNUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO.
All'udienza del 07-03-2023 l'imputato chiedeva, sulla scorta della negatoria dell'esame del Caracciolo Pietro, di rimessione della querela.
Dal verbale d'udienza emerge quanto segue:

Si dà atto che è pervenuta giustifica per la teste De Napoli, la quale risulta impedita per ragioni di salute. L’imputato Pinto rende dichiarazioni spontanee e, in particolare, dichiara:”chiedo all’Avv. Caracciolo se sia disponibile a rimettere la querela con la conseguente chiusura dell’intera vicenda”. La parte civile, allo stato, dichiara di non voler rimettere la querela.

Il Giudice, stante l’assenza del teste, rinvia il processo per l'esame della teste De Napoli e per l’esame dell’imputato al 17-10-2023. Il PM citerà la teste De Napoli”.

Il rifiuto dell'Avv. Caracciolo Pietro affonda le sue radici SULLA PROGRAMMATA E PREANNUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO.

All'uopo osservo: l'Avv. Caracciolo Pietro è stato denunciato per fatti gravissimi alla Procura della Repubblica di Salerno (PM Dott.ssa Marinella Gulgielmotti – Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno), però, la denuncia nei suoi confronti, è stata trasmessa per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Cosenza, dove svolgevo le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore; mentre la mia denuncia per voto di scambio elettorale ed associazione mafiosa nei confronti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, si evidenzia e ripete, non è stata neppure iscritta nel RGNR della Procura della Repubblica di Salerno (vedasi all a – all b – all c).

XIV

  • OMESSO ESAME DEL CONTENUTO DELLA MEMORIA EX ART. 121 C.P.P. - DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 07-03-2023 – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (all 5).

 

  • Ripropongo, ancora una volta, la pregiudiziale di rito (incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno in favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia).

  • Ripropongo, ancora una volta, l'eccepita improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.

  • Ripropongo, ancora una volta, l'eccepita nullità insanabile per omessa incombenza ex art. 415bis c.p.p.

  • Ripropongo, ancora una volta, la violazione del diritto di difesa per essere stato omesso, dopo la costituzione delle parti, l'invito del Giudice all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni ex art. 494 c.p.p.. Il Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio ha omesso l'applicazione della norma processuale e mi ha sempre redarguito affermando: l'imputato deve stare zitto, non può parlare. A questo comportamento non condivisibile si è associato il PM Dott.ssa Katia Bisogno ed il difensore d'ufficio Avv. Lorica, nominata irritualmente, in violazione di legge e del diritto di difesa dal Dott. Giuseppe Ferruccio.

  • Ripropongo, ancora una volta, la violazione del diritto di difesa per essere stata trattata tutta la fase pre-dibattimentale con difensori d'ufficio, essendo stato ignorato reiteratamente il proprio difensore di fiducia.

  • Ripropongo, ancora una volta, l'omessa pronuncia sulla reiterata istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p., correlata alla denunciata “sparizione” degli atti del fascicolo del dibattimento ad opera di “ignoti”.

  • Ripropongo, ancora una volta, la lista testi ex art. 468 c.p.p., irritualmente non ammessa, in violazione di legge.

  • Ripropongo, ancora una volta, la violazione di legge e procedurale della citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.

  • Ripropongo, ancora una volta, la nullità dell'esame del Caracciolo Pietro, per omessa domanda della pendenza di procedimenti a Suo carico, a seguito della denuncia dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, di voto di scambio elettorale con soggetto condannato per associazione mafiosa (leggasi: “don” Gaspare Cuntrera e “famiglia”), nonchè formale denuncia nei confronti del Caracciolo Pietro per associazione mafiosa e riciclaggio di ingeniti risorse economiche, anche attraverso prestanomi nominativamente individuabili.

  • Conoscenza del Dott. Giuseppe Ferruccio, nonchè altri nominativamente individuabili, di cinque omicidi di mafia irrisolti, ai quali l'Avv. Francesco Antonio Pinto aveva dato disponibilità collaborativa ed omessa trasmissione degli atti all'Ufficio competente per materia e territorio.

  • Conoscenza del Dott. Giuseppe Ferruccio della denuncia dei fatti relativi all'omicidio di Lanzillotta Luigi, riportato nel capo d'imputazione, ed omessa trasmissione degli atti all'Ufficio competente per materia e territorio.

  • Auto-denuncia dell'Avv. Caracciolo Pietro e ruolo svolto nei fatti riportati nel capo d'imputazione.

  • Negatoria sui fatti del capo d'imputazione dell'Avv. Caracciolo Pietro e reato impossibile ex art. 49 c.p., addebitato all'Avv. Francesco Antonio Pinto.

  • Qualifica di Giudice e Pubblico Ufficiale del Dott. Giuseppe Ferruccio e valutazione delle omissioni ai fini del ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

XV

  • NEGATORIA DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO IN SEDE DI ESAME – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Sulle dichiarazioni rese dal Caracciolo in sede di esame, quale presunta parte offesa – parte civile: ha negato totalmente e completamente ogni riferimento alla sua persona del contenuto della rubrica d'incolpazione.

Alla perplessità del Dott. Giuseppe Ferruccio, il Caracciolo ha risposto che il riferimento alla sua persona era conseguenziale ad una sua “argomentazione logica”.

L'esame del Caracciolo è stato raccolto ignorando il difensore di fiducia dell'imputato.

Il difensore d'ufficio, nominato irritualmente dal Giudice, ha dichiarato di non conoscere gli atti. La violazione del diritto di difesa è di palmare evidenza.

XVI

In sede di esame l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha negato il riferimento all'Avv. Caracciolo Pietro dei contenuti della rubrica d'incolpazione.

Alla reiterata domanda del Dott. Giuseppe Ferruccio, diretta all'Avv. Francesco Antonio Pinto di specificare se “l'avvocato sconosciuto” era l'Avv. Caracciolo Pietro.

La risposta dell'Avv. Francesco Antonio Pinto è stata di riferimento a persona diversa.

***

CONCLUSIONI:

Allo stato degli atti, la Magistratura (Inquirente e Giudicante dell'Ufficio Giudiziario di Salerno) mi processa per una insussistente ed infondata “argomentazione logica” dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.

Conseguentemente permane solo lo stillicidio e stalking processuale e giudiziario nei confronti dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, poichè il fatto della rubrica d'incolpazione non sussiste e deve essere di riferimento alla chiesta formula assolutoria.

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano – Rossano, 03-05-2024.

<<>>

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della Giustizia.