Nella mia attività difensiva ho evidenziato il ruolo del Giudice, il quale è anche Pubblico Ufficiale, con un passaggio del seguente tenore:
In riferimento alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti opposti va evidenziato quanto segue, con chiamata del terzo, per come emergente dalla stessa:
a) l'Avv. Lavorato nulla ha interloquito sulla novazione dei suoi emolumenti, conseguenti alla transazione intervenuta fra il Lavorato ed il Pinto;
b) in conseguenza della transazione novativa, va precisato che sono venuti meno gli effetti della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e rinuncia al procedimento pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, per cui manca il titolo per procedere coattivamente;
c) i convenuti opposti non hanno titolo a procedere per il recupero di somme di denaro a favore del Lavorato;
d) nulla hanno interloquito i convenuti opposti sulla transazione novativa intercorsa fra il Pinto ed il Lavorato;
e) a seguito della novazione transattiva fra il Pinto ed il Lavorato sono trascorsi i termini prescrizionali, né il Lavorato ha prodotto o dimostrato un qualsivoglia atto interruttivo;
f) il comportamento dei convenuti opposti ha provocato un danno, già quantificato nell'atto introduttivo del giudizio;
g) la temerarietà comportamentale e processuale dei convenuti opposti porta alla formale richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c.;
h) va precisato che la transazione novativa è intervenuta antecedentemente all'udienza fissata dalla Suprema Corte di Cassazione per cui era venuto meno l'interesse a dare impulso al procedimento, capziosamente portato avanti dai convenuti opposti, in concorso con il loro difensore Avv. Lavorato, per giungere ad una pronuncia del Supremo Collegio;
i) all'evidenza, gli artifizi e raggiri hanno portato i convenuti opposti, in concorso con il loro difensore Avv. Lavorato, a chiedere somme non dovute sotto minaccia di un'esecuzione forzata, per cui emerge il tentativo (art. 56 c.p.) estorsivo (art. 629 c.p.);
l) il conseguimento del suesteso reato viene posto in essere attraverso l'uso distorto ed abuso dello strumento processuale (apposizione della formula esecutiva, con illegittimo utilizzo della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro e della Corte di Cassazione);
m) rilevanza penale in concorso fra i convenuti opposti ed il loro difensore Avv. Lavorato, per cui si propone denuncia – querela per truffa, abuso dello strumento processuale e tentata estorsione, chiedendone la formale punizione a termini di legge;
n) va evidenziato che, nel presente rapporto processuale, il Giudice amministra Giustizia, ma è anche Pubblico Ufficiale.
Alla stregua delle suestese finali determinazioni, si chiede di essere autorizzato alla chiamata del terzo Avv. Lavorato Angelo, del Foro di Castrovillari, emergente dalla comparsa di costituzione e risposta (all. 1).
Ho comunicato all'Avv. Lavorato Angelo atto formale di negoziazione assistita, portandola a conoscenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari (all. 2).
L'Avv. Lavorato Angelo non ha contestato i contenuti della negoziazione assistita, ma ha lamentato l'assenza dei saluti nella missiva (all. 3).
Ho prodotto gli atti della transazione rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari in copia autentica.
L'Avv. Lavorato Angelo ha negato l'evidenza ... appalesandosi chiaramente infondato atteso che non è intervenuta alcuna novazione e nè transazione ... !!!!!! (all. 4).
Veniva differita l'udienza al 26-06-2020 (all. 5).
Veniva rigettata la richiesta di chiamata del terzo (Avv. Lavorato Angelo) ed è stata ignorata la denuncia per tentata estorsione perpetrata nei miei confronti dall'Avv. Lavorato Angelo (all. 6).
Non ho condiviso l'ordinanza della Dott.ssa Rosamaria Pugliese, Giudice del Tribunale di Castrovillari.
In precedenza aveva emesso una sentenza non condivisibile riportata:
C17-TRIBUNALE DI CASTROVILLARI NOME DEL POPOLO INGIUSTIZIA E' FATTA-PARTE TERZA.
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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.
E la paura corre sul filo della Giustizia.