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17-11-2025 09:57

All'esito della prova testimoniale e dell'interpello non completato per legittimo impedimento di una parte processuale, l'opponente Avv. Francesco Antonio Pinto ha deferito rituale giuramento decisorio agli opposti.

All'udienza del 05-06-2025 il difensore degli opposti ha depositato note ed è stato concesso termine per dedurre e controdedurre.

NOTE AUTORIZZATE PER L'UDIENZA DEL 26-06-2025

BREVE RIASSUNTO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – DOMANDA RICONVENZIONALE, per i seguenti motivi:

  • NOVAZIONE DEL DIRITTO AZIONATO;

  • OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI;

  • OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE;

  • PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. ANGELO LAVORATO DA PARTE DI FRANCESCO ANTONIO PINTO;

  • PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE;

  • RISARCIMENTO DANNI;

  • DOMANDA RICONVENZIONALE;

  • RISARCIMENTO DANNI EX ART. 96 C.P.C.;

  • USO DISTORTO ED ABUSO DELLO STRUMENTO PROCESSUALE;

  • TRUFFA;

  • TENTATA ESTORSIONE.

- I -

A parziale modifica dell'ordinanza resa fuori udienza in data 26-06-2020, veniva reiterata la chiamata del terzo Avv. Lavorato Angelo, per come risulta dalla documentazione prodotta, depositata e non contestata, dalla quale emerge il litisconsorzio necessario (ex rt. 102 cpc) fra gli opposti e lo stesso Avv. Lavorato Angelo.

- II -

a) la transazione novativa è intervenuta antecedentemente all'udienza fissata dalla Suprema Corte di Cassazione per cui era venuto meno l'interesse a dare impulso al procedimento, capziosamente portato avanti dai convenuti opposti, in concorso con il loro difensore Avv. Lavorato Angelo;

b) gli artifizi e raggiri hanno portato i convenuti opposti, in concorso con il loro difensore Avv. Lavorato Angelo, a chiedere somme non dovute sotto minaccia di un'esecuzione forzata, per cui emerge il tentativo (art. 56 c.p.) estorsivo (art. 629 c.p.);

c) rilevanza penale in concorso fra i convenuti opposti ed il loro difensore Avv. Lavorato Angelo, per cui l'Avv. Francesco Antonio Pinto reitera, ancora una volta, denuncia – querela nei confronti dell'Avv. Lavorato Angelo e dei suoi assistiti per truffa, abuso dello strumento processuale e tentata estorsione, chiedendone la formale punizione a termini di legge e chiedendo di essere avvisato di una eventuale archiviazione ex art. 408 c.p.p.;

d) nel corso del giudizio l'Avv. Lavorato angelo ha anche calunniato l'Avv. Francesco Antonio Pinto, per cui è stata depositata formale denuncia – querela nei confronti dell'Avv. Lavorato Angelo (in atti):

e) per mera completezza difensiva va evidenziato che, nel presente rapporto processuale, il Giudice amministra Giustizia, ma è anche Pubblico Ufficiale.

- III -

Risulta dagli atti del procedimento n. RG 3201/2019 che l'Avv. Francesco Antonio Pinto aveva denunciato l'Avv. Lavorato Angelo per tentata estorsione (art. 56 – 629 c.p.), in concorso con altri (convenuti opposti).

Ha chiesto lo stato del procedimento penale alla Procura della Repubblica di Castrovillari.

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha comunicato che la denuncia – querela per tentata estorsione nei confronti dell'Avv. Lavorato Angelo, in concorso con altri (convenuti opposti), non era stata neppure iscritta nel RGNR (all 1)Istanza STATO PROCEDIMENTO-signed.pdf ------ all 2)all 2)16-01-24-RISPOSTA PROCURA.pdf16-01-24-RISPOSTA PROCURA.pdf).

In data 09-11-2023 si è tenuta l'udienza di interpello di alcuni opposti del suesteso procedimento.

Ha appreso che, nella stessa mattinata del 09-11-2023, all'insaputa dell'Avv. Pinto, il Lavorato aveva depositato presso la Procura della Repubblica di Castrovillari una denuncia – querela per diffamazione nei suoi confronti.

A mente dell'art. 368 del codice penale è riportato:

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'Avv. Lavorato Angelo ha simulato le tracce di un reato, creando indizi materiali circa la commissione di un reato mai avvenuto, indirizzando l'autorità giudiziaria verso l'Avv. Francesco Antonio Pinto.

Il querelante Avv. Lavorato Angelo era ben consapevole, per i rapporti pregressi tra le parti e per il procedimento di opposizione in corso, dell'innocenza dell'Avv. Francesco Antonio Pinto.

Pertanto, l'Avv. Lavorato Angelo ha calunniato l'Avv. Francesco Antonio Pinto per il reato p. e p. dall'articolo 368 del codice penale, penalmente rilevante e procedibile d'Ufficio, provocando ansia, stress, violenza morale e civile, nonché ogni altro aspetto utilmente valutabile ai fini risarcitori.

E' stata esperita negoziazione assistita ad impulso dell'Avv. Francesco Antonio Pinto per il reato di calunnia dell'Avv. Angelo Lavorato, negativa per assenza dello stesso Lavorato (all 3)04-10-24-CONVENZIONE ASSISTITA LAVORATO NEGATIVA.pdf).

<<>>

Alla stregua delle suestese considerazioni persiste il reato di tentata estorsione nei confronti dell'Avv. Lavorato Angelo, in concorso con altri (convenuti opposti), in danno dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, odierno opponente, nonché il reato di calunnia nei confronti del solo Lavorato.

NON RISULTA DAGLI ATTI PROCESSUALI LA TRASMISSIONE DELLA DENUNCIA – QUERELA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASTROVILLARI.

SI RIPETE: il Giudice amministra Giustizia, ma è anche Pubblico Ufficiale

- IV -

Veniva inoltrata istanza di sospensione, in ragione che la decisione del presente giudizio è strettamente correlato alla soluzione dell'instaurando procedimento penale, per come compiutamente documentato dagli atti depositati e non contestati.

In particolare, l'istante fa riferimento alla copia autentica della documentazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, a cui si rimanda, ritualmente depositata e confermata dal Segretario (dell'epoca) Avv. Giovanni Vincenzo Gallo.

  • L'istanza non è stata accolta, preannunciandosi una soccombenza a favore di soggetti responsabili di reati penalmente rilevanti.

- V -

  • FINALITA' DELL'ATTO DI PRECETTO – CORRELATI FATTI CONSIDERATI DAL CODICE DI RITO IMPRESCRITTIBILI (OMICIDI DI MAFIA IRRISOLTI).

L'atto di precetto opposto, all'apparenza facinoroso e superficiale, è finalizzato alla programmata eliminazione dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, nonchè alla programmata eliminazione di un soggetto istituzionale „scomodo“, nominativamente individuabile, con l'uso dello strumento giudiziario, nonchè con l'ausilio e apporto di una Magistratura (Inquirente e Giudicante), nominativamente individuabile.

  • I suestesi fatti sono stati reiterati ed inutilmente riportati in tre interrogatori presso la Caserma dei Carabinieri di Corigliano Stazione e due interrogatori presso la Polizia di Stato di Rossano, anche ad istanza della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

Inoltre, per mera completezza difensiva, la Procura Generale di Catanzaro e la Procura della Repubblica di Castrovillari non hanno dato riscontro alcuno, sebbene ne siano venuti a conoscenza per formale comunicazione del Consiglio Distrettuale di disciplina di Catanzaro (all 4)18-10-22-ARCHIVIAZIONE CONSIGLIO DISCIPLINA.pdf).

- VI -

Nelle note depositate all'udienza del 05-06-2025 l'Avv. Lavorato Angelo ha incentrato l'attività difensiva sull'opposizione a precetto, ingnorando capziosamente, volutamente e dolosamente che è stata spiegata anche una domanda riconvenzionale risarcitoria, il cui mezzo istruttorio (giuramento decisorio) è rituale, influente ed ammissibile, poichè definisce il giudizio.

  • Pertanto insisto nell'ammissione del giuramento decisorio deferito ai convenuti opposti, per come capitolato, che si riporta:

  • >>>>>>>>>>>>>>>>>

All'esito dell'udienza del 17-02-2025 non è stato raccolto l'interpello di Lavorato Teresa, per motivato e giustificato impedimento della stessa.

Il Presidente Istruttore ha emesso ordinanza non condivisibile del seguente tenore: …L’avv. LAVORATO ANGELO per parte convenuta ... evidenziando l’impossibilità assoluta a comparire della propria assistita, riservandosi di produrre documentazione attestante l’impedimentoIL GIUDICE dato atto, rinvia all’udienza del 05.06.25, per la precisazione delle conclusioni, ritenuto che non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio, disponendo sin d’ora la sostituzione dell’udienza mediante deposito di note scritte, con termine fino al 05.06.25 per il deposito di note.

<<>>

In riferimento alle dichiarazioni rese da Serra Ugo, del seguente tenore: … Ugo Serra nato a Napoli il 26.07.35 Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta, l’interrogando così risponde: Nulla so sui capitoli di prova e preciso che ho pagato l’Avv. Lavorato.

Si evidenzia e precisa che Serra Ugo ha interesse nella causa, in quanto convenuto opposto (attore in senso sostanziale).

<<>>

Fatta questa doverosa premessa, si reitera la richiesta di essere ammesso al giuramento decisorio nei confronti dell’opposto Serra Ugo, con la formula di rito: “giuro e giurando affermo o nego che…” e sulle seguenti circostanze:

  • Nulla so sui capitoli di prova, perchè non sono stato reso edotto dall'Avv. Angelo Lavorato dell'istanza transattiva – novativa intervenuta davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano (dell'epoca) Avv. Serafino Trento, come da documentazione che si rammostra, con particolare riferimento alla documentazione rilasciata dal Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari (dell'epoca) Avv. Giovanni Vincenzo Gallo, in copia autentica.

  • Ho corrisposto all'Avv. Lavorato Angelo la mia quota di pagamento a favore dello stesso Avv. Lavorato, dovuta dall'Avv. Pinto;

  • Ho corrisposto all'Avv. Lavorato Angelo la quota di pagamento di tutte le parti processuali (Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa) a favore dello stesso Avv. Lavorato, dovuta dall'Avv. Pinto;

  • Ho reso edotto dell'avvenuto pagamento le altre parti processuali: Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa;

  • L'Avv. Lavorato mi ha rilasciato fattura o ricevuta di avvenuto pagamento della prestazione dovuta dall'Avv. Pinto a favore dell'Avv. Lavorato;

  • Ho esibito la fattura o ricevuta di pagamento della liquidazione con distrazione a favore dell'Avv. Lavorato Angelo, riportata nella sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro datata 30-06-2009, che si rammostra.

Avv. Francesco Antonio Pinto, anche nella qualità

Si chiede, inoltre, di essere ammesso al giuramento decisorio nei confronti degli opposti Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa, con la formula di rito: “giuro e giurando affermo o nego che…” e sulle seguenti circostanze:

  • Nulla so sui capitoli di prova, perchè non sono stato reso edotto dall'Avv. Angelo Lavorato dell'istanza transattiva – novativa intervenuta davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano (dell'epoca) Avv. Serafino Trento, come da documentazione che si rammostra, con particolare riferimento alla documentazione rilasciata dal Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari (dell'epoca) Avv. Giovanni Vincenzo Gallo, in copia autentica;

  • Serra Ugo ha corrisposto all'Avv. Lavorato Angelo la sua quota di pagamento a favore dello stesso Avv. Lavorato, dovuta dall'Avv. Pinto;

  • Serra Ugo ha corrisposto all'Avv. Lavorato Angelo la quota di pagamento spettante a Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa, a favore dello stesso Avv. Lavorato, dovuta dall'Avv. Pinto;

  • Serra Ugo mi ha reso edotto dell'avvenuto pagamento della mia quota all'Avv. Lavorato Angelo, dovuta dall'Avv. Pinto;

  • Serra Ugo mi ha reso edotto del pagamento spettante a Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa, a favore dello stesso Avv. Lavorato, dovuta dall'Avv. Pinto;

  • L'Avv. Lavorato ha rilasciato fattura o ricevuta di avvenuto pagamento della prestazione dovuta dall'Avv. Pinto a favore dell'Avv. Lavorato, riportata nella sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro datata 30-06-2009, che si rammostra.

Avv. Francesco Antonio Pinto, anche nella qualità

Pertanto si reitera la richiesta di revoca o la modifica dell'ordinanza di precisazione delle conclusioni (udienza del 17-02-2025), l'espletamento del giuramento decisorio agli opposti: Serra Ugo, Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa, come capitolato.

Rilevato che l’opposizione è fondata su prova scritta ed è documentalmente fondata su comportamenti penalmente rilevanti e formalmente denunciati nei confronti di Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa e Serra Ugo, nonchè del difensore Avv. Lavorato Angelo, si insiste nella sospensione degli effetti del precetto opposto.

Riserve e salvezze più ampie.

«»

Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della giustizia.