Chiar.mo Sig. Presidente
Tribunale di Castrovillari
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Oggetto: sentenza n. 941/2022 resa dalla Dott.ssa Principato Gaetana, Giudice di Pace di Corigliano Calabro, trattenuta in decisione in data 17-02-2022 e pubblicata in data 21-07-2022 (dopo oltre cinque mesi). Favoreggiamento nei confronti della SO.G.E.T. s.p.a..
Chiar.mo Sig. Presidente, mi rivolgo a Lei per renderLa edotto del modus operandi degli amministratori di Giustizia nel Circondario di Castrovillari.
Per un'esatta conoscenza dei fatti devo fare riferimento agli antecedenti per giungere poi all'attualità, insita nella sentenza n. 253/2022 emessa dalla Dott.ssa Principato Gaetana, Giudice di Pace di Corigliano Calabro, nel giudizio fra Laera Maria Lores e SO.G.E.T. s.p.a..
Nel circondario dell'ex Tribunale di Rossano esisteva un “sistema territoriale pianificato” (portato a conoscenza dei Massimi Organi Istituzionali - denuncia ratificata presso la locale Caserma dei Carabinieri, a richiesta del Comando Generale dell'Arma Carabinieri), dove i fatti portati all'esame della Magistratura (Inquirente e Giudicante) venivano puntualmente “garantiti”.
Gli aspetti deleteri che ne sono conseguiti, allorquando le vicende hanno riguardato fatti considerati dal codice di rito imprescrittibili, la vicenda ha assunto aspetti non più procrastinabili.
La soluzione del problema, quindi, veniva prospettata con provvedimenti cautelari di quelle figure istituzionali, nominativamente individuabili, o, in alternativa, con la chiusura del Tribunale di Rossano.
La sofferta decisione del Legislatore ha conclusivamente optato per la chiusura del Tribunale di Rossano.
Le reminiscenze di quel “sistema territoriale pianificato”, però, sono rimaste ed operano attivamente nell'attuale Circondario del Tribunale di Castrovillari.
La vicenda che porto alla Sua attenzione all'apparenza non ha rilevanza o potrebbe essere diversamente interpretata, ma è inquadrabile in quel “sistema territoriale pianificato”.
FATTO
La mia assistita Maria Lores Laera veniva sanzionata per violazione del codice della strada, annullata dal Giudice di Pace (allegata al fascicolo di parte).
La SO.G.E.T. s.p.a., con artifizi e raggiri, su quelle sanzioni amministrative annullate ha sottratto somme di denaro illecitamente ed illegalmente dallo stipendio della Prof.ssa Laera.
A dire della SO.G.E.T. s.p.a., era stata incaricata dal Comune di Corigliano Calabro (ora Corigliano Rossano).
Ovviamente senza alcun titolo, né autorizzazione, nè delega o mandato, per cui la mia assistita ha chiesto la ripetizione di quelle somme sottratte, si ripete, illegittimamente ed illegalmente dal proprio stipendio di insegnante.
Ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, a cui la SO.G.E.T. s.p.a. si è opposta, affermando di essere concessionaria del Comune di Corigliano Calabro, eseguendo il pignoramento (con quale titolo ???) e di avere versato le somme al Comune di Corigliano Calabro (all. 1, pag. 3/4), nel quale è riportato:
“in realtà, le somme asseritamente trattenute dalla soget. spa sullo stipendio delle opposta, a seguito del richiamato pignoramento presso terzi, riguardavano - per come specificato dall'odierna opposta - una sanzione amministrativa del Comune di Corigliano Calabro Calabro, come tali incassate dalla Soget nella specifica e qualità di concessionaria nel suddetto Comune di Corigliano Calabro in forza di apposita convenzione che prevedeva la riscossione di tutti i tributi e sanzioni comunali da parte delle società concessionarie quest'ultima, incassate le somme con l'atto ingiuntivo ovvero recuperate esecutivamente, era tenuta a versarle all'Ente comunale concedente. Nella fattispecie, quindi, le somme riscosse a titolo di sanzione da parte della Soget sono stata poi versate a Comune di Corigliano Calabro. Da ciò ne consegue che l'opposta avrebbe dovuto eventualmente chiedere la restituzione di quanto – a suo dire – non dovuto e non invece alla odierna società opponente, la quale era solo incaricata alla riscossione, mentre titolare del credito è il Comune di Corigliano Calabro che ha pure incassato le suddette somme.”.
Le fantasiose affermazioni della SO.G.E.T. s.p.a. non trovano alcun riscontro:
a) non ha mai depositato alcun contratto con il Comune di Corigliano Calabro, abilitativo di qualsivoglia riscossione;
b) non ha depositato alcuna delega o mandato per il pignoramento presso terzi (la SO.G.E.T. s.p.a. è una società privata di recupero crediti ed utilizza illegittimamente ed illegalmente la legge 639/1910 degli Enti Pubblici);
c) non ha svolto alcuna attività e non ha depositato neppure la comparsa conclusionale.
La Dott.ssa Principato Gaetana veniva informata dei comportamenti illegittimi ed illegali della SO.G.E.T. s.p.a., posti reiteratamente in essere impunemente (all. 2, documento depositato all'udienza del 17-02-2022).
Le evidenzio, Sig. Presidente, la gravità del fatto, poichè viene riportato dalla stampa (all. 3) che il difensore della SO.G.E.T. s.p.a. Avv. Marincolo Manuela è figlia del Giudice della Commissione Tributaria di Cosenza Avv. Marincolo Michele, la quale, nel caso di specie, dopo l'atto di opposizione non ha epletato alcuna attività difensiva, non depositando neppure una comparsa conclusionale contestativa degli atti e documenti della Laera.
Motivazione del rigetto:
“parte ricorrente/in qualità di attore in senso sostanziale, non ha provato il suo credito né nel monitorio né nel giudizio di opposizione.
La richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è inaccoglibile quando è fondato sulla produzione di documenti non previste dagli articolo 633 e 634 cpc come nel caso di specie. Difatti parte ricorrente, nel monitorio ha prodotto i cedolini di pagamento dello stipendio dai risulta nella descrizione del “recupero obbligatorio” e nella voce “Ritenute” “165,46”, ed una sentenza del Giudice di Pace di Montalto Uffugo che ha annullato due verbali di accertamenti emessi dalla Polizia Locale del Comune di Corigliano Calabro. Tali documenti non provano l'esistenza di somme trattenute senza titolo della Soget per come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, nè nel giudizio di opposizione parte apposta ha provato il suo credito, indipendentemente dalle legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio. I fatti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo non sono stati provati ...”.
Dopo oltre cinque mesi (!!!!!!!!!) la Dott.ssa Principato Gaetana non ha letto l'atto di opposizione dell'Avv. Marincolo Manuela, con il contenuto sopra riportato !!!!!!!!, concretizzando una inenarrabile violenza al codice di rito ed alla fondata pretesa della Laera.
Inoltre, la Dott.ssa Principato Gaetana, utilizzando lo strumento giudiziario, ha condannato la mia assistita alle spese del procedimento a favore dell'Avv. Marincolo Manuela, figlia del Giudice della Commissione Tributaria di Cosenza Avv. Marincolo Michele (vedasi l'articolo di stampa, all. 3).
Per mera completezza Le evidenzio, Sig. Presidente, che la Dott.ssa Principato Gaetana, Giudice di Pace di Corigliano Calabro, La rappresenta sul territorio, per cui, i comportamenti che favoriscono una parte processuale, con l'uso dello strumento giudiziario, lede la Sua immagine di Presidente del Tribunale moralmente sana, illibatissima e specchiatissima.
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Alla stregua delle suestese finali considerazioni
chiedo
che, utilizzando i poteri di vigilanza sui subordinati, responsabili di comportamenti non condivisibili, sotto il profilo deontologico e penale, voglia annullare e porre nel nulla il provvedimento reso dalla Dott.ssa Principato Gaetana, palesemente infondato in fatto, diritto e con motivazione abnorme, tendente al favoreggiamento di una parte processuale.
Evidenzio che l'impugnativa dell'illegittimo provvedimento reso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro Dott.ssa Principato Gaetana è, altresì, gravatorio, oneroso ed ingiusto.
Corigliano Rossano, 18-08-2022.
Con Perfetta Osservanza
Avv. Francesco Antonio Pinto
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Al momento non aggiungo altro perchè ho paura.
E la paura corre sul filo della Giustizia.