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15-06-2026 23:46

La motivazione della sentenza rappresenta la violenza tipica del Giudice nei confronti del Cittadino, impunemente.

  • A pag. 32 – rigo 40-44, è riportato:

... Può comunque formularsi favorevole prognosi - alla luce dello stato di incensuratezza dell'imputato e dell'efficacia auspicabilmente deterrente derivante dalla presente – circa la sua cottura futura astensione dalla commissione di ulteriori reati: di qui, la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito alla ricerca di privati ...

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  • Ho proposto appello del seguente tenore:

CORTE D'APPELLO DI SALERNO

PER IL TRAMITE DELLA CANCELLERIA DELLA 1^ SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI

Proc. Pen. numero 1930/17 R.G.N.R. - Tribunale di Salerno;

numero 5527/19 R.G.T. - Tribunale di Salerno;

Sentenza numero 2050/ 2024 - Tribunale di Salerno;

G.M.: Giudice Dr. Giuseppe Ferruccio – 1^ Sez. Pen. - Tribunale di Salerno.

 

La sottoscritta Avv. Roberta E. Pinto, del Foro di Castrovillari, nella qualità di difensore di fiducia del Giudice di Pace di Montalto Uffugo Avv. Francesco Antonio Pinto, già in atti – con studio sito in C.da Ralla snc, 87064 Corigliano Rossano (CS) - Tel: 3881772789 - Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , dichiara di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – Prima Sezione Penale - Proc. Pen. numero 1930/17 R.G.N.R.; numero 5527/19 R.G.T.; Sentenza numero 2050/ 2024, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr. Giuseppe Ferruccio, nella pubblica udienza del giorno 07-05-2024, pronunciata mediante lettura del dispositivo:

Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.,

dichiara Pinto Francesco Antonio responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli articoli 163 ss., 175 c.p.p.,

concede al suddettomimputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito e richiesto di privati.

Visti gli articoli 538 ss. c.p.p., condanna Pinto Francesco Antonio al risarcimento dei danni cagionati a Caracciolo Pietro, danni che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al 24/01/2017 e rivalutata annualmente agli indici Istat-Foi sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre ulteriori interessi sulla somma cosìmcomplessivamente determinata da tale ultimo momento al saldo.

Visto l'articolo 541 c.p.p. condanna Pinto Francesco Antonio a rifondere a Caracciolo Pietro le spese di costituzione di parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale, Cassa avvocati e Iva come per legge.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 7 maggio 2024. Il Giudice Giuseppe Ferruccio

***

L'imputato è stato indagato nel Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RDIB del Tribunale di Salerno, nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti), contemporanemente nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Marco Argentano (all'epoca dei fatti), contemporanemente nella qualità di Giudice di Pace Supplente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Acri (all'epoca dei fatti), nella qualità di Giudice di Pace di Roma (all'epoca dei fatti).

Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro in data 07-07-2015 e pubblicata sul sito internet www.avvocatopinto.it:

non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

  1. non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;

  2. non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;

  3. non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;

  4. non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);

  5. non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.

    Querelante: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

    La rubrica d'incolpazione è estrapolata dalla memoria difensiva diretta al Consiglio Giudiziario di Catanzaro (all 1)MEMORIA ILLUSTRATIVA-CONSIGLIO GIUDIZIARIO CATANZARO.pdf  - pagina 15 allegato XVI)

 MOTIVI

- I -

  • Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'articolo 521 – 522 – 604 CPP. Violazione del diritto di difesa. Mancanza di motivazione desunta dal testo del provvedimento impugnato circa la diversa valutazioni del fatto.

    Nella motivazione della sentenza è riportato un diverso capo d'imputazione, del seguente tenore:

imputato 1) del reato p. e p. dall'articolo 595, per avere offeso la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito www. avvocatopinto.it sul detto sito ovvero sulla sezione “casi trattati” degli articoli dove lo stesso Caracciolo viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrate al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, come persona informata sui fatti, in ordine ai testuali passaggi: “ non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage …; non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo …; non sono mai stato quell'avvocato che usufruire dello scorta presso l'isola Margaerita e Caracas (Veneziela) …; non sono l'avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo di Chicago anni trenta”. In Cosenza in epoca anteriore al 14 febbraio 2017.

Emerge dalle due rubriche d'incolpazione (quella originaria oggetto dell'esame dibattimentale e quella riportata irritualmente nella motivazione della sentenza) la violazione degli articoli 521 e 522 c.p.p.

A tal fine va precisato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la “verifica del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, sostanzialistico e non meramente formalistico, deve essere condotta in funzione della finalità di tutela del diritto di difesa dell'imputato, così che la sua violazione è ravvisabile qualora nella fattispecie concreta esposta nel capo d'imputazione e che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore, venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione e emerga dagli atti che su di essa l'imputato non abbia avuto modo di difendersi”.

Infatti, a seguito della denuncia del Caracciolo Pietro al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, il Consiglio Superiore della Magistratura ha archiviato (all 3).

Inoltre, dalle 288 pagine di motivazione del Consiglio Superiore della Magistratura emerge l'escussione del Presidente del Tribunale di Cosenza (dell'epoca) Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo (moglie del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro Cons. Dott. Domenico Introcaso), la quale si è dovuta difendere davanti al CSM dagli attacchi violenti del Caracciolo Pietro (all'epoca Sindaco di Montalto Uffugo) (all 3)ARCHIVIAZIONE CSM.pdf).

Pertanto, l'imputato ha subìto una condanna per un fatto che si trova, rispetto a quello a lui contestato, in rapporto di eterogeneità, poiché risultano variati gli elementi costitutivi dell'ipotesi delittuosa descritta nel capo d'imputazione e la sentenza, cui consegue, ai sensi del combinato disposto degli articoli 521 – 522 e 604 c.p.p., la nullità del provvedimento decisorio e la trasmissione degli atti al primo Giudice.

- II -

Mancata o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 192 c.p.p. e 494 c.p.p. Violazione del diritto di difesa. Mancanza di motivazione desunta dal testo del provvedimento impugnato circa la prova della commissione del fatto-reato desunta dalla deposizione del Caracciolo Pietro (all 4)SPONTANEE DICHIARAZIONI EX ART. 494 CPP-UDIENZA 07-03-2023.pdf).

In data 25-01-2023 veniva escusso l'Avv. Caracciolo Pietro.

Dalla trascrizione del verbale d'udienza emerge:

pag. 4 – revoca difensore di fiducia e nomina nuovo difensore

Ripoli: questa manifestazione di revoca avvenga oggi in udienza in limine proprio … allorquando questa attività istruttoria era stata progrmmata … poi non è stato possibile per l'impedimento della persona offesa (impedimento dovuto alla sonora sconfitta elettorale di candidato alla Regione Calabria).

Pag. 6 – Avv. Lorica: Giudice la difesa chiede un termine essendo appunto sopraggiunta questa nomina e essendo stata nominata come Avvocato immediatamente reperibile, almeno per dare la possibilità al difensore di fiducia nominato di poter prendere visione degli atti del processo, anche un termine breve. Quindi chiedo un breve rinvio.

  • Il Giudice Dott. Ferruccio si rivolge al Giudice di Pace Pinto:

Lei deve stare zitto perchè lei è l'imputato!

IMPUTATO F. PINTO – Mi sta offendendo.

Giudice – Non la sta offendendo, sta facendo il suo lavoro! … Rigetta l'istanza e dispone procedersi oltre.

pag. 13 – Ripoli: l'Avv. Pinto ha presentato una memoria al Consiglio Giudiziario ?

TESTE P. CARACCIOLO: l'ho appreso esaminando gli atti di questo processo, perchè il mio avvocato ha fatto le copie e mi ha fatto vedere e ho visto che le ha riportate in altre sedi si.

Appare a dir poco paradossale che il Giudice abbia ricostruito sulla base delle sole dichiarazioni della presunta parte offesa, facendo perno sulla reale ricostruzione dei fatti al fine di invertire l'onere probatorio cadente sulla pubblica accusa.

La prova della sussistenza non può in alcun modo essere presunta con un meccanismo logico del tutto estraneo alla figura del procedimento probatorio disciplinato dall'articolo 192 comma 2 c.p.p.

A tal proposito, gravi precisi e concordanti sono semmai gli elementi logici e oggettivi favorevoli alla difesa di cui fin qui si è parlato e dei quali si parlerà più oltre, mentre la semplicistica risultante motivazionale non rappresenta neppure una presunzione semplice inidonea a conformarsi allo standard probatorio di cui all'art. 533 comma 1 c.p.p. ("al di là di ogni ragionevole dubbio").

Il Giudice, con un procedimento mentale riconducibile alla figura dell’intuizione, intesa come tipo di conoscenza immediata che non si avvale del ragionamento o della conoscenza sensibile, è arrivato alla finale conclusione che Caracciolo Pietro è Avvocato e Sindaco (all'epoca), non può avere tenuto quei comportamenti emersi nel corso del dibattimento, per come si dirà appresso.

 In particolare, nessuna indagine è stata espletata, nè è stato fatto alcun approfondimento, sia sui fatti, che sull'omicidio Lanzillotta Luigi.

Emerge dagli atti processuali che l'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di Curatore – Pubblico Ufficiale, aveva denunciato la correlazione degli atti del fallimento l'Edil Arp e l'omicidio di mafia irrisolto di Lanzillotta Luigi (al quale il Giudice di Pace Pinto ha dato inutilmente disponibilità collaborativa alla soluzione).

Inoltre, l'Avv. Pinto (Giudice di Pace) è stato difensore – confessore di uno degli imputati del processo Lanzillotta Luigi.

- III -

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 49 C.P. APPLICABILITÀ IMMEDIATA DELL’ART. 129 C.P.P. – 469 C.P.P. - REATO IMPOSSIBILE ART. 49 C.P. - MANCATO RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., DATATA 19-06-2019 (PERVENUTA IN FORMATO CARTACEO IN DATA 01-07-2019) E REITERATA IN DATA 22-07-2019.

  • VIOLAZIONE, INOSSERVANZA ED ERRONEA APPICAZIONE DELLA LEGGE PENALE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 468 E 493 C.P.P.

Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria. Ne consegue che andava applicata l’immediata applicazione dell’art. 129 c.p.p., anticipato alla fase pre-dibattimentale, sia per l’economicità processuale, vista la manifesta infondatezza del fatto - reato, emergente dalla lettura del capo d’imputazione, come nel caso di specie, e dall’insussistenza della rilevanza penale del fatto.

Il Giudice non si è pronunciato, poiché “ignoti” hanno sottratto gli atti del fascicolo del dibattimento ed inutilmente è stato chiesto lo stato del procedimento contro quegli “ignoti”.

Erroneamente“ il Giudice ignora che la lista testi è stata ritualmente e tempestivamente depositata a mezzo raccomandata a/r dal difensore nominato.

E' stata “rinvenuta” per essere irritualmente ed illegittimamente dichiarata inammissibile, per avere il Giudice di Pace Pinto prennunciato il deposito da parte del difensore della lista testi, a cui il Dott. Giuseppe Ferruccio, però, ha fatto riferimento per dichiararne l'inammissibilità.

- IV -

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (udienza del 25-01-2023) - NEGATORIA DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO SUI CONTENUTI DELLA RUBRICA, IN SEDE DI ESAME – PRESCRIZIONE DEL REATO – OMESSA PRONUNCIA ASSOLUTORIA PER PRESCRIZIONE.

Sulle dichiarazioni rese dal Caracciolo in sede di esame, quale presunta parte offesa – parte civile: ha negato totalmente e completamente ogni riferimento alla sua persona, sui contenuti della rubrica d'incolpazione per cui è stato celebrato il processo.

Alla perplessità del Dott. Giuseppe Ferruccio dell'immotivata, illegittima e calunniosa proposizione della querela, il Caracciolo ha risposto che il riferimento alla sua persona era conseguenziale ad una sua “argomentazione logica”.

Inoltre, l'esame del Caracciolo è stato raccolto ignorando il difensore di fiducia dell'imputato.

Il difensore d'ufficio, nominato dal Giudice, violando il codice di rito (andava applicato l'art. 97 1° comma c.p.p.), ha dichiarato di non conoscere gli atti ed ha chiesto un breve rinvio, il quale è stato negato.

La violazione del diritto di difesa è di palmare evidenza.

A questo punto l'Avv. Francesco Antonio Pinto, per una conclusiva lunga e lacunosa attività dibattimentale, nonché preannunciata sentenza di condanna, ha negato il riferimento all'Avv. Caracciolo Pietro dei contenuti della rubrica d'incolpazione.

Alla reiterata domanda del Dott. Giuseppe Ferruccio, diretta all'Avv. Francesco Antonio Pinto di specificare se “l'avvocato sconosciuto” era l'Avv. Caracciolo Pietro, la risposta dell'Avv. Francesco Antonio Pinto è stata di riferimento a persona diversa.

Per mera attività difensiva, si rileva, ancora una volta, che la rubrica d'incolpazione è stata estrapolata dalla memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro in data 07-07-2015 (vedasi la reiterata allegazione della memoria depositata, ancora una volta, all'udienza del 07-05-2024 ed al presente atto d'appello), mentre la sentenza è stata emessa in data 07-05-2024.

Tenuto conto che il reato de quo si prescrive in sette anni e mezzo (va aggiunto un rinvio per impedimento, cioè ulteriori 60 giorni, nonché 64 giorni COVID-19), il reato è estinto per prescrizione, per cui andava emessa sentenza assolutoria per intervenuta prescrizione.

- V -

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER MANCATA NOTIFICA AL DIFENSORE DI FIDUCIA – NULLITA' ASSOLUTA.

La mancata rituale notifica dell’informazione di garanzia e la partecipazione del proprio difensore di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis) ha comportato una violazione del diritto difesa, il quale è stato eccepito preliminarmente e pregiudizialmente.

In particolare, in data 17-03-2021 veniva chiesto alla Procura della Repubblica di Salerno, per come emerge dagli atti dibattimentali, di autorizzare il rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.

In data 09-04-2021 veniva reiterata la richiesta di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.

In data 11-06-2021 veniva reiterata la richiesta di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.

Non vi è stato riscontro alcuno.

Le reiterate istanze sono depositate nelle memorie ex art. 121 c.p.p. e depositate nel fascicolo del dibattimento.

- VI -

OMESSA PRONUNCIA SULLA PREGIUDIZIALE DI RITO - VIOLAZIONE DELL’ART. 9 C.P.P. (COMPETENZA TERRITORIALE), IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (INCOMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI SALERNO A FAVORE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI PERUGIA). OMESSO ESAME ED OMESSA MOTIVAZIONE (all 5)INCOMPETENZA-PROVVEDIMENTO FERRUCCIO.pdf).

La violazione del codice di rito è di palmare evidenza, poiché è stata ignorata la pregiudiziale di rito (incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno a favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia), motivazione mancante (all 4)SPONTANEE DICHIARAZIONI EX ART. 494 CPP-UDIENZA 07-03-2023.pdf - all 5)INCOMPETENZA-PROVVEDIMENTO FERRUCCIO.pdf, già depositati nel fascicolo del dibattimento).

In data 11-04-2024 il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ha comunicato il riconoscimento della posizione dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, evidenziando la fondatezza dell'esposto nei confronti degli Uffici Giudiziari di Salerno.

Ha evidenziato, conseguentemente, la competenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Perugia (rectius: Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia).

- VII -

OMESSO ESPLETAMENTO DELLE INCOMBENZE EX ART. 415BIS C.P.P. - NULLITA' ASSOLUTA DEGLI ATTI E DEL PROCEDIMENTO.

Il PM d'udienza Dott.ssa Katia Bisogno ha esibito un foglietto estraneo al presente procedimento per dimostrare l'avvenuto adempimento delle incombenze ex art. 415bis c.p.p.

Il Giudice non ha fatto transitare il foglietto del PM nel fascicolo del dibattimento, per cui è provato che tali incombenze non sono state espletate.

Conseguentemente la nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa, avrebbe dovuto far recedere il procedimento.

Si è proseguito, comunque, in palese violazione di legge e del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Però, nella motivazione della sentenza, il Dott. Giuseppe Ferruccio dichiara infondatamente nella motivazione della sentenza che tali adempimenti sono stati effettuati.

- VIII -

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ARTICOLO 24 DELLA COSTITUZIONE.

E' stata notificata una citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore di fiducia.

Reiteratamente ed inutilmente è stata chiesta la correzione.

Le istanze inevase sono state allegate alle memorie ex art. 121 c.p.p. e transitate nel fascicolo del dibattimento.

- IX -

VIOLAZIONE DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA – VIOLAZIONE DELL'ART. 124 C.P.

Il fatto – reato da cui è scaturito il presente procedimento nasce una memoria difensiva diretta al Consiglio Giudiziario di Catanzaro in data 07-07-2015 (allegata in atti e reiteratamente depositata nella memoria dell'udienza del 07-05-2024, vedasi all 1), a seguito di una calunniosa denuncia nei confronti del Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo Avv. Francesco Antonio Pinto, a firma dell'Avv. Caracciolo Pietro – all'epoca sindaco di Montalto Uffugo.

La rubrica d'incolpazione è stata estrapolata dalla suestesa memoria difensiva (vedasi all 1 – pagina 15).

Su quei contenuti l'Avv. Caracciolo Pietro è stato interrogato dal Maresciallo della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cosenza Maresciallo Giovanni Guida, nella qualità di indagato (all 12)ISTANZA Maresc  GUIDA-signed.pdf).

Pertanto è documentalmente provato che l'Avv. Caracciolo Pietro era a conoscenza di quei contenuti e la querela è stata proposta dopo il termine trimestrale, per cui l'improcedibilità è di palmare evidenza per violazione dei termini per la proposizione della querela.

- X -

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER OMESSO ESAME DEI CONTENUTI DELLA MEMORIA DIFENSIVA DIRETTA AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO. OMESSO INTERROGATORIO SULLA ELIMINAZIONE FISICA DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO, IN ESECUZIONE DI UNA “SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA MAFIA”, DELIBERATA IN GERMANIA. APERTURA DEL SITO WWW.AVVOCATOPINTO.IT A FINI DIFENSIVI. “INVITO” ALLA CHIUSURA DEL SITO DA PARTE DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO.

E' stato chiesto alla Procura della Repubblica di Salerno di sentire, quale persona informata dei fattall 3​_i, la collaboratrice di giustizia Rende Lucia, sulle circostanze:

Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell’appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.

Tale affermazione, già riportata nel processo definito con pronuncia assolutoria (all 2) sentenza Dott.ssa Casale n. 2366-17.pdf), non ha avuto alcun riscontro, né alcun seguito.all 5)INCOMPETENZA-PROVVEDIMENTO FERRUCCIO.pdf

L’omesso approfondimento delle indagini ha precluso l’attività difensiva del Giudice di Pace Avv. Francesco Antonio Pinto.

Inoltre, non sono condivisibili le risultanze investigative del Dott. Catalano Fabio: “Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni viciniori siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana”, poichè nessuna indagine investigativa lo ha portato a quelle finali terminative conclusioni (all 6)CATALANO-DE NAPOLI.pdf - all 7) 23-07-2018-ADDUCA.pdf).

Non sono condivisibili neppure le s.i.t. rese da Caracciolo Pietro alla Dott.ssa De Napoli Rosina (già allegata alla memoria difensiva del 07-05-2024 - vedasi all 6) e al Sovrintendente Capo Dott. Franco Adduca in data 23-07-2018 (già in atti ed allegata alla memoria difensiva del 07-05-2024 - all 7), mentre l'indagato Giudice di Pace Pinto è stato completamente ignorato.

- XI -

OMESSO ESAME DEL CAPO D'IMPUTAZIONE RELATIVO ALL'OMICIDIO DI LANZILLOTTA LUIGI E CORRELATO AGLI ATTI DEL FALLIMENTO L'EDIL ARP. PRESENZA DELL’AVVOCATO (DI ALTRA REALTÀ TERRITORIALE) PRESENTE DAVANTI ALLA BARBERIA DI CORIGLIANO CALABRO STAZIONE, MENTRE LUIGI LANZILLOTTA VENIVA ELIMINATO CON MODALITÀ TIPO CHICAGO ANNI TRENTA”. DALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA EMERGE CHE L'”AVVOCATO SCONOSCIUTO” E' L'AV V. CARACCIOLO PIETRO.

E' emerso dall'istruttoria dibattimentale ed è stata ignorata dal Giudice la denuncia dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di CURATORE – PUBBLICO UFFICIALE del fallimento L'Edil Arp, della correlazione fra il fallimento e l'omicidio di Lanzillotta Luigi.

Tale aspetto ha importanza e rilevanza, poiché è riportato nel capo d'imputazione.

La Procura della Repubblica di Salerno ha iscritto al mod.45 (archiviazione) l'omicidio di mafia irrisolto di Lanzillotta Luigi, a cui l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha dato inutilmente la disponibità collaborativa (all 10)14-04-23-Verbale interrogatorio DELEGA SALERNO.pdf - all 11)ISTANZA AVV TRENTO.pdf).

Per mera completezza l'Avv. Francesco Antonio Pinto è stato anche difensore di fiducia – confessore di uno degli imputati del processo.

La vicenda è a conoscenza del Dott. Giuseppe Ferruccio (all 8)18-03-21-Istanza stato procedimento voto scambio e associazione.pdf - all 9)12-12-23-Istanza stato procedimento voto scambio e associazione.pdf, gia agli atti del fascicolo del dibattimento).

- XII -

Violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 378 e 36 c.p.p.

Il Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio avrebbe dovuto astenersi, dopo i seguenti avvenimenti: a) sottrazione della documentazione degli atti del fascicolo del dibattimento ad opera di “ignoti”; b) conoscenza della correlazione dell'omicidio di mafia irrisolto di Lanzillotta Luigi (all 11), riportato nella rubrica d'incolpazione e coinvolgente l'Avv. Caracciolo Pietro; c) conoscenza di cinque omicidi di mafia irrisolti ed omessa trasmissione all'Organo Istituzionale competente. Favoreggiamento del Giudice nei confronti di soggetti di interesse operativo responsabili di quei fatti-reato imprescrittibili; d) denuncia del Giudice di Pace Coordinatore Avv. Francesco Antonio Pinto nei c onfronti dell'Avv. Caracciolo Pietro per VOTO DI SCAMBIO ELETTORALE FRA L'AVV. CARACCIOLO PIETRO – ALL'EPOCA SINDACO DI MONTALTO UFFUGO E LA “FAMIGLIA” DI “DON” GASPARE CUNTRERA. CONCORSO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA (RAPPORTI AMICALI DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO CON “DON” GASPARE CUNTRERA, CONDANNATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA). CONCORSO IN FATTI CONSIDERATI DAL CODICE DI RITO IMPRESCRITTIBILI, DI CUI SI È AUTO-ACCUSATO, CON AUTO-DENUNCIA CONFESSORIA, IN QUELL' “AVVOCATO SCONOSCIUTO”, MA INDIVIDUATO DAL GIUDICE DOTT. GIUSEPPE FERRUCCIO, NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, NELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO.

Per mera completezza difensiva, il Giudice di Pace Pinto evidenzia, per come emerge ed è a conoscenza del Dott. Giuseppe Ferruccio, di avere reiteratamente chiesto lo stato del suesteso procedimento, inutilmente.

Il Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio, nella qualità di Pubblico Ufficiale, ha omesso di trasmettere gli atti all'Organo Istituzionale competente.

Conseguentemente, in applicazione della legge penale ex art. 378 e 36 c.p.p., avrebbe dovuto astenersi dal trattare il presente procedimento.

- XIII -

ASPETTI VALUTATIVI DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO ED ALLA POSIZIONE DEL GIUDICE DI PACE COORDINATORE AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO.

La motivazione della sentenza può essere riassunta per come segue.

A1) La duplice rubrica è, all'evidenza, giustificativa della preannunciata e programmata sentenza di condanna.

A2) Tutta la prima fase ripercorre gli aspetti processuali definiti con sentenza assolutoria nei confronti del Giudice di Pace Pinto, violando l'art. 649 c.p.p. (divieto del ne bis in idem – vedasi all 2), ripercorrendo, ad impulso del commensale abituale dell'Avv. Caracciolo Pietro, Maresciallo Danielli Pierluigi (a suo dire appartenente al ROS dei Carabinieri), la stessa rubrica d'incolpazione del Consiglio Giudiziario di Catanzaro, sfociata in una sentenza di archiviazione di 288 pagine del Consiglio Superiore della Magistratura.

A3) Il Giudice riporta nella motivazione della sentenza una considerevole giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione finalizzata alla dimostrativa applicazione del reato di diffamazione che, con uno immane sforzo interpretativo, il Dott. Giuseppe Ferruccio vuole applicare al presente procedimento.

A4) Emerge dagli atti processuali che uno dei prestanome dell'Avv. Caracciolo Pietro delle ingenti risorse economiche provenienti dalla “famiglia” Cuntrera era a conoscenza di atti riservati della Procura della Repubblica di Castrovillari, finalizzata alla programmata eliminazione fisica di un soggetto istituzionale “scomodo”, nominativamente individuabile (all 13)18-10-22-ARCHIVIAZIONE CONSIGLIO DISCIPLINA.pdf).

A) Argomentazioni del Dott. Giuseppe Ferruccio, finalizzate a dimostrare che l'Avv. Caracciolo Pietro non è, a suo dire, un mafioso, ma un lodevole personaggio, poiché esercita la professione forense ed ha svolto (all'epoca) le funzioni di sindaco di Montalto Uffugo.

  • Non sono condivisibili le suestese risultanze motivazionali, per come segue.

La sentenza de quo ha certificato, individuandolo, quell' "avvocato sconosciuto" nella persona del referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro, all'epoca sindaco di Montalto Uffugo), responsabile di fatti – reato gravissimi, per come viene ulteriormente esplicitato:

a) favorito dall'Ufficio Giudiziario di Salerno (denunciato per fatti gravissimi dal Giudice di pace di Montalto Uffugo, il procedimento è stato trasmesso (dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno Dott.ssa Marinella Guglielmotti) alla Procura della Repubblica di Cosenza, per competenza territoriale. All'epoca il Giudice di Pace Pinto esercitava le funzioni di Coordinatore nel Circondario del Tribunale di Cosenza;

b) favorito dall'Ufficio Giudiziario di Cosenza. Il Caracciolo Pietro, denunciato per fatti gravissimi dal Giudice di Pace Pinto, il procedimento è stato trattato irritualmente ed illegittimamente dall'Ufficio Giudiziario di Cosenza, nel cui Circondario il Giudice di Pace Pinto esercitava le funzioni di Coordinatore;

c) favorito dall'Ufficio Giudiziario di Salerno per essere stato denunciato inutilmente dal Giudice di pace per voto di scambio elettorale, con soggetto condannato per associazione mafiosa, ed associazione di stampo mafioso;

d) nel capo d'imputazione emerge il riferimento all'omicidio di Lanzillotta Luigi. Il Giudice di Pace ha inutilmente denunciato la correlazione del fallimento l'Edil Arp con l'omicidio Lanzillotta Luigi, nella qualità di CURATORE – PUBBLICO UFFICIALE. Il Giudice di Pace Pinto, inoltre, è stato difensore di fiducia – confessore di uno degli imputati dell'omicidio di Lanzillotta Luigi. Il Giudice di Pace Pinto ha dato la propria disponibilità collaborativa. Il procedimento è stato iscritto dalla Procura della Repubblica di Salerno al Mod.45 (archiviazione) (vedasi all 10 e all 11);

e) sono emersi durante il dibattimento cinque omicidi di mafia irrisolti, a cui il Giudice di Pace ha dato inutilmente la propria disponibilità collaborativa;

f) è emerso, durante il dibattimento, la gestione della Banca di San Vincenzo La Costa (in bonis) in capo all'"avvocato sconosciuto" certificativamente individuato (vedasi sentenza a firma del Dott. Giuseppe Ferruccio) nella persona del referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro).

g) è emerso, durante il dibattimento, la sottrazione documentale degli atti del procedimento ad opera di "ignoti". Correlativamente è stato denunciata la "sparizione" e successivo "rinvenimento" della lista testi, i cui contenuti potrebbero far emergere aspetti rilevanti sugli omicidi di mafia irrisolti;

h) è emerso, durante il dibattimento, la dazione di un assegno con l'importo in bianco da parte del Sig. Aiello Angelo al Giudice di Pace, alla presenza dell'Avv. Caracciolo Pietro. Il rifiuto ha fatto nascere "l'ira funesta" nell'Avv. Caracciolo Pietro, per mancato inserimento del Giudice di Pace nell'"organico" della "famiglia" Cuntrera.

i) è emerso, durante il dibattimento, l'infruttuosa indagine a Toronto (Canada) della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) su soggetti istituzionali italiani con funzioni apicali, per l'intervento dell'Avv. Caracciolo Pietro, utilizzando i rapporti strettissimi con il Presidente dell'Alta Corte del Canada Dott. Frank Iacobucci;

l) è emerso, durante il dibattimento, che l'avvocato Caracciolo Pietro (vedasi esame reso all'udienza del 25-01-2023) ha dichiarato di avere avuto quale praticante avvocato del suo studio il figlio del Giudice di Pace (Francesco Pinto), nonché di averlo ospitato per due anni nella “suite” della sua villa, attese le limitate risorse economiche del Giudice di Pace. Francesco Pinto (figlio del Giudice di Pace) è stato indicato quale teste di risulta, senza apprezzabile risultato;

n) è emerso, durante il dibattimento, che è stato celebrato un proce sso di mafia a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo. Il Presidente del Collegio Giudicante è stato promosso Consigliere della Corte d'Appello di Salerno ed il PM è stato promosso Procuratore Capo della Repubblica;

o) è emerso, durante il dibattimento, l'"invito" rivolto ad un Procuratore Capo della Repubblica, responsabile di avere richiesto un provvedimento cautelare nei confronti di un "fratello" del "GRAN MAESTRO" Avv. Caracciolo Pietro, coinvolto in un omicidio di mafia irrisolto (Sapia Pasquale – Rossano Calabro). L'"invito" era finalizzato ad uno "spontaneo" trasferimento ad altra sede. In diversa ipotesi, era stato programmato ed approntato un provvedimento cautelare nei confronti della moglie di quel Procuratore Capo della Repubblica. Ruolo svolto dall'Avv. Caracciolo Pietro;

p) in data 11-04-2024 è pervenuta la comunicazione del Consiglio Superiore della Magistratura, avente ad oggetto una condivisibile l'argomentata motivazione sull'amministrazione della Giustizia, ma non è condivisibile allorquando una Magistratura (Inquirente e Giudicante) "ignora" gli omicidi di mafia irrisolti e rifiuta collaborazione per la soluzione, favorendo i responsabili di quei fatti – reato imprescrittibili.

***

B) emerge, dagli atti processuali, che l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha prestato servizio per conto e nell'interesse dello Stato Italiano, emergente dalla dichiarazione del suo diretto superiore (all 14)ATTESTATO SEZIONE C4 ROSSO.pdf).

Il servizio non è riportato nel foglio complementare (all 15)FOGLIO MATRICOLARE.pdf), poiché la Struttura formalmente non esiste. Infatti, tratta dati sensibili della sicurezza dello Stato Italiano ai massimi livelli. Alla stessa pervengono informative “riservate” su tutto e su tutti (nessuno escluso).

La “consegna del silenzio” non ha consentito di riportare quegli aspetti “riservati” nella presente attività difensiva.

B2) emerge, altresì, dagli atti processuali, che l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha espletato lodevolmente le funzioni giudiziarie per 28 anni, per come emerge dall'ultima relazione dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

La “consegna del silenzio” non ha consentito di riportare aspetti riservati nella presente attività difensiva.

B3) emerge, inoltre, dagli atti processuali, che l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha espletato le funzioni forensi in processi penali, difensore di fiducia – confessore dei propri assistiti condannati per mafia ed applicati al 41bis, collegati a figure istituzionali (con funzioni apicali).

B4) emerge, infine, dagli atti processuali, che il PM d'udienza Dott.ssa Katia Bisogno ha depositato atti e documenti relativi a cinque omicidi di mafia irrisolti (facenti parte del processo definito con formula assolutoria – vedasi all 2).

All'evidenza, emerge un favoreggiamento della Dott.ssa Katia Bisogno nei confronti dei reponsabili di quei fatti – reato imprescrittibili, poiché ha omesso di dare impulso processuale a quegli atti.

- XII -

OMESSE INDAGINI SUL VOTO DI SCAMBIO ELETTORALE FRA L'AVV. CARACCIOLO PIETRO – ALL'EPOCA SINDACO DI MONTALTO UFFUGO E LA “FAMIGLIA” DI “DON” GASPARE CUNTRERA. CONCORSO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA (RAPPORTI AMICALI DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO CON “DON” GASPARE CUNTRERA, CONDANNATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA). CONCORSO IN FATTI CONSIDERATI DAL CODICE DI RITO IMPRESCRITTIBILI, DI CUI SI È AUTO-ACCUSATO, CON AUTO-DENUNCIA CONFESSORIA, IN QUELL' “AVVOCATO SCONOSCIUTO”, A CARICO DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO.

Tale aspetto ha rilevanza ai fini della credibilità della presunta parte offesa – parte civile Avv. Caracciolo Pietro.

L'omissione, penalmente rilevante e procedibile d'ufficio, ha favorito e favorisce l'Avv. Caracciolo Pietro (all 8 e all 9).

Il Dott. Giuseppe Ferruccio, nell'esaminare la posizione dell'Avv. Caracciolo Pietro, gli attribuisce la negativa e inesistente qualifica di “mafioso”, per come riporta nella motivazione della sentenza, a suo dire, emergente dai fatti e documenti dell'istruttoria dibattimentale.

Il significato di “mafioso” non attribuito all'Avv. Caracciolo Pietro dal Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio, nella motivazione della sentenza, viene specificato nella rivista giuridica diritto.it, per come segue:

Il “mafioso” è colui che fa parte dell'associazione e che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.o la gestione o comunque io di attività economiche, ovvero al fine di impedire od ostacolare 

Sulla scorta dei suesposti motivi, e con riserva di ulteriori allegazioni difensive,

in via principale, si chiede:

a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 521 – 522 – 604 c.p.p. e rimettere gli atti al Primo Giudice;

b) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancato espletamento delle incombenze ex art. 415bis cpp;

c) dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art 604 c.p.p., relativamente all'escussione dell'Avv. Caracciolo Pietro, in assenza del difensore di fiducia nominato;

d) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno in favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia;

  • In riforma dell'impugnata sentenza, senza rinuncia alle pregiudiziali di rito ed eccezioni preliminari, si chiede:

1) assolvere l’imputato dal reato ascritto in rubrica ai sensi dell'art. 530 c.p.p., con la formula perche’ il fatto non sussiste;

2) in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, senza rinuncia alle pregiudiziali di rito ed ecezioni preliminari, assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto in rubrica ai sensi dell'art. 530 c.p.p., con la formula perche’ il fatto non costituisce reato;

g) in via ulteriormente subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, assolvere l'imputato per prescrizione del reato.

  • In via istruttoria si chiede all'On.le Corte d'Appello l'escussione del teste di risulta Pinto Francesco (figlio dell'imputato) – via Adua n. 74 – 87064 Corigliano Rossano (CS).

Con riserva di presentare motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.

Corigliano Rossano 19-08-2024.

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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della Giustizia.