Veniva fissata l'udienza del 10-03-2025, da trattarsi in modalità “cartolare” (cioè, solo per iscritto, senza la presenza delle parti) (all 1)Pinto Francesco Antonio 1144-24 DC.pdf), per cui inviavo una memoria del seguente tenore:
Udienza: 10-03-2025.
La sottoscritta Avv. Roberta E. Pinto ... controdeduce alle conclusioni del P.G. e della P.C., nonchè rassegna le proprie conclusioni, per come segue.
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CONCLUSIONI del Sostituto Pocuratore Generale della Repubblica Cons. Dott.ssa Mariacarmela Polito: si impugnano e contestano in tutto il suo tenore, per i seguenti motivi:
a) la conferma dell'impugnata sentenza fa rivivere il contenuto delle oltre duemila pagine del fascicolo della Procura della Repubblica di Salerno.
I fatti riportati, considerati dal codice di rito imprescrittibili, possono essere oggetto di nuovi ed ulteriori esami ed approfondimenti.
L'Avv. Francesco Antonio Pinto, è stato processato nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti), contemporanemente nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Marco Argentano (all'epoca dei fatti), contemporanemente nella qualità di Giudice di Pace Supplente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Acri (all'epoca dei fatti), nella qualità di Giudice di Pace di Roma (all'epoca dei fatti), per avere offeso l'onorabilità dell'Avv. Caracciolo Pietro, all'epoca sindaco di Montalto Uffugo.
Emerge dall'istruttoria dibattimentale che l'Avv. Francesco Antonio Pinto:
a) ha prestato lodevolmente servizio per conto e nell'interesse dello Stato Italiano, per come documentato;
b) ha esercitato per 28 anni le funzioni di Giudice Onorario, con lodevole relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, per come documentato;
c) ha esercitato lodevolmente le funzioni di Avvocato dall'iscrizione (gennaio 1981) fino all'attualità.
Nell'esercizio delle suestese funzioni ha sempre rispettato la “CONSEGNA DEL SILENZIO MILITARE“ e la “CONSEGNA DEL SILENZIO GIUDIZIARIA“, per la formazione mentale e culturale di tipo istituzionale.
In ipotesi di declaratoria di prescrizione del reato, l'Avv. Francesco Antonio Pinto si vedrebbe esposto ad azioni risarcitorie ingiuste e gravatorie.
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CONCLUSIONI della costituita parte civile: si impugnano e contestano in tutto il suo tenore, per due ordini di motivi:
1) il comportamento dell'Avv. Caracciolo Pietro (all'epoca dei fatti Sindaco di Montalto Uffugo) non è condivisibile per avere ottenuto un netto rifiuto all'inserimento dell'Avv. Francesco Antonio Pinto nell'organico della ''famiglia'' Cuntrera, rinunciando a lucrosi vantaggi economici, per come prospettati.
2) Il risarcimento del danno, nella misura richiesta dall'Avv. Caracciolo Pietro, ha diverse finalità, poichè ha la gestione degli affari della ''famiglia'' Cuntrera, la quale, per come emerge dalla relazione della Direzione Nazionale Antimafia e dalla relazione del Capo della Squadra Mobile Dott. Fabio Catalano (in atti), la ''famiglia'' Cuntrera gestisce affari di enorme ed illimitate proporzioni.
La finalità è, all'evidenza, di condurre a quei colpevoli ''silenzi'' l'Avv. Francesco Antonio Pinto.
Per mera completezza difensiva, si evidenzia che nel capo d'imputazione c'è un riferimento ad un omicidio di mafia irrisolto.
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Ci si riporta ai contenuti dell'atto di appello e si rassegnano le conclusioni:
a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 521 – 522 – 604 c.p.p. e rimettere gli atti al Primo Giudice;
b) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancato espletamento delle incombenze ex art. 415bis c.p.p.;
c) dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art 604 c.p.p., relativamente all'escussione dell'Avv. Caracciolo Pietro, in assenza del difensore di fiducia nominato;
d) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno in favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia.
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In riforma dell'impugnata sentenza, senza rinuncia alle pregiudiziali di rito ed eccezioni preliminari, si chiede:
1) assolvere l’imputato dal reato ascritto in rubrica ai sensi dell'art. 530 c.p.p., con la formula perchè il fatto non sussiste;
2) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, senza rinuncia alle pregiudiziali di rito ed eccezioni preliminari, assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto in rubrica ai sensi dell'art. 530 c.p.p., con la formula perchè il fatto non costituisce reato;
3) in via ulteriormente subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, assolvere l'imputato per prescrizione del reato.
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In via istruttoria si chiede all'On.le Corte d'Appello l'escussione del teste di risulta Pinto Francesco (figlio dell'imputato), via Adua n. 74 - 87064 Corigliano Rossano (CS), sulle seguenti circostanze, da essere precedute dalla locuzione “vero che ...”:
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è stato praticante - avvocato, per tre anni presso lo studio legale dell'Avv. Caracciolo Pietro, per come affermato dalla stesso in sede di esame;
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ha avuto, per un biennio, ospitale dimora e commensalità nella “suite” della villa dell'Avv. Caracciolo Pietro, per come affermato dalla stesso in sede di esame;
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l'Avv. Caracciolo Pietro ha invitato il proprio genitore (Francesco Antonio Pinto) a Cosenza, poiché una persona di conoscenza del Caracciolo avrebbe dovuto conferirgli un incarico professionale;
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dopo la fine dell'udienza tenuta dal proprio genitore presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, vi siete recati a Cosenza (con il proprio genitore Francesco Antonio Pinto e Caracciolo Pietro) ed il Caracciolo era alla guida dell'autovettura;
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la persona incontrata si presentava con il nome di Gaspare Cuntrera;
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gli Avv.ti Pinto ebbero, nell'occasione, la visione di un soggetto “strano”, per avere una collana di oro massiccio con crocifisso e molteplici anelli posizionati sulle dita;
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il pranzo veniva offerto dal Caracciolo e, nell'occasione, il Cuntrera Gaspare rappresentava dell'avvenuto arresto del fratello e della richiesta di disponibilità del Pinto Francesco Antonio ad accettare l'incarico professionale;
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l'Avv. Caracciolo Pietro invitava il Cuntrera Gaspare presso la propria abitazione, ma precisava quest'ultimo che era ospite del suocero della figlia;
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durante il ritorno a Montalto Uffugo veniva chiesto il nome del suocero della figlia del Cuntrera Gaspare ed affermava il Caracciolo che trattavasi di Chiappetta Ferdinando - barbiere, il quale annoverava fra la sua clientela il Cons. Dott. Serafini (ex Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza), precisando che il figlio di Chiappetta Ferdinando aveva sposato la figlia di “don” Gaspare Cuntrera ed era titolare di una farmacia a Toronto.
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All'udienza del 10-03-2025 la Corte d'Appello di Salerno emetteva un'ordinanza del seguente tenore:
Preliminarmente la Corte dà atto dell'omessa notifica del decreto all'imputato, e pertanto, dichiara la nullità del decreto e l'emissione di nuovo indicando l'udienza del 19-06-2025 (in concreto si rinotifichi all'imputato il decreto già emesso a suo tempo unitamente all'odierno verbale. Si comunichi. La Corte precisa che il processo sarà trattato in data 19-06-2025 in pubblica udienza ex art. 598bis comma 3 cpp per la rilevanza e il numero delle questioni sottoposte all'esame della Corte (all 2)10-03-25-ORDINANZA CORTE APPELLO SALERNO.pdf).
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Nelle more veniva inoltrata un'istanza di trattazione da remoto, allegando certificazione medica, del seguente tenore:
ON. CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Proc. n. 1144/2024 R.G.A. Corte d'Appello di Salerno, Collegio C -
Proc. Pen. n. 1930/17 R.G.N.R. Tribunale di Salerno - numero 5527/19 R.G.T. Tribunale di Salerno - Sentenza numero 2050/2024 Tribunale di Salerno.
Udienza: 19 giugno 2025.
Oggetto: Istanza di partecipazione all'udienza del 19 giugno 2025 in modalità da remoto mediante videoconferenza o del collegamento a distanza.
La sottoscritta Avv. Roberta E. Pinto, del Foro di Castrovillari, nella qualità di difensore di fiducia dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, comunica quanto segue.
E' fissata per giorno 19 giugno 2025, ore 9:30 e ss., la trattazione dell'udienza del procedimento in oggetto individuato.
In data odierna, è pervenuto certificato medico dell'Avv. Francesco Antonio Pinto (allegato), il cui precario stato di salute non gli consente di presenziare personalmente all'udienza fissata ed affrontare un viaggio di circa 480 km (andata e ritorno).
La fissata udienza può essere trattata in modalità da remoto mediante videoconferenza o del collegamento a distanza, in ossequio ai dettami della vigente Riforma Cartabia.
Si comunica che lo Studio Legale Pinto ha gli strumenti idonei per il collegamento da remoto e/o in videoconferenza.
Ha, altresì, presenziato ad altri procedimenti tramite collegamento da remoto, nel rispetto del principio del contraddittorio di tutte le parti processuali.
Ad ogni modo, potrà disporre altri idonei mezzi di collegamento, sin d'ora condivisibili.
Alla stregua di quanto sopra, SI CHIEDE
la partecipazione dell'Avv. Francesco A. Pinto e della sottoscritta difensore di fiducia Avv. Roberta E. Pinto all'udienza fissata per la data del 19 giugno 2025 in modalità da remoto mediante videoconferenza o del collegamento a distanza, in ossequio alla normativa vigente.
Si ringrazia per la collaborazione (all 3)Istanza udienza da remoto.pdf).
Corigliano – Rossano, 09-06-2025.
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Il Presidente della Corte d'Appello di Salerno dava un riscontro del seguente tenore:
Al funzionario UPP (Dott. Casoli) perchè richieda alla difesa dell'imputato di indicare quale norma della c.d. RIFORMA CARTABIA prevede nel giudizio di appello “in presenza” (art. 602 cpp) la partecipazione a distanza dell'imputato appellante impedito a comparire per ragioni di salute. Salerno 12/6/25 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO C Dott. Giuliano Rulli.
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Veniva dato un riscontro del seguente tenore:
Chiar.mo Sig. Presidente del Collegio C Cons. Dott. Giuliano Rulli,
si prende atto della comunicazione datata 12 giugno 2025 e pervenuta in data 13 giugno 2025.
Nella stessa è riportato: "V° AL FUNZIONARIO UPP (dott. CASOLI) perchè richieda alla difesa dell'imputato di indicare quale norma della cd. RIFORMA CARTABIA prevede nel giudizio di appello “in presenza” (art. 602 cpp) la partecipazione a distanza dell’imputato appellante impedito a comparire per ragioni di salute. Salerno 12/6/25 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO C IL GIUDICE f.to Dr. Giuliano Rulli“.
All'uopo, si evidenzia che ai sensi e per gli effetti dell'art. 598-bis c.p.p., il giudizio di appello viene trattato in Camera di Consiglio senza la partecipazione in presenza delle parti, ma in „modalità cartolare“ con il deposito di note e memorie.
Ai sensi dell'art. 589 c. 3 c.p.p. invocato dal Collegio Giudicante, all'udienza del 10 marzo 2025, la Corte ha ritenuto opportuno trattare il procedimento de quo in presenza in pubblica udienza, fissando la data del 19 giugno 2025.
Si precisa che l'istanza non è finalizzata giammai ad una richiesta di rinvio ma, per evitare il potrarsi ingiustificato del procedimento stesso, è finalizzata all'effettiva trattazione con modalità che la Legge consente.
Pertanto, si insiste nell'accoglimento dell'istanza di partecipazione all'udienza del 19 giugno 2025 in modalità da remoto mediante videoconferenza o del collegamento a distanza di Pinto Francesco Antonio, impedito a partecipare in presenza per motivi di salute, e del difensore di fiducia Avv. Roberta E. Pinto.
Corigliano – Rossano, 13-06-2025 (all 4)Istanza udienza da remoto 13-6-25.pdf)
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Ho inviato, comunque, una memoria per l'udienza del 19-06-2025 (all 5)Verbale 19.06.25 Coll C 1144-24.pdf).
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All'udienza del 19-06-2025 la Corte d'Appello di Salerno, presieduta dal Cons. Dott. Francesco Siano, ha emesso un provvedimento del seguente tenore:
La Corte dà atto che è pervenuta istanza di rinvio nell'interesse dell'imputato perchè affetto da malattia di giorni 15.
La Corte nulla opponendo le parti rinvia, nei preliminari, al 27-11-2025 con sospensione termini prescrizione ore 11.30 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Eppure dall'esame dell'istanza non è stato chiesto alcun rinvio per impedimento per motivi di salute !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Inoltre, un fatto del 15-07-2015, già prescritto nel giudizio di primo grado, viene illegittimamente ed illegalmente procrastinato, con un modus operandi non condivisibile.
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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.
E la paura corre sul filo della Giustizia.

