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06-05-2024 08:51

 Per comprendere il modus operandi dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari bisogna andare a ritroso nel tempo.

Infatti, nel Tribunale di Rossano, attualmente soppresso, esisteva un <<sistema territoriale pianificato>> dove determinati soggetti gestivano i procedimenti civili e penali, con garanzia di risultati.

Il coinvolgimento in fatti – reato imprescrittibili hanno determinato nel LEGISLATORE la finale terminativa documentata convinzione di provvedimenti cautelari nei confronti di una Magistratura (Inquirente e Giudicante), nominativamente individuabile, e di una Avvocatura, nominativamente individuabile, oppure la chiusura del Tribunale

La scelta è caduta su una “forzata” chiusura del Tribunale di Rossano (tratterò come caso autonomo).

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Durante un’ispezione ordinaria dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia nell'Ufficio Giudiziario da me diretto (Montalto Uffugo), ho segnalato la presenza di una “talpa” nell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari, agli ordini e direttive di quel <<sistema territoriale pianificato>>.

Pubblico, come fatto correlato, atti e documenti di una cliente dell'Avv. Lavorato Angelo (Autoservice snc), il quale è stato da me inutilmente denunciato per tentata estorsione, con pubblicazione su questo sito alla voce da L1 in poi.

La gravità del fatto è rinvenibile nell'omessa iscrizione nel Registro Generale delle Notizie di Reato della denuncia nei confronti del succitato Avv. Lavorato Angelo, del Foro di Castrovillari, nonché il ruolo svolto dalla “talpa” e dal <<sistema territoriale pianificato>>.

Per mera completezza conoscitiva riporto le deduzioni ad una ordinanza non condivisibile della Dott.ssa Gaetana Principato, Giudice di Pace di Corigliano Calabro, che reitera il favoreggiamento di una parte processuale (Autoservice snc), del seguente tenore: 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO

Giudice Dott.ssa Principato Gaetana

Proc. R.G. N. 141/2023

e, per quanto di competenza

Chiar.mo Sig. Presidente

Tribunale di CASTROVILLARI

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DEDUZIONI E CONTESTAZIONI ALLO SCIOGLIMENTO DI RISERVA DATATA 29-12-2023,

CHE SI IMPUGNA E CONTESTA IN TUTTO IL SUO TENORE (ORDINANZA ALLEGATA)

Per l'Avv. Francesco Antonio Pinto, rappresentato e difeso da sè medesimo, interveniente

Nel procedimento fra

Laera Maria Lores, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta E. Pinto, opponente

CONTRO

Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio, via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano, in p. d. legale rappresentante Famigliolo Luciano, rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo Lavorato, opposta

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Nella qualità di interveniente adesivo autonomo nel giudizio de quo, rilevo ed eccepisco quanto segue.

A scioglimento del riserva datata 29-12-2023 a firma della Dott.ssa Gaetana Principato è riportato a pag. 2 rigo 21: ritiene, inoltre, inammissibile la richiesta dell'opponente di interrogatorio formale dell'interveniente adesivo dipendente (!!!!!!!!!) Avv. Francesco Antonio Pinto.

All'uopo evidenzio e preciso che l'intervento de quo è adesivo autonomo ed è significativamente riportato all'art. 105 c.p.c., nei seguenti termini:

Si ha un intervento adesivo autonomo quando il terzo interviene nel processo per far valere un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio, che è a questo connesso per l'identità del fatto costitutivo, su cui si fonda la domanda originaria. Tale tipologia di intervento consiste in una sorta di rimedio facoltativo adottabile dal terzo che voglia far valere in tale sede le proprie ragioni.

Le ragioni che giustificano l'intervento sono ragioni di connessione oggettiva, così come nel litisconsorzio facoltativo.

Si precisa che l'intervento ivi disciplinato determina un litisconsorzio facoltativo successivo, poichè viene attuato durante la pendenza del giudizio ed il termine ultimo entro cui poter spiegare tale intervento coincide con l'udienza di precisazione delle conclusioni.

La Dott.ssa Gaetana Principato ha fatto riferimento ad una inesistente tipologia di intervento che viene qualificato dalla stessa, illegittimamente, adesivo dipendente.

Tale intervento, secondo la non condivisibile interpretazione della Dott.ssa Gaetana Principato, avrebbe solo l'effetto di sostenere le ragioni di una delle parti senza far valere un autonomo diritto.

Pertanto, l'ordinanza è inficiata e favorisce una parte processuale (Autoservice snc).

Ad abuntantiam e per mero tuziorismo difensivo si rappresenta al Giudicante che nella comparsa di intervento è riportato: INTERVIENE nel processo per far valere un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio, che è a questo connesso per l'identità del fatto costitutivo, su cui si fonda la domanda originaria.

E' giurisprudenza costante che, ai fini della ammissibilità dell’intervento del terzo come adesivo autonomo, è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus (Cass., 23 marzo 2011, n.6703; Cass., 28 dicembre 2009, n. 27398; Cass., 27 giugno 2007, n. 14844; Cass., 12 giugno 2006, n. 13557; Cass., 3 novembre 2004, n. 21060; Cass., 15 maggio 2002, n. 7055).

Poichè la Dott.ssa Gaetana Principato conosce la differenza fra i due aspetti procedurali di intervento iuris et de iure quantum, all'evidenza, con l'illegittimo provvedimento intende favorire la Autoservice snc.

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In riferimento al giuramento decisorio, evidenzio e preciso che è riportato significativamente all'art. 233, nei seguenti termini:

Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

Pertanto, il deferimento (cioè la richiesta di giurare) è un atto di parte e non può essere compiuto dal giudice.

Infatti, la parte chiede al giudice di ammettere il deferimento e questi provvede con ordinanza di natura, valutata l'ammissibilità e rilevanza del giuramento decisorio.

Addirittura il giuramento decisorio può sempre essere deferito in appello (art. 345 del c.p.c.) nonché nel giudizio di rinvio (art. 392 del c.p.c.): non può essere deferito dinanzi alla Corte di cassazione, che è solo giudice di legittimità.

Il limite temporale per il deferimento del giuramento decisorio è l'udienza di precisazione delle conclusioni: una volta che la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione, il deferimento non è più ammesso.

Rammento al Giudicante che nella comparsa di intervento adesivo autonomo è riportato nelle conclusioni; ammettersi giuramento decisorio al legale rappresentante della convenuta opposta Famigliolo Luciano e dell'opponente Laera Maria Lores, sugli stessi capitoli dell'interrogatorio formale, da essere preceduti dalla locuzione: “giuro e giurando affermo o nego che …”, successivamente all'esito dell'espletata CTU.

La causa, però, si trova nella fase dell'ammissione delle prove ex art 320 cpc !!!!!!!!.

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E' riportato nell'ordinanza datata 29-12-2023: In merito alla richiesta di prova testimoniale del comandante della Guardia di Finanza di Corigliano Rossano sui capitoli formulati si reitera la sua irrilevanza ai fini del presente giudizio.

I lavori eseguiti precedentemente sono attinenti e correlati ai fatti di causa !!!!!!!!!!!.

La Dott.ssa Gaetana Principato rileva l'irrilevanza della prova, per informale (????) conoscenza dei fatti, che, all'evidenza, favoriscono una parte processuale (leggasi: Autoservice snc).

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E' stata capitolata prova sulla seguente circostanza: Ammettersi prova testimoniale con il legale rappresentante della Renault Italia S.p.A. sulle seguenti circostanze, con anteposizione della locuzione “vero che ...”:

  • l'Autoservice s.n.c. di Famigliolo L D. & Rima Giorgio via Nazionale n. 174 Corigliano Rossano – A.U. Corigliano non è Concessionaria Renault;

  • la gestione della centralina e configurazione del software del cambio robotizzato è di esclusiva competenza delle Concessionarie Renault.

La Dott.ssa Gaetana Principato ha omesso e ignorato l'ammissione della suestesa prova testimoniale, senza motivazione alcuna, favorendo la Autoservice snc.

Alla stregua delle suestese considerazioni emerge in maniera lapalissiana che la Dott.ssa Gaetana Principato intende favorire una parte processuale (leggasi: Autoservice snc), poichè l'ordinanza è finalizzata ad una soccombenza annunciata.

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Inoltre, a pag. 3 rigo 2 dell'ordinanza è riportato: viste le richieste istruttorie di parte interveniente adesiva dipendente (!!!!!!!!) ammette … la prova per interpello del l.r.p.t. dell'opposta Autoservice, nonchè la prova testimoniale con il teste Paura Giusepperigetta la richiesta di prova testimoniale dell'Avv. Antonio Francesco Pinto , essendosi costituito nel presente giudizio con atto di intervento adesivo dipendente (!!!!!!) con parte opponente (??????).

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Alla stregua delle suestese finali considerazioni comunico, evidenzio, preciso e contesto alla Dott.ssa Gaetana Principato che, in altro procedimento, l'opponente Prof.ssa Maria Lores Laera ha segnalato al Presidente del Tribunale di Castrovillari Cons. Dott. Massimo Lento il favoreggiamento nei confronti di una parte processuale (all. 1 – all. 2 – all. 3all. 4 - all. 5) della Dott.ssa Gaetana Principato, nella qualità di Giudice di Pace.

Il favoreggiamento di una parte processuale (Autoservice snc) dimostrato nel presente procedimento, porta al formale invito diretto alla Dott.ssa Gaetana Primcipato ad astenersi dal trattare la presente causa, riservandosi ogni azione di rito in ipotesi di mancato accoglimento.

Riseve e salvezze più ampie.

Corigliano Rossano 29-01-2024.

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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della Giustizia.