Ho inviato una missiva al Sig. Presidente della Repubblica ed ai massimi Organismi Istituzionali Italiani per:
-
CONOSCERE L'ORGANISMO ISTITUZIONALE PER LA FORMALE DENUNCIA – QUERELA
CONTRO SOGGETTI ISTITUZIONALI PER FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI
PERSONAGGI DI INTERESSE OPERATIVO, RESPONSABILI DI FATTI – REATO
IMPRESCRITTIBILI (OMICIDI DI MAFIA IRRISOLTI, A CUI HO DATO <<INUTILMENTE>>
LA MIA DISPONIBILITA' COLLABORATIVA;
-
CONOSCERE L'ORGANISMO ISTITUZIONALE PER LA FORMALE DENUNCIA – QUERELA
CONTRO SOGGETTI ISTITUZIONALI, RESOSI RESPONSABILI DI <<CONCORSO IN
ASSOCIAZIONE MAFIOSA>>, PER AVERE CREATO ANSIA, STRESS, INTIMIDAZIONE
E PAURA IN UN SOGGETTO COLLABORATIVO, INDUCENDOLO A QUEI COLPEVOLI
"SILENZI" TIPICI DEI CITTADINI OMERTOSI.
S.E. Sig. Presidente della Repubblica Italiana
Consiglio Superiore della Magistratura – ROMA
protocollo.csm@giustiziacert.it
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Ministro della Giustizia - ROMA
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Ministro dell'Interno - ROMA
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Primo Presidente
Suprema Corte di Cassazione - ROMA
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Suprema Corte di Cassazione - ROMA
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Ispettore Generale
Ministero della Giustizia - ROMA
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Presidente
Corte d'Appello di PERUGIA
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Presidente
Corte d'Appello di SALERNO
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Presidente
Corte d'Appello di CATANZARO
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello PERUGIA
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello SALERNO
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e, per quanto di competenza
S.E. Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello CATANZARO
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e, per quanto di competenza
Chiar.mo Sig. Presidente
Tribunale di SALERNO
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e, per quanto di competenza
Chiar.mo Sig. Presidente
Tribunale di CASTROVILLARI
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e, per quanto di competenza
Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica
Tribunale di SALERNO
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e, per quanto di competenza
Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica
Tribunale di CASTROVILLARI
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e, per per quanto di competenza
Chiar.mo Procuratore Capo della Repubblica
Tribunale di PERUGIA
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Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio
I^ Sez. Pen. - Tribunale di SALERNO
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e, per quanto di competenza
Chiar.mo Sig. Generale Comandante
Comando Generale Arma dei Carabinieri
viale Romania n. 45 - 00197 Roma
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e, per quanto di competenza
Chiar.mo Sig. Direttore DIA
(Direzione Investigativa Antimafia)
(investigazioni Toronto-Canada)
via di Torre di Mezzavia n. 9/121 - 00173 Roma
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Oggetto:
-
PROGRAMMATA ELIMINAZIONE DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO, DEL
FORO DI CASTROVILLARI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL "tribunale della mafia",
IN ITINERE.
-
PROGRAMMATA ELIMINAZIONE DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO CON L'USO
DELLO STRUMENTO GIUDIZIARIO, IN ITINERE.
-
ISTANZA PER CONOSCERE L'ORGANISMO ISTITUZIONALE PER LA
FORMALE DENUNCIA – QUERELA CONTRO SOGGETTI ISTITUZIONALI,
NOMINATIVAMENTE INDIVIDUABILI, PER <<FAVOREGGIAMENTO>>
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DI INTERESSE OPERATIVO, RESPONSABILI
DI FATTI – REATO IMPRESCRITTIBILI (OMICIDI DI MAFIA IRRISOLTI,
A CUI HO DATO INUTILMENTE LA MIA DISPONIBILITA' COLLABORATIVA).
-
ISTANZA PER CONOSCERE L'ORGANISMO ISTITUZIONALE PER LA
FORMALE DENUNCIA – QUERELA CONTRO SOGGETTI ISTITUZIONALI,
NOMINATIVAMENTE INDIVIDUABILI, PER <<CONCORSO IN
ASSOCIAZIONE MAFIOSA>>, PER AVERE CREATO ANSIA,
STRESS, INTIMIDAZIONE E PAURA IN UN SOGGETTO COLLABORATIVO,
INDUCENDOLO A QUEI COLPEVOLI "SILENZI" TIPICI DEI CITTADINI OMERTOSI.
<<>>
Chiar.mo Sig. Presidente della Repubblica Italiana On.le Sergio Mattarella,
in data 07-05-2024 il Dott. Giuseppe Ferruccio – Giudice della 1^ Sezione Penale del Tribunale di Salerno, ha trattato l'udienza di discussione del processo in oggetto individuato, dove depositavo una memoria del seguente tenore.
Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio
I^ Sez. Pen.
Tribunale di Salerno
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Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RDIB a carico di Pinto Francesco Antonio, nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti), contemporaneamente nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Marco Argentano (all'epoca dei fatti), contemporaneamente nella qualità di Giudice di Pace Supplente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Acri (all'epoca dei fatti), nella qualità di Giudice di Pace di Roma (all'epoca dei fatti).
Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e pubblicata sul sito internet www.avvocatopinto.it:
“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:
non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;
non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;
non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;
non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);
non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.
Presunta parte offesa – querelante:
Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.
PREMESSO
Che l'imputato è stato indagato per il reato p. e p. dall’art. 595 c.p., perché avrebbe diffamato l'Avv. Caracciolo Pietro, identificatosi in quell'”avvocato sconosciuto” riportato nella rubrica d'incolpazione, attraverso proprie “argomentazioni logiche”.
All'uopo si è reso necessario un'accurata e articolata attività difensiva, da cui sono emersi fatti di una gravità inaudita nei confronti dell'Avv. Caracciolo Pietro, estranei al presente procedimento, nonché reiterato <<FAVOREGGIAMENTO>> nei suoi confronti, per come sarà riportato in forma riassuntiva.
I
OMESSA PRONUNCIA SULLA PREGIUDIZIALE DI RITO - VIOLAZIONE DELL’ART. 9 C.P.P. (COMPETENZA TERRITORIALE), IN RELAZIONE ALL'ART. 11 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (INCOMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI SALERNO A FAVORE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI PERUGIA). OMESSO ESAME ED OMESSA MOTIVAZIONE.
La violazione del codice di rito è di palmare evidenza, poiché è stata ignorata la pregiudiziale di rito (incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno a favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia), motivazione mancante.
In data 11-04-2024 il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ha comunicato il riconoscimento della posizione dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di Giudice di Pace di Roma, evidenziando la fondatezza dell'esposto nei confronti degli Uffici Giudiziari di Salerno.
Ha evidenziato, conseguentemente, la competenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Perugia (rectius: Direzione Distrettuale Antimafia di Perugia).
In particolare, ha lamentato l'omesso esame degli omicidi di mafia irrisolti, ai quali l'Avv. Francesco Antonio Pinto aveva dato la propria disponibilità collaborativa.
II
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ARTICOLO 24 DELLA COSTITUZIONE
E' stata notificata una citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
Reiteratamente ed inutilmente è stata chiesta la correzione.
Il procedimento ha avuto un iter con difensori d'ufficio.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito, ad abuntntiam, che la citazione diretta a giudizio è di competenza del GIP.
III
OMESSO ESPLETAMENTO DELLE INCOMBENZE EX ART. 415BIS C.P.P. - NULLITA' ASSOLUTA DEGLI ATTI
Il PM d'udienza Dott.ssa Katia Bisogno ha esibito un foglietto estraneo al presente procedimento per dimostrare l'avvenuto adempimento.
Il Giudice non ha fatto transitare il foglietto del PM nel fascicolo del dibattimento, per cui è provato che tali incombenze non sono state espletate.
Conseguentemente la nullità insanabile delle incombenze ex art. 415bis c.p.p., per violazione del diritto di difesa, avrebbe dovuto far recedere il procedimento.
Si è proseguito, comunque, in palese violazione di legge e del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
IV
VIOLAZIONE DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA – VIOLAZIONE DELL'ART. 124 C.P.
Il fatto – reato da cui è scaturito il presente procedimento nasce una memoria difensiva diretta al Consiglio Giudiziario di Catanzaro in data 07-07-2015 (all 1)MEMORIA ILLUSTRATIVA-CONSIGLIO GIUDIZIARIO CATANZARO.pdf), a seguito di una calunniosa denuncia nei confronti del Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo Avv. Francesco Antonio Pinto, a firma dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo.
La rubrica d'incolpazione è stata estrapolata dalla suestesa memoria difensiva (vedasi all 1 – pagina 15).
Pertanto è documentalmente provato che la querela è stata proposta dopo il termine trimestrale, per cui l'improcedibilità è di palmare evidenza per violazione dei termini per la proposizione della querela.
V
VIOLAZIONE DELL’ART. 49 C.P. APPLICABILITÀ IMMEDIATA DELL’ART. 129 C.P.P. – 469 C.P.P. - REATO IMPOSSIBILE ART. 49 C.P. - MANCATO RISCONTRO ALL'ISTANZA EX ART. 129 – 469 C.P.P., DATATA 19-06-2019 (PERVENUTA IN FORMATO CARTACEO IN DATA 01-07-2019) E REITERATA IN DATA 22-07-2019.
Perché un fatto acquisisca rilievo penale occorre, oltre alla conformità al tipo descrittivo astrattamente preveduto, l’effettiva offensività del fatto, che si traduce nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato, trattandosi di comportamenti innocui, inoffensivi, assolutamente incapaci di ledere od esporre a pericolo il bene giuridico protetto.
Va rilevato che un fatto concreto, perché possa considerarsi reato, deve essere oltre che preveduto come tale dalla legge, materiale e colpevole, anche offensivo, cosicché possa dirsi nullum crimen sine lege, actione, culpa, iniuria.
Ne consegue che andava applicata l’immediata applicazione dell’ex art. 129 c.p.p., anticipato alla fase predibattimentale, sia per l’economicità processuale, vista la manifesta infondatezza del fatto - reato, emergente dalla lettura del capo d’imputazione, come nel caso di specie, e dall’insussistenza della rilevanza penale del fatto.
VI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER MANCATA NOTIFICA AL DIFENSORE DI FIDUCIA – NULLITA' ASSOLUTA.
La mancata rituale notifica dell’informazione di garanzia e la partecipazione del proprio difensore di fiducia (Avv. Salvatore Sisca e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis) ha comportato una violazione del diritto difesa, il quale è stato eccepito preliminarmente e pregiudizialmente.
In particolare, in data 17-03-2021 veniva chiesto alla Procura della Repubblica di Salerno di autorizzare il rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.
In data 09-04-2021 veniva reiterata la richiesta alla Procura della Repubblica di Salerno di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.
In data 11-06-2021 veniva reiterata la richiesta alla Procura della Repubblica di Salerno di autorizzazione al rilascio di copia delle notifiche effettuate ai difensori di fiducia (Avv. Salvatore Sisca, del Foro di Castrovillari, e, dopo il suo decesso, Avv. Giuseppe Lupis, del Foro di Locri), relativamente alle varie fasi del procedimento individuato in epigrafe.
INUTILMENTE ED IN PALESE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
VII
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER OMESSO ESAME DEI CONTENUTI DELLA MEMORIA DIFENSIVA DIRETTA AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI CATANZARO (vedasi all 1).
E' stato chiesto alla Procura della Repubblica di Salerno di sentire, quale persona informata dei fatti, la collaboratrice di giustizia Rende Lucia, sulle circostanze:
Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell’appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”.
Tale affermazione non ha avuto alcun seguito, <<FAVORENDO>>, di fatto, i soggetti interessati a quell’azione criminosa.
L’omesso approfondimento delle indagini ha pregiudicato l’attività difensiva del Giudice di Pace Pinto.
E’ ben vero che la Suprema Corte di Cassazione, nelle sue pronunce, non ritiene sanzionabile il comportamento omissivo del PM nello svolgere indagini a favore dell’indagato - imputato, ma nel caso di specie potrebbero emergere elementi di contestazione di un <<concorso in associazione mafiosa>> a carico di “ignoti”, nominativamente individuabili.
Inoltre, le risultanze del Dott. Catalano Fabio: “Agli atti di quest'Ufficio non risulta che il Pinto Antonio Francesco sia stato coinvolto in fatti intimidatori o ritorsivi di matrice mafiosa e/o ndranghetista nè che nel comune di Montalto e nei comuni viciniori siano residenti persone che possono in alcun modo essere ricondotte alle famiglie Cuntrera-Caruana”, non sono condivisibili, poichè nessuna indagine investigativa lo ha portato a quelle finali terminative conclusioni (all 2)CATALANO-ADDUCA-DE NAPOLI.pdf).
Non sono condivisibili neppure le s.i.t. rese da Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, <<PRIVATAMENTE>>, al Sovrintendente Capo Dott. Franco Adduca in data 23-07-2018 (vedasi all 2) e alla Dott.ssa De Napoli Rosina (vedasi all 2). L'indagato Avv. Francesco Antonio Pinto è stato completamente ignorato.
VIII
OMESSE INDAGINI SUL VOTO DI SCAMBIO ELETTORALE FRA L'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO E LA “FAMIGLIA” DI “DON” GASPARE CUNTRERA. CONCORSO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA (RAPPORTI AMICALI DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO CON “DON” GASPARE CUNTRERA, CONDANNATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA). CONCORSO IN FATTI CONSIDERATI DAL CODICE DI RITO IMPRESCRITTIBILI, DI CUI SI È AUTO-ACCUSATO, CON AUTO-DENUNCIA CONFESSORIA, IN QUELL' “AVVOCATO SCONOSCIUTO”, A CARICO DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO.
LA DENUNCIA NON E' STATA NEPPURE ISCRITTA NEL R.G.N.R. !!!!
IX
OMESSO ESAME DI CINQUE OMICIDI DI MAFIA IRRISOLTI. <<FAVOREGGIAMENTO>> NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DI INTERESSE OPERATIVO RESPONSABILI DI QUEI FATTI – REATO IMPRESCRITTIBILI.
All’udienza del 17-12-2019, nella trattazione dell’odierno processo (diffamazione nei confronti di quell’ ”avvocato sconosciuto”, nel quale si è identificato l’Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo), il PM d’udienza aveva nel proprio fascicolo gli atti del precedente processo, sorto ad impulso del commensale abituale dell’ ”avvocato sconosciuto”, Maresciallo del ROS dei Carabinieri Danielli Pierluigi, per cui ero stato assolto.
Non mi soffermo sull’ ”errore” del PM, ma devo fortemente rilevare che in quel processo avevo dato la mia disponibilità collaborativa per la soluzione di cinque omicidi di mafia irrisolti: quegli atti sono rimasti inevasi.
X
OMESSA AMMISSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE, PER COME CAPITOLATA E CON I TESTI INDICATI. SOTTRAZIONE DOCUMENTALE AD OPERA DI “IGNOTI”. “RINVENIMENTO” DELLA LISTA TESTI. INAMMISSIBILITA' DEL GIUDICE DOTT. GIUSEPPE FERRUCCIO NON CONDIVISIBILE.
All'udienza del 05-10-2021 il Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio prende atto del “rinvenimento” della lista testi, emettendo un provvedimento di inmmissibilità, in palese violazione del codice di rito essendo stato nominato, all'uopo, un secondo difensore per tale incombenza (deposito della lista testi).
L'esame della prova negata, per come capitolata, potrebbe far emergere quella scia di sangue (omicidi di mafia irrisolti, alla cui soluzione avevo dato la mia disponibilità collaborativa), <<INUTILMENTE>> denunciata.
Inoltre, è stato prodotto dal PM, in violazione dell'art. 468 c.p.p., un CD fornitogli informalmente da persona “sconosciuta” (rectius: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo).
Però, dal contenuto di quel CD, conosciuto nei contenuti dal PM Dott.ssa Katia Bisogno e dal Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio (è stato ammesso al fascicolo del dibattimento), potrebbe contenere quel riferimento a quegli omicidi di mafia irrisolti, a cui è stata negata una mia collaborazione e che era stato utilizzato per la mia <<PREANNUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA>>.
XI
OMESSO ESAME DEL CAPO D'IMPUTAZIONE RELATIVO ALL'OMICIDIO DI LANZILLOTTA LUIGI E CORRELATO AGLI ATTI DEL FALLIMENTO L'EDIL ARP.
E' stata <<IGNORATA>> la circostanza, nella mia qualità di <<CURATORE – PUBBLICO UFFICIALE>> del fallimento L'Edil Arp e della denunciata correlazione fra il fallimento e l'omicidio di Lanzillotta Luigi.
Tale aspetto ha importanza, poiché è riportato nel capo d'imputazione (all 3)ISTANZA.pdf).
XII
<<FAVOREGGIAMENTO>> NEI CONFRONTI DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO. OMESSA ISCRIZIONE NEL R.G.N.R. DELLA DENUNCIA PER VOTO DI SCAMBIO ELETTORALE CARACCIOLO PIETRO E attachments/article/136/all 2)CATALANO-ADDUCA-DE NAPOLI.pdfLA “FAMIGLIA” DI “DON” GASPARE CUNTRERA; CONCORSO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA (RAPPORTI AMICALI CON “DON” GASPARE CUNTRERA, CONDANNATO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA); CONCORSO IN FATTI CONSIDERATI DAL CODICE DI RITO IMPRESCRITTIBILI, DI CUI SI È AUTO-ACCUSATO, CON IDENTIFICAZIONE CONFESSORIA, IN QUELL' “AVVOCATO SCONOSCIUTO”.
In data 09-01-2020, inoltravo una memoria difensiva all'Ufficio Giudiziario di Salerno, relativamente al procedimento individuato in epigrafe, dove riportavo tra l'altro:
“rimessione degli atti del presente procedimento, per competenza per materia, all'Ufficio Giudiziario di Perugia oppure ad altro Ufficio Giudiziario competente per materia e per territorio (voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con “don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”.
In data 18-03-2021, ho reiterato la richiesta per conoscere lo stato del procedimento a carico dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, per l'ipotizzato “voto di scambio elettorale Caracciolo Pietro e la “famiglia” di “don” Gaspare Cuntrera; concorso in associazione mafiosa (rapporti amicali con “don” Gaspare Cuntrera, condannato per associazione mafiosa); concorso in fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, di cui si è auto-accusato, con identificazione confessoria, in quell' “avvocato sconosciuto”, al fine di collaborare con la Giustizia per l'accertamento dei fatti, nonché per la eventuale costituzione di parte civile.
Non ho avuto risposta o riscontro alcuno.
In particolare, si ripete, nella rubrica d'incolpazione si fa riferimento all'omicidio di Lanzillotta Luigi (trattasi di uno dei tanti omicidi di mafia irrisolti, a cui ho dato <<INUTILMENTE>> la mia disponibilità collaborativa), di cui avevo denunciato la correlazione con gli atti del fallimento l'EDIL ARP, nella mia qualità di CURATORE – PUBBLICO UFFICIALE.
Sono stato interrogato presso la Caserma Carabinieri di Corigliano Calabro Stazione (all 4)12-04-23-NOTIFICA Convocazione PINTO Francesco Antonio.pdf).
Non è condivisibile l'iscrizione al Mod.45 della Procura della Repubblica di Salerno dell'omicidio di Lanzillotta Luigi, trattandosi di un omicidio di mafia irrisolto (ad abuntantiam, ripeto: sono stato CURATORE – PUBBLICO UFFICIALE DENUNCIANTE, NONCHE' DIFENSORE – CONFESSORE DI UNO DEGLI IMPUTATI DI QUELL'OMICIDIO).
Ho depositato doumentazione (all a)30-01-2004-CTU GIORDANO-PENNA.pdf – all b)20-11-2006-RICUSAZIONE COLUCCI SOLLECITO MILLER.pdf – all c)19-04-2007-COMUNICAZIONE PRESIDENTE CORTE E RISPOSTA.pdf).
XIII
CONOSCENZA DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO – SINDACO DI MONTALTO UFFUGO DELLA PROGRAMMATA E PREANNUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO. All'udienza del 07-03-2023 l'imputato chiedeva, sulla scorta della negatoria del Caracciolo Pietro in sede di esame, di rimessione della querela. Dal verbale d'udienza emerge quanto segue:
“Si dà atto che è pervenuta giustifica per la teste De Napoli, la quale risulta impedita per ragioni di salute. L’imputato Pinto rende dichiarazioni spontanee e, in particolare, dichiara:”chiedo all’Avv. Caracciolo se sia disponibile a rimettere la querela con la conseguente chiusura dell’intera vicenda”. La parte civile, allo stato, dichiara di non voler rimettere la querela.
Il Giudice, stante l’assenza del teste, rinvia il processo per l'esame della teste De Napoli e per l’esame dell’imputato al 17-10-2023. Il PM citerà la teste De Napoli”.
Il rifiuto dell'Avv. Caracciolo Pietro affonda le sue radici SULLA PROGRAMMATA E PREANNUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO.
All'uopo osservo: l'Avv. Caracciolo Pietro è stato denunciato per fatti gravissimi alla Procura della Repubblica di Salerno (PM Dott.ssa Marinella Gulgielmotti – Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno), però, la denuncia nei suoi confronti, è stata trasmessa per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Cosenza, dove svolgevo le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore; mentre la mia denuncia per <<VOTO DI SCAMBIO ELETTORALE ED ASSOCIAZIONE MAFIOSA>> nei confronti dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, si evidenzia e ripete, non è stata neppure iscritta nel R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Salerno (all 5)18-03-21-Istanza stato procedimento voto scambio e associazione.pdf – all 6)12-12-23-Istanza stato procedimento voto scambio e associazione.pdf – all 7)02-01-24-RISPOSTA PROCURA SALERNO.pdf).
XIV
OMESSO ESAME DEL CONTENUTO DELLA MEMORIA DA FAR PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 07-03-2023 – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (all 8)SPONTANEE DICHIARAZIONI EX ART. 494 CPP-UDIENZA 07-03-2023.pdf).
Ripropongo, ancora una volta, la pregiudiziale di rito (incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno in favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia).
Ripropongo, ancora una volta, l'eccepita improcedibilità per violazione dei termini per la proposizione della querela.
Ripropongo, ancora una volta, l'eccepita nullità insanabile per omessa incombenza ex art. 415bis c.p.p.
Ripropongo, ancora una volta, la violazione del diritto di difesa per essere stato omesso, dopo la costituzione delle parti, l'invito del Giudice all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni ex art. 494 c.p.p.. Il Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio ha omesso l'applicazione della norma processuale e mi ha sempre redarguito affermando: L'IMPUTATO DEVE STARE ZITTO, NON PUÒ PARLARE. A questo comportamento non condivisibile si è associato il PM Dott.ssa Katia Bisogno ed il difensore d'ufficio Avv. Lorica, nominata irritualmente, in violazione di legge e del diritto di difesa dal Dott. Giuseppe Ferruccio.
Ripropongo, ancora una volta, la violazione del diritto di difesa per essere stata trattata tutta la fase pre-dibattimentale con difensori d'ufficio, essendo stato ignorato reiteratamente il proprio difensore di fiducia.
Ripropongo, ancora una volta, l'omessa pronuncia sulla reiterata istanza per la declaratoria ex art. 129 - 469 c.p.p., correlata alla denunciata “sparizione” degli atti del fascicolo del dibattimento ad opera di “ignoti”.
Ripropongo, ancora una volta, la lista testi ex art. 468 c.p.p., irritualmente non ammessa, in violazione di legge.
Ripropongo, ancora una volta, la violazione di legge e procedurale della citazione diretta a giudizio, con errata indicazione del difensore.
Ripropongo, ancora una volta, la nullità dell'esame del Caracciolo Pietro, per omessa domanda della pendenza di procedimenti a Suo carico, a seguito della denuncia dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, di voto di scambio elettorale con soggetto condannato per associazione mafiosa (leggasi: “don” Gaspare Cuntrera e “famiglia”), nonchè formale denuncia nei confronti del Caracciolo Pietro per associazione mafiosa e riciclaggio di ingeniti risorse economiche, anche attraverso prestanomi nominativamente individuabili.
Conoscenza del Dott. Giuseppe Ferruccio, nonchè altri nominativamente individuabili, di cinque omicidi di mafia irrisolti, ai quali l'Avv. Francesco Antonio Pinto aveva dato disponibilità collaborativa ed omessa trasmissione degli atti all'Ufficio competente per materia e territorio.
Conoscenza del Dott. Giuseppe Ferruccio della denuncia dei fatti relativi all'omicidio di Lanzillotta Luigi, riportato nel capo d'imputazione, ed omessa trasmissione degli atti all'Ufficio competente per materia e territorio.
Auto-denuncia dell'Avv. Caracciolo Pietro e ruolo svolto nei fatti riportati nel capo d'imputazione.
Negatoria sui fatti del capo d'imputazione dell'Avv. Caracciolo Pietro e reato impossibile ex art. 49 c.p., addebitato all'Avv. Francesco Antonio Pinto.
Qualifica di Giudice e Pubblico Ufficiale del Dott. Giuseppe Ferruccio e valutazione delle omissioni ai fini del ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
XV
NEGATORIA DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO IN SEDE DI ESAME – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sulle dichiarazioni rese dal Caracciolo in sede di esame, quale presunta parte offesa – parte civile: ha negato totalmente e completamente ogni riferimento alla sua persona del contenuto della rubrica d'incolpazione.
Alla perplessità del Dott. Giuseppe Ferruccio, il Caracciolo ha risposto che il riferimento alla sua persona era conseguenziale ad una sua “argomentazione logica”.
L'esame del Caracciolo è stato raccolto ignorando il difensore di fiducia dell'imputato.
Il difensore d'ufficio, nominato irritualmente dal Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio, ha dichiarato di non conoscere gli atti. La violazione del diritto di difesa è di palmare evidenza.
XVI
In sede di esame l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha negato il riferimento all'Avv. Caracciolo Pietro dei contenuti della rubrica d'incolpazione.
CONCLUSIONI:
Allo stato degli atti, la Magistratura (Inquirente e Giudicante dell'Ufficio Giudiziario di Salerno) mi processa per una insussistente ed infondata “argomentazione logica” dell'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo. Conseguentemente permane solo lo stillicidio e stalking processuale e giudiziario nei confronti dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, poichè il fatto della rubrica d'incolpazione non sussiste e deve essere di riferimento alla chiesta formula assolutoria.
Riserve e salvezze più ampie.
Corigliano – Rossano, 03-05-2024.
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All'esito dell'udienza del 07-05-2024 il Giudice Dott. Giuseppe Ferruccio – Giudice della 1^ Sezione del Tribunale di Salerno, ha emesso il seguente dispositivo:
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Penale
Proc. Pen. numero 1930/17 R.G.N.R.; numero 5527/19 R.G.T.; Sentenza numero 2050/ 2024.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr. Giuseppe Ferrucci, nella pubblica udienza del giorno 7-5-2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza nei confronti di Pinto Francesco Antonio, generalizzato come in atti
P.Q.M.
Visti gli articoli 533, 535 c.p.p.,
dichiara Pinto Francesco Antonio responsabile del reato ascritto e lo condanna alla pena di € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli articoli 163 ss., 175 c.p.p.,
concede al suddettomimputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito e richiesto di privati.
Visti gli articoli 538 ss. c.p.p., condanna Pinto Francesco Antonio al risarcimento dei danni cagionati a Caracciolo Pietro, danni che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma devalutata al 24/01/2017 e rivalutata annualmente agli indici Istat-Foi sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre ulteriori interessi sulla somma cosìmcomplessivamente determinata da tale ultimo momento al saldo.
Visto l'articolo 541 c.p.p. condanna Pinto Francesco Antonio a rifondere a Caracciolo Pietro le spese di costituzione di parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compenso professionale, Cassa avvocati e Iva come per legge.
Visto l'art. 544 c.p.p.,
indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Salerno, 7 maggio 2024.
Il Giudice Giuseppe Ferruccio
CONSIDERAZIONI SUL DISPOSITIVO.
Il suesteso dispositivo della sentenza ha <<CERTIFICATO>>, <<INDIVIDUANDOLO>>, quell'"avvocato sconosciuto" nella persona del referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro, attualmente Sindaco di Montalto Uffugo), responsabile di fatti – reato gravissimi, per come viene ulteriormente esplicitato:
a) <<FAVORITO>> dall'Ufficio Giudiziario di Salerno (denunciato per fatti gravissimi dal Giudice di pace di Montalto Uffugo, il procedimento è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Cosenza, per competenza territoriale. All'epoca il Giudice di pace esercitava le funzioni di Coordinatore nel Circondario di Cosenza;
b) <<FAVORITO>> dall'Ufficio Giudiziario di Cosenza (denunciato per fatti gravissimi dal Giudice di pace di Montalto Uffugo, il procedimento è stato trattato dall'Ufficio Giudiziario di Cosenza, nel cui Circondario il Giudice di pace esercitava le funzioni di Coordinatore;
c) <<FAVORITO>> dall'Ufficio Giudiziario di Salerno per essere stato denunciato dal Giudice di pace per voto di scambio elettorale ed associazione mafiosa. La denuncia non è stata neppure iscritta nel R.G.N.R.;
d) nel capo d'imputazione emerge il riferimento all'omicidio di Lanzillotta Luigi. Il Giudice di pace ha <<INUTILMENTE>> denunciato la correlazione del fallimento l'Edil Arp con l'omicidio Lanzillotta Luigi, nella qualità di CURATORE – PUBBLICO UFFICIALE. Il Giudice di pace è stato <<DIFENSORE DI FIDUCIA – CONFESSORE>> di uno degli imputati dell'omicidio di Lanzillotta Luigi. Il Giudice di pace ha dato <<INUTILMENTE>> la propria disponibilità collaborativa. Il procedimento è stato iscritto dalla Procura della Repubblica di Salerno al Mod.45 (archiviazione);
e) sono emersi, durante il dibattimento, cinque omicidi di mafia irrisolti, a cui il Giudice di pace ha dato <<INUTILMENTE>> la propria disponibilità collaborativa;
f) è emerso, durante il dibattimento, la gestione della Banca di San Vincenzo La Costa (in bonis) in capo all'"avvocato sconosciuto" <<CERTIFICATIVAMENTE INDIVIDUATO>> (vedasi dispositivo della sentenza) nella persona del referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – attualmente Sindaco di Montalto Uffugo);
g) è emerso, durante il dibattimento, che un'Avvocato, fiduciario dell'Avv. Caracciolo Pietro, era a conoscenza di atti riservati della Procura della Repubblica di Castrovillari, FINALIZZATI ALLA PROGRAMMATA ELIMINAZIONE FISICA DI UN SOGGETTO ISTITUZIONALE "SCOMODO", NOMINATIVAMENTE INDIVIDUABILE. E' emerso, altresì, il comportamento omissivo e commissivo di una Magistratura (Inquirente e Giudicante), nominativamente individuabile;
h) è emerso, durante il dibattimento, la sottrazione documentale degli atti del procedimento a carico del Giudice di pace ad opera di "ignoti". Correlativamente è stata <<INUTILMENTE>> denunciata la "sparizione" e successivo "rinvenimento" della lista testi, i cui contenuti potrebbero far emergere aspetti rilevanti sugli omicidi di mafia irrisolti (ripeto: nel capo d'imputazione vi è un riferimento ad un omicidio di mafia irrisolto, a cui ho dato <<INUTILMENTE>> la mia disponibilità collaborativa);
i) è emerso, durante il dibattimento, la dazione di un assegno con l'importo in bianco da parte del Sig. Aiello Angelo al Giudice di pace, alla presenza dell'Avv. Caracciolo Pietro. Il rifiuto ha fatto nascere "l'ira funesta" nell'Avv. Caracciolo Pietro, per mancato inserimento del Giudice di pace nell'organico della "famiglia" Cuntrera.
l) è emerso, durante il dibattimento, che le denunce, palesemente infondate dell'Avv. Caracciolo Pietro, hanno trovato pieno accoglimento per avere esercitato la posizione e funzione di "GRAN MAESTRO" della più potente loggia massonica mondiale con sede a Toronto, distributrice di favori e prebende. E' emersa, altresì, l'infruttuosa indagine a Toronto (Canada) della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) su soggetti istituzionali con funzioni apicali in Italia, per l'intervento ostruzionistico dell'Avv. Caracciolo Pietro, utilizzando i rapporti strettissimi con il Presidente dell'Alta Corte del Canada Dott. Frank Iacobucci;
m) è emerso, durante il dibattimento, che l'avvocato Caracciolo Pietro ha dichiarato nel suo esame di avere avuto quale praticante avvocato nel suo studio il figlio del Giudice di pace (di nome Francesco Pinto), nonché di averlo ospitato per due anni nella sua villa, attese le limitate risorse economiche del Giudice di pace.
E' stato indicato quale teste di risulta il figlio del Giudice di pace, <<INUTILMENTE>> e senza apprezzabile risultato;
n) è emerso, durante il dibattimento, che è stato celebrato un processo di mafia a favore di un soggetto in regime di 41bis, dietro corrispettivo. Il Presidente del Collegio Giudicante è stato promosso Consigliere della Corte d'Appello di Salerno ed il PM è stato promosso Procuratore Capo della Repubblica;
o) è emerso, durante il dibattimento, l'invito rivolto ad un Procuratore Capo della Repubblica, responsabile di avere richiesto un provvedimento cautelare nei confronti di un "fratello" del "GRAN MAESTRO" Avv. Caracciolo Pietro, coinvolto in un omicidio di mafia irrisolto. L'"invito" era finalizzato ad uno "spontaneo" trasferimento ad altra sede. In diversa ipotesi, era stato approntato un provvedimento cautelare nei confronti della moglie di quel Procuratore Capo della Repubblica;
p) è emerso, durante il dibattimento, la <<conoscenza>> di fatti - reato <<imprescrittibili>> da parte del Procuratore Capo della Repubblica di Salerno Cons. Dott. Giuseppe Borrelli e del Dott. Giuseppe Ferruccio – Giudice della 1^ Sezione Penale del Tribunale di Salerno (all 9)PROVVEDIMENTO PROCURATORE-FERRUCCIO.pdf);
p) è emerso, durante il dibattimento, che in data 11-04-2024 è pervenuta la comunicazione del Consiglio Superiore della Magistratura, avente ad oggetto: Esposto trasmesso dall'Avv. Roberta Elena Pinto, nell'interesse dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, all'epoca dei fatti Giudice di pace di Roma, nei confronti degli Uffici Giudiziari di Salerno (all 10)CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.pdf).
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E' condivisibile l'argomentata motivazione del Consiglio Superiore della Magistratura sull'Amministrazione della Giustizia, ma non è condivisibile allorquando una Magistratura (Inquirente e Giudicante) "IGNORA" gli omicidi di mafia irrisolti e rifiuta collaborazione per la soluzione, <<FAVORENDO>>, di fatto, i responsabili di quei fatti – reato <<imprescrittibili>>. Inoltre, è stata motivatamente sollevata e reiterata l'incompetenza territoriale dell'Ufficio Giudiziario di Salerno in favore dell'Ufficio Giudiziario di Perugia. Evidenzio, ancora una volta, di avere chiesto <<INUTILMENTE>> al Procuratore Capo della Repubblica di Perugia di essere sentito personalmente presso quell'Ufficio.
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Pertanto, nella Sua qualità di Garante della Costituzione e del rispetto delle norme di diritto positivo, chiedo di conoscere a quale Organo Istituzionale debba rivolgermi, relativamente ai seguenti aspetti:
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PROGRAMMATA <<ELIMINAZIONE>> FISICA DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO, DEL FORO DI CASTROVILLARI, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL "tribunale della mafia", IN ITINERE.
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PROGRAMMATA <<ELIMINAZIONE>> DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO CON L'USO DELLO STRUMENTO GIUDIZIARIO, IN ITINERE.
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INOLTRE, FORMULO ISTANZA PER CONOSCERE L'ORGANISMO ISTITUZIONALE
PER LA FORMALE DENUNCIA – QUERELA CONTRO SOGGETTI ISTITUZIONALI PER
FAVOREGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI PERSONAGGI DI INTERESSE OPERATIVO,
RESPONSABILI DI FATTI – REATO IMPRESCRITTIBILI (OMICIDI DI MAFIA IRRISOLTI,
A CUI HO DATO <<INUTILMENTE>> LA MIA DISPONIBILITA' COLLABORATIVA).
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INOLTRE, FORMULO ISTANZA PER CONOSCERE L'ORGANISMO ISTITUZIONALE
PER LA FORMALE DENUNCIA – QUERELA CONTRO SOGGETTI ISTITUZIONALI,
RESOSI RESPONSABILI DI <<CONCORSO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA>>,
PER AVERE CREATO ANSIA, STRESS, INTIMIDAZIONE E PAURA IN UN SOGGETTO
COLLABORATIVO, INDUCENDOLO A QUEI COLPEVOLI "SILENZI" TIPICI DEI
CITTADINI OMERTOSI.
Lascio questo ulteriore documento a futura memoria.
Ringrazio per la collaborazione.
Corigliano – Rossano, 14-06-2024.
Con Perfetta Osservanza
Avv. Francesco Antonio Pinto,
nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti),
contemporaneamente nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore Reggente dell'Ufficio
del Giudice di Pace di San Marco Argentano (all'epoca dei fatti), contemporaneamente
nella qualità di Giudice di Pace Supplente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Acri
(all'epoca dei fatti), nella qualità di Giudice di Pace di Roma (all'epoca dei fatti).
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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.
E la paura corre sul filo della Giustizia.

