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25-04-2024 17:22

 

La vicenda che porto all'attenzione ed esame del lettore si riferisce alla tentata estorsione posta in essere dall'Avv. Lavorato Angelo nei confronti dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, con un atto di precetto all'apparenza legittimo e legale (all. 1). Emergeranno, nel prosieguo della pubblicazione degli atti processuali, i rapporti amicali del Lavorato con quegli Organismi Istituzionali che dovrebbero essere il punto di riferimento per i Cittadini.

Ho proposto opposizione, nei seguenti termini:

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – DOMANDA RICONVENZIONALE

Per l’Avv. Francesco Antonio Pinto (C. F. PNTFNC49E01D005X), nato a Corigliano Calabro (CS) il 01-05-1949 ed ivi residente in C.da Thurio s.n.c., in proprio ex art. 86 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ex artt. 84, 136, 137, 170 e 285 c.p.c. inerenti il presente procedimento all’indirizzo

PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ,

CONTRO

Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa e Serra Ugo, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Lavorato, per procura a margine dell'atto di precetto ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Corigliano Rossano, Via della Scuola n. 13.

Oggetto: OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – DOMANDA RICONVENZIONALE, per i seguenti motivi:

  1. NOVAZIONE DEL DIRITTO AZIONATO;

  2. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI;

  3. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE;

  4. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. ANGELO LAVORATO DA PARTE DI FRANCESCO ANTONIO PINTO;

  5. PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE;

  6. RISARCIMENTO DANNI;

  7. DOMANDA RICONVENZIONALE;

  8. RISARCIMENTO DANNI EX ART. 96 C.P.C.;

  9. USO DISTORTO ED ABUSO DELLO STRUMENTO PROCESSUALE;

  10. TRUFFA;

  11. TENTATA ESTORSIONE.

***

FATTO

Con ricorso per denuncia di danno temuto diretto al Pretore di Corigliano Calabro, Francesco Antonio Pinto ha affermato di essere proprietario (nell'anno 1982) di un immobile adibito a civile abitazione sito in Corigliano Calabro alla Via Regina Elena n. 3.

A seguito dei lavori non autorizzati, eseguiti all’interno ed all'esterno delle abitazioni dei coniugi Serra Ugo, Lavorato Teresa e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta, sovrastanti l'abitazione dell’istante, la parete e l'ala del fabbricato che insiste su Via Garopoli di Corigliano Calabro, nonchè le travi in legno del pavimento della stanza e i sostegni del balcone, avevano raggiunto uno stato di degrado tale da temersi un crollo.

Tale situazione di pericolo ha avuto inizio e si è accentuata nel tempo a causa, altresì, della costruzione di due piani abusivi sull'immobile de quo.

Poichè si era verificato un pauroso cedimento delle travi del pavimento della stanza, nonchè delle profonde spaccature alla parete che insiste su Via Garopoli, un eventuale crollo avrebbe potuto arrecare un danno irreversibile all’abitazione dell’istante, nonchè attentato l'incolumità di diversi nuclei familiari che abitano l'edificio e l'incolumità delle persone che transitano per Via Garopoli, strada di pubblico passaggio.

Veniva allegata una perizia giurata, corrispondenza epistolare, atti di un processo penale.

Venivano esperite due consulenze tecniche d’ufficio, che permettevano al Pretore di emettere provvedimenti idonei a scagionare un pericolo di crollo con ordinanza emessa fuori udienza in data 06-10-1989.

Poichè dalla C.T.U. è emerso che il valore della causa eccedeva la competenza per valore del Pretore, lo stesso ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Rossano fissando il termine di giorni 60 per la riassunzione, con ordinanza emessa fuori udienza in data 23/01/1990 e notificata in data 29/01/1990.

Instauratosi il rapporto processuale, si costituivano Serra Ugo, Lavorato Teresa, Scorzafave Giuseppe, Lavorato Annetta e Palmieri Elena.

Sono stati prodotti documenti ed escusso un teste.

Nelle more, il difensore di Scorzafave Giuseppe dichiarava il decesso del proprio assistito e produceva certificato di morte.

L’istante chiedeva ed otteneva un termine per la riassunzione della causa nei confronti degli eredi di Scorzafave Giuseppe.

Gli eredi di Scorzafave Giuseppe si sono regolarmente costituiti.

Rassegnate le conclusioni, la causa veniva rimessa alla decisione del Tribunale di Rossano.

La sentenza di primo grado accoglieva la domanda, con ogni conseguenziale statuizione.

Veniva proposto appello, che ribaltava le risultanze del giudizio di primo grado.

Veniva proposto ricorso per Cassazione.

Nelle more, Avv. Francesco Antonio Pinto inoltrava istanza al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (dell'epoca) Avv. Serafino Trento per una conciliazione della lite, il quale provvedeva a fissare la comparizione dell'Avv. Francesco Antonio Pinto e dell'Avv. Angelo Lavorato.

Veniva raggiunto un accordo transattivo nei termini in cui la vertenza veniva definita ed estinta, previo pagamento delle spese e competenze a favore dell'Avv. Angelo Lavorato dall'Avv. Francesco Antonio Pinto, nella misura complessivamente quantificata in € 5.000,00 (euro cinquemila).

Il ricorso pendente presso la Suprema Corte di Cassazione doveva intendersi abbandonato.

Con atto di precetto notificato in data 26-10-2019, presso il domicilio del proprio difensore, l'Avv. Francesco Antonio Pinto prendeva cognizione che l'Avv. Angelo Lavorato aveva dato impulso al ricorso pendente presso la Cassazione ed ha chiesto anche le spese e competenze ivi liquidate.

In conseguenza dell'accordo transattivo novativo, l'Avv. Francesco Antonio Pinto non ha partecipato al giudizio per Cassazione.

***

DIRITTO

NOVAZIONE DEL DIRITTO

La vertenza non ha riguardato diritti personali dei clienti dell'Avv. Lavorato Angelo, ma le spese e competenze relative alla sua prestazione professionale legale.

Su queste basi, l'Avv. Francesco Antonio Pinto ha chiesto al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano (dell'epoca) Avv. Serafino Trento di convocare anche l'Avv. Lavorato Angelo per la composizione della lite, relativamente alle prestazioni professionali.

In data 12-02-2011, l'Avv. Serafino Trento, nella qualità, convocava gli Avv.ti Pinto e Lavorato ed il bonario componimento aveva esito positivo, nei seguenti termini: l'Avv. Pinto si impegnava a versare all'Avv. Lavorato la somma complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila) per la prestazione professionale.

La fase del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione doveva essere abbandonata.

Dall'atto di precetto notificato in data 26-10-2019, emerge che l'Avv. Lavorato Angelo ha dato impulso al giudizio di Cassazione e ne chiede il pagamento nel conteggio delle somme precettate.

E' appena il caso di rilevare che i rispettitivi difensori (Pinto e Lavorato) hanno posto, con reciproche concessioni, fine ad una lite riferita al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

L'accordo transattivo, pertanto, era volto a regolamentare gli interessi delle parti (rectius: difensori) in ipotesi di incertezza sulla situazione giuridica ed al fine di scongiurare la prosecuzione o l'instaurazione di un giudizio per il pagamento delle spese e competenze del giudizio.

L'accordo transattivo ha estinto anche i rapporti sottostanti che avevano formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti processuali.

L'obbligazione originaria del pagamento delle spese e competenze del giudizio è stata sostituita da una nuova obbligazione novativa.

Pertanto, i difensori della parti processuali hanno abdicato alle proprie pretese in cambio di una qualche concessione in modo da estinguere il rapporto controverso.

In assenza di apposita pattuizione, il mancato pagamento delle prestazioni professionali previste nella transazione novativa non adempiuta, non comporta l'esperibile l'ordinario rimedio della risoluzione per inadempimento previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, mentre la risoluzione della transazione per inadempimento, nel caso di specie, non può essere richiesta, poichè non è stato espressamente previsto.

La regola che il giudicato copre anche il deducibile non si può spingere fino al punto di travolgere anche l’insorgenza di una nuova obbligazione, sorta per volontà delle parti, nella pendenza del giudizio di Cassazione; tanto anche quando questo giudizio anziché concludersi con la cessazione della materia del contendere pervenga ad una decisione sul merito, compatibile però con la permanenza dell’efficacia della transazione extragiudiziale, non portata all’attenzione del Giudice.

In conclusione, la transazione aveva carattere novativo, con la conseguenza che il giudicato riportato nella sentenza della Cassazione è intervenuto su di un rapporto ormai estinto per effetto della transazione.

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OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

La contestazione riguarda la regolarità formale del titolo esecutivo azionato con il precetto notificato, poichè inesistente per estinzione conseguente all'intervenuta transazione novativa.

Pertanto, l'utilizzo delle sentenze è irrituale, illegittimo, illegale e penalmente rilevante, con adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'Avvocato.

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OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Si contesta il diritto a procedere con l'esecuzione, mancando un idoneo e legittimo titolo esecutivo.

Pertanto, a seguito dell'intervenuta transazione novativa si nega l'esistenza stessa del titolo esecutivo, eccependone la sua nullità per sopravvenuta caducazione.

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PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. ANGELO LAVORATO, relativamente alla sentenza della Corte Appello di Catanzaro.

La sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro porta la data del 30-04-2009, depositata in data 01-06-2009, mentre il precetto è stato notificato in data 26-10-2019, per cui si è maturata la prescrizione decennale.

Nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la pubblicazione della sentenza di appello (Cass. 30.6.2015 n. 13401).

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PRESCRIZIONE DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DELL'AVV. ANGELO LAVORATO, relativamente all'intervenuta transazione novativa.

La transazione novativa della creditoria dell'Avv. Lavorato Angelo, nei confronti dell'assistito dell'Avv. Francesco Antonio Pinto, si è prescritta per il decorso del triennio, per cui si eccepisce l'estinzione del pagamento della prestazione professionale all'Avv. Lavorato Angelo per intervenuta prescrizione.

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USO DISTORTO ED ABUSO DELLO STRUMENTO PROCESSUALE

L'Avv. Lavorato Angelo, in concorso con i propri assistiti, ha tenuto una condotta di vero e proprio abuso del diritto, con particolare riferimento all'utilizzo di senzenze esecutive, oggetto di una transazione novativa.

Infatti, il contrasto insorto per il pagamento delle prestazioni professionali dell'Avv. Lavorato Angelo era stato composto, sebbene in pendenza del giudizio di Cassazione. 

Tuttavia, in tempi successivi, l'assistito dell'Avv. Pinto non avrebbe onorato il pagamento, per cui sono state azionate le sentenze novativamente transatte, per cui una condotta di tal fatta posta in essere è da considerarsi inammissibile per contrasto con il dovere di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. e con i suoi corollari di buona fede oggettiva e correttezza.

Il divieto di abusare del diritto ha, quindi, trovato riconoscimento quale principio generale dell’ordinamento allo scopo di sanzionare quei comportamenti nei confronti della controparte che impongano un sacrificio eccessivo dell’interesse di cui si fa portatrice, senza essere, di contro, sorretti da un’apprezzabile ragione giustificatrice dal punto di vista giuridico - economico.

La condotta in esame tenuta dal creditore finisce inevitabilmente per comportare un aggravio di spese processuali per il debitore che resterebbe esposto indefinitamente al vincolo coattivo.

La tematica di abuso del diritto, in ipotesi di utilizzo dello strumento processuale effettuato oltre i limiti della funzionalizzazione, comporta il risarcimento del danno, quantificabile, nel caso di specie, in € 25.000.00 (euro venticinquemila), per cui si spiega formale domanda riconvenzionale.

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RISARCIMENTO DANNI EX ART. 96 C.P.C.

Viene evidenziato il comportamento non condivisibile dell'Avv. Lavorato Angelo e dei suoi assistiti, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 96 codice di rito.

È noto che, secondo un’opinione molte volte ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, l’art. 96 c.p.c. contiene la disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata, la quale si pone con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., di modo che tale responsabilità rientra concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti.

La domanda di danni per lite temeraria, anche in mancanza di ulteriori specificazioni dell’interessato, va riconosciuta e liquidata come danno esistenziale - morale che, normalmente, scaturisce dalla domanda o resistenza caratterizzata da mala fede o colpa grave.

Il risarcimento del danno ben può essere effettuato in applicazione dei medesimi parametri che la giurisprudenza applica in caso di applicazione della c.d. «legge Pinto».

Infatti, il disagio, lo stress e l’ansia ampliano la sfera di riconoscimento del danno biologico anche agli ingiustificati comportamenti dei soggetti privati.

Pertanto, va riconosciuto il diritto dell'istante al risarcimento – indennizzo del danno, da liquidarsi equitativamente ex art. 96 cpc.

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QUERELA PER TRUFFA

A mente dell'art. 640 c.p., è riportato: Chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito …“.

Nella presente vicenda processuale, l'Avv. Lavorato Angelo è stato denunciato alla Suprema Corte di Cassazione e segnalato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano, dove era pendente il giudizio de quo, nei seguenti termini:

Corigliano Calabro Stazione 3 settembre 2010

S.E. Sig. Presidente

II^ Sezione Civile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Piazza Cavour

ROMA

 

Chiar.mo Cons. Dott. Pasquale D’Ascola

II^ Sezione Civile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Piazza Cavour

ROMA

 

Oggetto: Procedimento civile n. 26128-2009 - Sez. II^ Civile.

Parti: Pinto Francesco Antonio c/ Serra Ugo + altri.

 

Chir.mo Sig. Presidente,

chiedo, umilmente, a S.E. di voler esaminare questo mio scritto, relativo al procedimento civile in oggetto specificato e relativo, anche, a fatti gravissimi che si consumano in questa realtà territoriale, che riassumo brevemente.

Ho compulsato l’azione di danno temuto in una situazione di pericolo che riguarda l’incolumità dei cittadini.

La fattispecie può essere sintetizzata per come segue.

- I -

Nel giudizio di 1° grado davanti al Tribunale di Rossano, il Giudice, a seguito di consulenza d’Ufficio, ha indicato e disposto l’esecuzione dei lavori da eseguire per la sicurezza dei cittadini.

Tale circostanza era stata evidenziata dal CTU nominato dal Giudice, Ing. Fausto Martire.

Il Tribunale di Rossano ha dato, in sentenza, le indicazioni per eliminare la situazione di pericolo.

- II -

Le controparti (Serra Ugo + altri, difesi dall’Avv. Angelo Lavorato, del Foro di Rossano) appellavano la sentenza del Tribunale di Rossano ed iscrivevano a ruolo la causa con la “velina”.

Non hanno espletato alcuna attività difensiva.

Inoltre, non hanno mai depositato l’originale dell’atto di appello notificato, per come ritualmente e tempestivamente eccepito.

Però, sulla scorta della “velina”, la Corte d’Appello di Catanzaro (vedasi pag. 8 della sentenza) ha dichiarato la contumacia degli appellati, emettendo una sentenza palesemente non condivisibile.

E’ appena il caso di evidenziare che l’atto di appello è stato notificato il 05 e 09-05-2005 e la iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 14-05-2005.

Però, per la prima volta, nel giudizio pendente presso codesto Ufficio, i resistenti, difesi dall’Avv. Angelo Lavorato, del Foro di Rossano, hanno depositato l’originale dell’atto di appello, dal quale emerge che l’ultima notifica (a Corista Alfonso) è stata effettuata il 20-05-2005.

Inoltre, nel giudizio pendente presso codesto Ufficio, per la prima volta sono stati depositati fascicoli, con indici degli atti e documenti, mai prodotti prima.

- III -

Nelle more del giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, specificato in epigrafe, stante il pericolo di crollo paventato dallo stesso CTU Ing. Fausto Martire, ho chiesto al Sindaco di Corigliano Calabro l’abbattimento del manufatto, ma inutilmente.

Pertanto ho sollecitato tale richiesta al Prefetto di Cosenza ed al Ministero dell’Interno (documento 1, con allegati).

- IV -

Con l’occasione Le evidenzio il contesto territoriale e sociale in cui la vicenda si svolge:

  1. il Sindaco di Corigliano Calabro è indagato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso ed ha parenti arrestati per associazione mafiosa (attualmente in regime di 41 bis) (documento 2);

  2. l’Ing. Giliberto Capano, nominato dal Sindaco di Corigliano Calabro, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, è indagato in un procedimento penale, che ha “attenzionato” una miriade di persone (documento 3).

- V -

Il comportamento processuale dell’Avv. Angelo Lavorato, non condivisibile (per avere indotto in errore la Corte d’Appello di Catanzaro, nonché capziosamente sta cercando di indurre in errore la Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento individuato in epigrafe), sarà ritualmente portato all’esame del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rossano.

Il suesteso comportamento, deontologicamente non condivisibile, ha portato il Pinto a subire passivamente l'ingiusto profitto ed il conseguenziale danno.

Tale aspetto della vicenda sarà utilmente approfondito e valutato nel prosieguo del giudizio.

La tentata estorsione, per come si dirà appresso, assorbe il reato meno grave della truffa posta in essere nei confronti del Pinto.

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DENUNCIA PER TENTATA ESTORSIONE

A mente dell'art. 56 - 629 c.p., è riportato:

  • Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato ...

  • Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ...

L'esame della vicenda processuale porta a queste finali terminative determinazioni:

a) dopo la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ed in pendenza del giudizio di Cassazione, è intervenuta fra i difensori delle parti processuali, Pinto e Lavorato, l'accordo novativo di pagamento delle spese e competenze dell'Avv. Lavorato a carico del Pinto;

b) l'accordo è stato sottoscritto fra l'Avv. Lavorato Angelo, l'Avv. Francesco Antonio Pinto e l'Avv. Serafino Trento, quest'ultimo nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano (dell'epoca);

c) in conseguenza della transazione novativa l'Avv. Pinto non ha seguito più il giudizio per Cassazione;

d) l'Avv. Lavorato, illegittimamente ed illegalmente, ha dato impulso al giudizio per Cassazione, dopo l'intervenuta transazione novativa;

e) con l'atto di precetto vengono richieste somme triplicate negli importi.

Alla stregua di quanto sopra, sussistono i presupposti di legge del tentativo di estorsione in danno di Francesco Antonio Pinto, per cui si formula denuncia e querela nei confronti dell'Avv. Lavorato Angelo, Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa e Serra Ugo,

per tentata estorsione in concorso (art. 110 – 56 – 629 c.p.) chiedendone la formale punizione a termini di legge.

Con riserva di costituzione di parte civile nell'instaurando processo penale e formale richiesta di informativa, in ipotesi di istanza di archiviazione del PM, ai sensi dell'art. 408 c.p.p..

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il sottoscritto procuratore nella qualità in atti

CITA

Scorzafave Antonio, Scorzafave Vincenzo, Scorzafave Salvatore, anche quali eredi di Lavorato Annetta e Scorzafave Giuseppe, Lavorato Teresa e Serra Ugo, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Lavorato ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Corigliano Rossano, Via della Scuola n. 13, a comparire dinanzi al Tribunale di Castrovillari, G.I. e Sezione designandi ex art. 168bis c.p.c., per l’udienza del giorno 10-02-2020, ore e locali di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni (ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, contrariis reiectis, fare pieno diritto della presente domanda, così decidendo:

  1. affermare e dichiarare che fra gli Avv. Lavorato Angelo e Avv. Francesco Antonio Pinto, nelle rispettive qualità di difensori di fiducia dei propri assistiti, hanno concluso la vicenda processuale con una transazione novativa;

  2. accertare e dichiarare che la transazione novativa è intervenuta presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano;

  3. accertare e dichiarare che la sottoscrizione porta la firma di Lavorato Angelo, Francesco Antonio Pinto e Serafino Trento;

  4. accertare e dichiarare che le spese e competenze delle due fasi del giudizio a favore dell'Avv. Lavorato Angelo erano a carico di Francesco Antonio Pinto;

  5. accertare e dichiarare che l'importo veniva quantificato in complessivi € 5.000,00;

  6. accertare e dichiarare che l'Avv. Lavorato Angelo ha dato impulso al giudizio di Cassazione illeggittimamente, illegalmente e con comportamento deontologicamente censurabile;

  7. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, in conseguenza dell'intervenuta transazione novativa;

  8. accertare e dichiarare che la richiesta di somma di denaro è nella misura triplicata, penalmente rilevante;

  9. accertare e dichiarare il danno subito dall'istante nella misura di € 25.000,00 (euro venticinquemila);

  10. accertare e dichiarare la sussistenza dell'ulteriore risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;

  11. condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori come per legge.

Produzione come da indice del fascicolo di parte.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è di € 25.000,00, per cui il contributo unificato è di € 237,00.

Corigliano Rossano – Castrovillari, 30-10-2019.

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Al momento non aggiungo altro perché ho paura.

E la paura corre sul filo della Giustizia.