In data 10-09-2020 veniva deciso il reclamo, con finale motivazione: rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il decreto di archiviazione impugnato. Condanna Pinto Francesco Antonio al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2020. Il Giudice Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci. Depositata in Cancelleria oggi 10 Set. 2020. L'Assistente Giudiziario Domenico Salerni.
Ho chiesto copia del verbale d'udienza del 10-09-2020.
Non ho ottenuto risposta.
Mi sono recato personalmente al Tribunale.
Mi hanno fatto girare per le Cancellerie.
Mi è stato consigliato di riproporre l'istanza.
La pubblicherò quando mi verrà rilasciata.
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All'uopo vanno fatte alcune considerazioni:
a) il Giudice amministra Giustizia.
Nel caso di specie la Dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci ha emesso un provvedimento giurisdizionale, il quale può essere impugnato nelle forme di legge.
Osservo, per mera completezza conoscitiva del lettore, che ho partecipato e seguito corsi specialistici insieme alla Magistratura Togata.
I Corsisti, di grande preparazione culturale e giuridica, ci hanno insegnato che di “un fatto si puo dire tutto e dello stesso fatto si può dire il contrario di tutto. Occorre soltanto una idonea motivazione”.
La motivazione del rigetto del reclamo reso dalla Dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci è, all'evidenza, non condivisibile, ma conforme a quegli insegnamenti.
b) il Giudice è un Pubblico Ufficiale.
L'art. 357 del codice penale dispone che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’integrazione della fattispecie della quale al comma 1 dell’aricolo 328 del codice penale, è sufficiente un’inerzia omissiva, non essendo necessario un rifiuto esplicito.
Il delitto in esame, può essere integrato anche quando manchi una richiesta o un ordine, nell’ipotesi nella quale il fatto concreto rientra nel reato procedibile d'ufficio, per cui ha l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria competente o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.
L’elemento costitutivo del reato presuppone che il pubblico ufficiale abbia acquisito la notizia di un fatto costituente reato (perseguibile d’ufficio) nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
Venendo all'esame dei contenuti della denuncia contro l'Avv. Sammarro Francesco per violazione dei reati p. p. dagli artt. 110 e 326 c.p., nonché, per la posizione del solo Sammarro Francesco, del reato p. e p. dall'art. 622 c.p., evidenzio quanto segue:
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non ho mai avuto rapporti personali o professionali con l'Avv. Sammarro Francesco. “Stranamente” il Sammarro, utilizzando i propri assistiti, mi ha reiteratamente denunciato per reati inesistenti. L'attività difensiva, costituzionalmente garantita, mi ha portato ad espletare approfondimenti investigativi, emergendo fatti non condivisibili di inaudita gravità;
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l'Avv. Sammarro Francesco è stato denunciato per avere divulgato atti riservatissimi dell'Ufficio Giudiziario di Castrovillari (rectius: Procura della Repubblica di Castrovillari): … davanti al Giudice di Pace Dott.ssa Anna Maria Salerno, l’Avv. Francesco Antonio Pinto, nel suo intervento difensivo, è stato interrotto dall’Avv. Francesco Sammarro (difensore di Romio Luigi), con la seguente frase: “non puoi parlare perché sei indagato nel presente procedimento” … le indagini sono state completate e presto ci sarà un rinvio a giudizio (all. 3). In sede di ispezione all'Ufficio di Montalto Uffugo (Circondario di Cosenza) da me diretto, rappresentavo all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia l'esistenza di una “talpa” presso l'Ufficio Giudiziario di Castrovillari. In tempi successivi ho appreso dalla stampa dell'esistenza di più “talpe” presso l'Ufficio Giudiziario di Castrovillari. Emergerebbe, da un approfondimento investigativo, che il destinatario o destinatari delle informative riservate, avevano finalità ed utilizzo per la commissione di fatti – reato considerati dal codice di rito imprescrittibili;
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nei contenuti del reclamo trattato dalla Dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci, è riportato: Le recenti vicende criminali hanno creato un allarme sociale senza precedenti. Le indagini giornalistiche attributive al fattore economico tangentistico dei fatti è, all'evidenza, fuorviante. Il giornalista segue una logica comune, ignorando incolpevolmente i dirompenti effetti negativi che il clamore omicidiario provoca ed è confliggente con l’espletando “lavoro” (rectius: “appalto”). L'eclatante soppressione di un soggetto può avere una diversa chiave di lettura, correlata significativamente alle anticipatorie e divulgative informative riservate dell’Avv. Sammarro Francesco, da parte di soggetto da individuare. Il programma criminoso dell'eliminazione fisica di un soggetto “scomodo” nominativamente individuabile, può essere portato a termine, all'attualità, da persona con ottime capacità intellettive e disponibilità di idonei strumenti;
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nei contenuti del reclamo trattato dalla Dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci, è riportato: Ho letto sulla stampa del sequestro di armi, anche di appartenenza di corpi speciali della Polizia di Stato. Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere fatti di inaudita gravità (rectius: Il programma criminoso dell'eliminazione fisica di un soggetto “scomodo” nominativamente individuabile, può essere portato a termine, all'attualità, da persona con ottime capacità intellettive e disponibilità di idonei strumenti);
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nei contenuti del reclamo trattato dalla Dott.ssa Ferrucci, è riportato: “Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell’appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni , “collaboratrice di giustizia”. Ho inutilmente denunciato che, un approfondimento investigativo, potrebbe far emergere, non solo il particolare interesse alla mia programmata eliminazione fisica, ma anche le modalità di gestione contrattuale dei collaboratori di giustizia – pentiti e la gestione del regime del 41bis;
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nei contenuti del reclamo trattato dalla Dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci, è riportato: Sono stato denunciato dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, al Consiglio Giudiziario di Catanzaro. Ho riportato nella memoria difensiva, tra l'altro:
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non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:
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non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;
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non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;
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non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;
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non sono quell’Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l’Isola Margarita e Caracas (Venezuela);
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non sono l’Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta.”.
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Per dimostrare tale circostanza, ho citato quale testimone l'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, il quale, identificandosi in quell’ “avvocato sconosciuto”, mi ha querelato per diffamazione.
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La mia programma eliminazione con lo strumento giudiziario è in itinere è viene portata ad ulteriori più gravi conseguenze, per indurmi a quei “silenzi” tipici dei cittadini omertosi.
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Un approfondimento investigativo potrebbe far emergere gli ingiustificati ingenti investimenti della “famiglia” Cuntrera, nonché una miriade di fatti, che il nostro codice di rito considera imprescrittibili.
In un'altra opposizione all'archiviazione, pendente presso l'Ufficio Gip di Castrovillari, ho chiarito l'individuazione del soggetto “scomodo” da eliminare:
Alla stregua di quanto sopra, i minimali fatti riportati, all'apparenza disarticolati e non pertinenti all'odierna opposizione all'archiviazione del PM, potrebbero far emergere e chiarire anche le finalità correlate alla programmata eliminazione di un soggetto istituzionale “scomodo”, nominativamente individuabile.
Per mera completezza evidenzio che:
1) la fissazione dell'udienza del reclamo datata 09-07-2019 è stata notificata: PM; indagato Avv. Sammarro Francesco ed al difensore d'ufficio; alla parte offesa Avv. Francesco Antonio Pinto, anche nella qualità (vedasi allegato 6).
2) il rinvio d'ufficio datato 09-04-2020 e stato notificato: PM; Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari !!!!!!!!; Camera Penale di Castrovillari !!!!!!!!!!!; Camera Penale di Rossano !!!!!!!!!!! (vedasi allegato 8).
Rilevo che il PM è parte processuale, ma il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari - Camera Penale di Castrovillari - Camera Penale di Rossano non hanno competenza alcuna a trattare i contenuti processuali considerati dal codice di rito imprescrittibili !!!!!!!!!!!!.
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ALLEGATI: 1)DENUNCIA-QUERELA; 2)ISTANZA ARCHIVIAZIONE PM; 3)OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE PM; 4)RIGETTO GIP; 5)Reclamo ex art 410bis; 6)FISSAZIONE UDIENZA RECLAMO; 7)MEMORIA ILLUSTRATIVA; 8)Provvedimento differimento udienza; 9)RIGETTO-Reclamo; 10)OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE-ALTRO PROCEDIMENTO.
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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.
E la paura corre sul filo della giustizia.