Ho ricevuto atto di precetto da parte dell'Avv. Sammarro Francesco, basato sulla sentenza – regalìa emessa a suo favore dal Giudice del Tribunale di Castrovillari Dott. Laviola Gaetano. La deontologia professionale di un Giudice non consente fare regali in denaro a favore di un Avvocato. Utilizzare lo strumento giudiziario per creare vantaggi economici non è condivisibile, per cui all'atto di precetto notificatomi ho proposto opposizione del seguente tenore:
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – DOMANDA RICONVENZIONALE
Per l’Avv. Francesco Antonio Pinto (C. F. PNTFNC49E01D005X), nato a Corigliano Calabro (CS) il 01-05-1949 ed ivi residente in C.da Thurio s.n.c., in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato nel proprio studio in Corigliano Rossano (A.U. di Corigliano) (CS) in C.da Ralla s.n.c., il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ex artt. 84, 136, 137, 170 e 285 c.p.c. inerenti il presente procedimento all’indirizzo
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CONTRO
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Avv. Sammarro Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 18/08/1976 ed ivi residente alla Via G. Leopardi 1, c.f. SMMFNC76M18D005R;
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Romio Luigi, nato a Cosenza il 17-03-1933 e residente a Corigliano Rossano (A.U. di Corigliano) (CS) in Vico VIII Rimembranze n. 34, c.f. RMOLGU33C17D086H, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Sammarro Francesco, Via G. Leopardi 1, 87064 Corigliano Rossano (A.U. di Corigliano) (CS);
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S.E. Primo Presidente Suprema Corte di Cassazione, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma;
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S.E. Procuratore Generale della Repubblica Suprema Corte di Cassazione, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma;
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On.le Ispettorato Generale Ministero della Giustizia, Via Silvestri 243, 00164 Roma;
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S.E. Procuratore della Repubblica Direzione Nazionale Antimafia, Via Giulia 52, 00186 Roma;
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S. E. Primo Presidente Corte d'Appello di Salerno, Cittadella Giudiziaria, Via Dalmazia, 1, 84123 Salerno;
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S.E. Procuratore Generale della Repubblica Corte d'Appello di Salerno, Cittadella Giudiziaria, Via Dalmazia, 1, 84123 Salerno;
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On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, in persona del Presidente pro tempore, c.f. 83002160782, Via Francesco Muraca, 87012 Castrovillari (CS).
Oggetto: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – DOMANDA RICONVENZIONALE, per i seguenti motivi:
A)NULLITA' DELLA SENTENZA N. 854/2019 - TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - RESA DAL DOTT. LAVIOLA GAETANO IN DATA 13-11-2019, PER VIOLAZIONE DI LEGGE;
B)INESISTENTE OBIETTIVITA' DEL GIUDICANTE DOTT. LAVIOLA GAETANO, EMERGENTE DALLA REGISTRAZIONE DELL'UDIENZA TRATTATA IN DATA 13-11-2019;
C)COMPORTAMENTO NON CONDIVISIBILE DEL DOTT. LAVIOLA GAETANO. RELAZIONE DIRETTA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI. CONOSCENZA DI FATTI - REATO IMPRESCRITTIBILI DEL DOTT. LAVIOLA GAETANO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, NONCHE' PUBBLICO UFFICIALE.
D)DENUNCIA DEL DOTT. LAVIOLA GAETANO NEI CONFRONTI DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO, PENDENTE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO, RELATIVAMENTE ALLA ESTERNATA LAMENTELA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI;
E)REITERATE ED INFONDATE DENUNCE DELL'AVV. SAMMARRO FRANCESCO, IN CONCORSO CON I PROPRI ASSISTITI, NEI CONFRONTI DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO;
F)ABUSO DEL DIRITTO ED USO DISTORTO DELLO STRUMENTO GIUDIZIARIO DELL'AVV. SAMMARRO FRANCESCO. RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS E STALKING;
G)CONOSCENZA DI ATTI RISERVATI DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI CASTROVILLARI DA PARTE DELL'AVV. SAMMARRO FRANCESCO. DENUNCIATA ESISTENZA DELLA ''TALPA'' ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NELLA CIRCOSTANZA DELL'ISPEZIONE ALL'UFFIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO, DIRETTO DALL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO;
H)INTIMIDAZIONE E PAURA INGENERATA NELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO DALL'AVV. SAMMARRO FRANCESCO. FORMALE QUERELA PER STALKING NEI CONFRONTI DELLO STESSO E RICHIESTA DI PUNIZIONE NEI MODI E TERMINI DI LEGGE.
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FATTO
Preliminarmente si eccepisce la violazione del codice deontologico per l'omesso invito a pagare da parte dell'Avv. Francesco Sammarro prima della notifica del precetto, il quale costituisce illecito deontologico e disciplinare.
Difatti, La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che non è possibile attivare un'azione esecutiva e, pertanto, non è possibile notificare il titolo esecutivo e il precetto senza prima aver informato il legale della controparte, soprattutto se:
1) il credito per cui si procede è di modesta entità;
2) quando manca un rifiuto espresso diretto ad escludere la volontaria esecuzione del titolo esecutivo.
Inoltre, agire tempestivamente per la riscossione del credito notificando il precetto al debitore comporterebbe la violazione di due norme deontologiche:
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- dovere di lealtà e correttezza nei confronti del collega di controparte;
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divieto di pluralità di azioni giudiziali gravose per la situazione debitoria della controparte.
Ancora, il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato in casi analoghi, precisando che il competente COA deve comminare la sanzione disciplinare per il mancato avvertimento.
Pertanto, l'ingiusto aggravio di spese richiesto non è dovuto.
Senza rinuncia alla preliminare eccezione, si rileva l'infondatezza della richiesta di pagamento correlata ad un provvedimento giurisdizionale non condivisibile emesso dal Dott. Laviola Gaetano, Giudice del Tribunale di Castrovillari, per i seguenti motivi.
- I -
Ho avuto incarico professionale da Romio Luigi per esperire azione risarcitoria contro il Ministero della Giustizia per la irragionevole durata del processo, Proc. n. 1269/12 V.G. (cosiddetta Legge Pinto) innanzi la Corte d’Appello di Salerno.
Venivo ingiustamente denunciato da Romio Luigi, intenzionato con ogni mezzo a non onorare il pagamento della prestazione professionale.
Compulsavo l'azione civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rossano, per il riconoscimento e quantificazione degli importi.
Con sentenza n. 140/18 depositata il 23-03-2018 (all. 1), la Dott.ssa Anna Maria Salerno, Giudice di Pace di Rossano, riconosceva la pretesa creditoria professionale dell’Avv. Francesco Antonio Pinto e condannava Romio Luigi per come segue:
“2) Condanna l’opponente Romio Luigi al pagamento della somma di euro 4.549,54 a favore dell’Avv. Francesco Antonio Pinto;
3) Condanna Romio Luigi al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 600,00 oltre spese generali nella misura del 15% Iva e Cap come per legge accessori di legge.” (all. 2)
In data 27-03-2018, notificavo la sentenza.
La creditoria professionale veniva costellata da infondate denunce.
Il comportamento illegittimo ed illegale del Romio Luigi veniva avallato e sostenuto dal difensore Avv. Sammarro Francesco.
- II -
Avverso la sentenza del Giudice di Pace, Romio Luigi ha proposto appello presso il Tribunale di Castrovillari (all. 3), attualmente pendente.
- III -
Nelle more veniva notificata la sentenza del Giudice di Pace al Romio Luigi, presso il domicilio eletto, con “la trascrizione integrale del titolo stesso”, così come previsto dall'art. 480 cpc., munita di formula esecutiva e veniva rivolto formale invito a provvedere al pagamento a favore dell'Avv. Francesco Antonio Pinto dell'importo portato in sentenza, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto in via esecutiva.
Veniva proposta opposizione a precetto da Romio Luigi (all. 4).
In data 13-11-2019 veniva decisa dal Dott. Laviola Gaetano, con sentenza n. 854/2019 - Tribunale di Castrovillari (all. 5).
- IV -
L'Avv. Pinto ha comunicato al Presidente del Tribunale il comportamento non condivisibile tenuto dal Dott. Laviola Gaetano, emergente dalla registrazione dell'udienza del 13-11-1019 (all. 6).
Il Presidente del Tribunale rigettava l'istanza, accogliendo in toto i contenuti della relazione del Dott. Laviola Gaetano, dalla quale (all. 7) emerge una conoscenza dei contenuti del sito internet <www.avvocatopinto.it>.
All'uopo osservo che ivi son riportati fatti – reato che il nostro codice di rito considera imprescrittibili (rectius: omicidi di mafia irrisolti).
Evidenzio che il Dott. Laviola Gaetano amministra Giustizia, ma è anche un Pubblico Ufficiale.
Avendo tenuto un comportamento omissivo su quei contenuti, ha favorito, di fatto, soggetti di interesse operativo, relativamente a fatti – reato che, si ripete, il nostro codice di rito considera imprescrittibili.
- V -
Dalla registrazione dell'udienza emerge che il Dott. Laviola Gaetano ha rapporti amicali con l'Avv. Sammarro Francesco, il quale è stato denunciato per avere divulgato atti riservatissimi dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari (rectius: Procura della Repubblica di Castrovillari) (all. 8).
Dagli atti processuali, dai verbali d'udienza e dalle registrazioni effettuate durante la trattazione del procedimento civile davanti al Giudice di Pace di Rossano Dott.ssa Annamaria Salerno e durante la trattazione del procedimento civile davanti al Giudice di Pace di Rossano Dott.ssa Cecilia Rinaldi, emerge che l'Avv. Sammarro Francesco era a conoscenza di attività riservatissima della Procura della Repubblica di Castrovillari.
In sede di ispezione all'Ufficio di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza) da me diretto, rappresentavo all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia l'esistenza di una “talpa” presso l'Ufficio Giudiziario di Castrovillari.
Recentemente ho appreso dalla stampa dell'esistenza di più “talpe”.
Non è dato sapere, allo stato degli atti, il destinatario o destinatari delle informative riservate, nonché finalità ed utilizzo delle stesse.
(segue)
Il procedimento penale ha visto una non condivisibile richiesta di archiviazione del PM.
Ho proposto formale e rituale opposizione all'archiviazione, riportando, tra l'altro:
Le recenti vicende criminali hanno creato un allarme sociale senza precedenti.
Le indagini giornalistiche attributive al fattore economico tangentistico dei fatti è, all'evidenza, fuorviante.
Il giornalista segue una logica comune, ignorando incolpevolmente i dirompenti effetti negativi che il clamore omicidiario provoca ed è confliggente con l’espletando “lavoro” (rectius: “appalto”).
L'eclatante soppressione di un soggetto può avere una diversa chiave di lettura, correlata significativamente alle anticipatorie e divulgative informative riservate dell’Avv. Sammarro Francesco, da parte di soggetto da individuare.
Il programma criminoso dell'eliminazione fisica di un soggetto “scomodo” nominativamente individuabile, può essere portato a termine, all'attualità, da persona con ottime capacità intellettive e disponibilità di idonei strumenti.
Ho letto sulla stampa del sequestro di armi, anche di appartenenza di corpi speciali della Polizia di Stato.
(segue)
i minimali fatti riportati, all'apparenza disarticolati e non pertinenti all'odierna opposizione all'archiviazione del PM, potrebbero far emergere e chiarire anche le finalità correlate alla programmata eliminazione di un soggetto istituzionale “scomodo”, nominativamente individuabile (all. 9).
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- VI -
SUSSISTENZA DEL REATO DI STALKING.
Dall'esame cronologico-temporale delle condotte del Sammarro, in concorso con altri, si evince che lo stesso abbia intenzionalmente attivato tutta una serie di denunce, querele ed esposti, sebbene avessero già avuto riscontro negativo e sebbene fossero pendenti altri accertamenti giudiziari.
Vi è stato, difatti, l'intento volutamente e scientemente denigratorio di aggredire gratuitamente e gravemente la reputazione dell'Avv. Francesco Antonio Pinto mediante un vorticoso e continuo stillicidio di denunce, querele ed esposti infondati e temerari e, quindi, attraverso l'abuso consapevole e “stalkeristico” dello strumento giudiziario.
L'odierno atto di precetto, fondato su un provvedimento giurisdizionale non condivisibile emesso a favore dell'Avv. Sammarro Francesco dal Dott. Laviola Gaetano, rappresenta un epilogo allo stalking giudiziario, utilmente valutabile per una sanzione risarcitoria.
Per le suestese considerazioni
formulo denunzia-querela nei confronti di
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Avv. Sammarro Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 18/08/1976 ed ivi residente alla Via G. Leopardi 1, c.f. SMMFNC76M18D005R;
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Romio Luigi, nato a Cosenza il 17-03-1933 e residente a Corigliano Rossano (A.U. di Corigliano) (CS) in Vico VIII Rimembranze n. 34, c.f. RMOLGU33C17D086H;
per il reato ex art. 612 bis del codice penale (atti persecutori) e per tutti quei reati che si dovessero ravvisare nei fatti sopra esposti o che dovessero emergere nel corso delle indagini, legati dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. e con il concorso di persone da individuare, chiedendone la punizione a termini di legge.
È acclarato che tale condotta è stata posta in essere non per mera leggerezza, ma con piena intenzione e perciò con dolo o, a tutto voler concedere, con colpa grave, che non modifica il disvalore del fatto, né l'entità del danno patito, quantificabile in € 25.000,00=.
Chiedo di essere informato di un’eventuale archiviazione ex art. 408 c.p.p..
- VIII -
Con istanza ex art. 335 c.p.p. diretta al Tribunale di Salerno, venivo a conoscenza della iscrizione di un reato di calunnia (art. 368 c.p.), asseritamente perpetrato nei confronti del Dott. Laviola Gaetano - Giudice del Tribunale di Castrovillari, correlato alla lamentela rivolta al Presidente del Tribunale ed altri Organi Istituzionali (all. 10).
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Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il sottoscritto procuratore nella qualità in atti
CITA
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Avv. Sammarro Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 18/08/1976 ed ivi residente alla Via G. Leopardi 1, c.f. SMMFNC76M18D005R;
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Romio Luigi, nato a Cosenza il 17-03-1933 e residente a Corigliano Rossano (A.U. di Corigliano) (CS) in Vico VIII Rimembranze n. 34, c.f. RMOLGU33C17D086H, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Sammarro Francesco, Via G. Leopardi 1, 87064 Corigliano Rossano (A.U. di Corigliano) (CS);
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S.E. Primo Presidente Suprema Corte di Cassazione, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma;
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S.E. Procuratore Generale della Repubblica Suprema Corte di Cassazione, Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, 00193 Roma;
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On.le Ispettorato Generale Ministero della Giustizia, Via Silvestri 243, 00164 Roma;
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S.E. Procuratore della Repubblica Direzione Nazionale Antimafia, Via Giulia 52, 00186 Roma;
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S. E. Primo Presidente Corte d'Appello di Salerno, Cittadella Giudiziaria, Via Dalmazia, 1, 84123 Salerno;
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S.E. Procuratore Generale della Repubblica Corte d'Appello di Salerno, Cittadella Giudiziaria, Via Dalmazia, 1, 84123 Salerno;
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On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, in persona del Presidente pro tempore, c.f. 83002160782, Via Francesco Muraca, 87012 Castrovillari (CS),
a comparire dinanzi al Tribunale di Castrovillari, G.I. e Sezione designandi ex art. 168 bis c.p.c., per l’udienza del giorno 15-01-20021, ore e locali di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni (ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis, fare pieno diritto della presente domanda, così decidendo:
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accertare e dichiarare la NULLITA' DELLA SENTENZA N. 854/2019 - TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - RESA DAL DOTT. LAVIOLA GAETANO IN DATA 13-11-2019, PER VIOLAZIONE DI LEGGE;
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accertare e dichiarare la INESISTENTE OBIETTIVITA' DEL GIUDICANTE DOTT. LAVIOLA GAETANO, EMERGENTE DALLA REGISTRAZIONE DELL'UDIENZA TRATTATA IN DATA 13-11-2019;
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accertare e dichiarare la CONOSCENZA DI FATTI - REATO IMPRESCRITTIBILI DEL DOTT. LAVIOLA GAETANO, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, NONCHE' PUBBLICO UFFICIALE;
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accertare e dichiarare l'esistenza della DENUNCIA DEL DOTT. LAVIOLA GAETANO NEI CONFRONTI DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO, PENDENTE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO, RELATIVAMENTE ALLA ESTERNATA LAMENTELA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI;
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accertare e dichiarare l'esistenza delle REITERATE DENUNCE DELL'AVV. SAMMARRO FRANCESCO, IN CONCORSO CON I PROPRI ASSISTITI, NEI CONFRONTI DELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO;
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accertare e dichiarare l'ABUSO DEL DIRITTO ED USO DISTORTO DELLO STRUMENTO GIUDIZIARIO;
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accertare e dichiarare la CONOSCENZA DI ATTI RISERVATI DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO DI CASTROVILLARI DA PARTE DELL'AVV. SAMMARRO FRANCESCO;
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accertare e dichiarare l'ESISTENZA DELLA ''TALPA'' PRESSO L'UFFICIO GIUDIZIARIO DI CASTROVILLARI, DENUNCIATA ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, NELLA CIRCOSTANZA DELL'ISPEZIONE ALL'UFFIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO, DIRETTO DALL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO;
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accertare e dichiarare l'INTIMIDAZIONE E PAURA INGENERATA NELL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO DALL'AVV. SAMMARRO FRANCESCO, NONCHE' IL DANNO DA STRESS e STALKING;
e, per l'effetto:
a) porre nel nulla gli effetti del precetto opposto e del provvedimento giurisdizionale posto a sostegno dello stesso;
b) accertare e dichiarare il danno da stress e stalking subito dall'istante, nella misura di € 25.000,00 (euro venticinquemila), per il comportmento illegittimo ed illegale dell'Avv. Sammarro Francesco e Romio Luigi;
c) accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'abuso del diritto ed uso distorto dello strumento giudiziario;
d) condannare i convenuti Avv. Sammarro Francesco e Romio Luigi al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge.
Produzione come da indice del fascicolo di parte.
Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che il valore della presente causa è pari ad € 25.000,00.
Corigliano Rossano – Castrovillari, 18-08-2020.
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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.
E la paura corre sul filo della giustizia.